AS 2022 28
Protocollo che modifica la Convenzione tra il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e il Governo della Federazione Russa relativa al riconoscimento reciproco dei marchi ufficiali impressi sui lavori di metalli preziosi dell’industria orologiera conclusa il 14 dicembre 2011
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Traduzione
Protocollo che modifica la Convenzione tra il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e il Governo della Federazione Russa relativa al riconoscimento reciproco dei marchi ufficiali impressi sui lavori di metalli preziosi dell’industria orologiera conclusa il 14 dicembre 2011
Concluso il 19 novembre 2021 Applicato provvisoriamente dal 29 novembre 2021
Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e il Governo della Federazione Russa, qui appresso denominate «le Parti», conformemente all’articolo 11 della Convenzione tra il Consiglio federale della Con- federazione Svizzera e il Governo della Federazione Russa relativa al riconoscimento reciproco dei marchi ufficiali impressi sui lavori di metalli preziosi dell’industria oro- logiera, conclusa a Mosca il 14 dicembre 20111, qui appresso denominata «la Con- venzione», hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 La Convenzione è modificata come segue: 1) Nell’articolo 1
il terzo comma è riformulato come segue: «nella Federazione Russa, l’autorità di controllo statale;»
il quinto comma è riformulato come segue: «l’espressione «legislazione della Federazione Russa» designa la legge federale nu- mero 41-FZ del 26 marzo 1998 concernente i metalli preziosi e le pietre preziose, la decisione numero 394 del 6 maggio 2016 del Governo della Federazione Russa con-
1 RS 0.941.366.5
2021-2883 RU 2022 28
Riconoscimento reciproco dei marchi ufficiali impressi sui lavori RU 2022 28 di metalli preziosi dell’industria orologiera. Conv. con la Russia
cernente la verifica, l’analisi e la punzonatura di gioielli e altri lavori di metalli pre- ziosi, la decisione numero 1127 del 21 ottobre 2015 del Governo della Federazione Russa concernente l’approvazione di regole per la registrazione e la produzione di marchi dei fabbricanti e per l’apposizione e la distruzione delle loro impronte, nonché le modifiche di tali disposizioni;»
il sesto comma è riformulato come segue: «l’espressione «legislazione della Confederazione Svizzera» designa la legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo dei metalli preziosi, che regola il commercio in me- talli preziosi e in lavori di metalli preziosi, l’ordinanza dell’8 maggio 1934 sul con- trollo dei metalli preziosi e le istruzioni concernenti l’applicazione della legislazione sui metalli preziosi, nonché le modifiche di tali disposizioni;»
il nono comma è riformulato come segue: «nella Federazione Russa, un marchio di verifica ufficiale della Federazione Russa ai sensi della decisione numero 394 del 6 maggio 2016 del Governo della Federazione Russa concernente la verifica, l’analisi e la punzonatura di gioielli e altri lavori di metalli preziosi;»
il dodicesimo comma è riformulato come segue: «nella Federazione Russa, il marchio del fabbricante ai sensi della decisione nu- mero 394 del 6 maggio 2016 del Governo della Federazione Russa concernente la ve- rifica, l’analisi e la punzonatura di gioielli e altri lavori di metalli preziosi e della de- cisione numero 1127 del 21 ottobre 2015 del Governo della Federazione Russa concernente l’approvazione di regole per la registrazione e la produzione di marchi dei fabbricanti e per l’apposizione e la distruzione delle loro impronte;»
il quindicesimo comma è riformulato come segue: «nella Federazione Russa, i marchi ai sensi della decisione numero 394 del 6 maggio 2016 del Governo della Federazione Russa concernente la verifica, l’analisi e la pun- zonatura di gioielli e altri lavori di metalli preziosi;»
2) Nell’articolo 3 paragrafo 2 primo comma, dopo «alla punzonatura nella Federa- zione Russa» è inserita l’espressione «né a una qualsiasi marcatura fisica».
3) Nell’articolo 6 paragrafo 2, il secondo comma è riformulato come segue: «nella Federazione Russa conformemente alle regole approvate dall’autorità russa compe- tente;».
Riconoscimento reciproco dei marchi ufficiali impressi sui lavori RU 2022 28 di metalli preziosi dell’industria orologiera. Conv. con la Russia
Art. 2 Il presente protocollo si applica provvisoriamente 10 giorni dopo la data della sua firma ed entra in vigore alla data di ricevimento per via diplomatica dell’ultima noti- fica scritta dell’attuazione ad opera delle Parti delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.
Fatto a Berna, il 19 novembre 2021, in due esemplari originali in lingua russa, tedesca e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenze d’interpreta- zione del presente protocollo prevale il testo inglese.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Federazione Russa: Ueli Maurer Anton Siluanov
Riconoscimento reciproco dei marchi ufficiali impressi sui lavori RU 2022 28 di metalli preziosi dell’industria orologiera. Conv. con la Russia