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AS 2022 285

Ordinanza sull’organizzazione del settore dell’energia elettrica per garantire l’approvvigionamento economico del Paese (OOSE)

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sull’organizzazione del settore dell’energia elettrica per garantire l’approvvigionamento economico del Paese (OOSE)

Modifica del 4 maggio 2022

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 10 maggio 20171 sull’organizzazione del settore dell’energia elettrica per garantire l’approvvigionamento economico del Paese è modificata come segue:

Titolo Concerne soltanto il testo francese

Ingresso visti gli articoli 57 capoverso 1 e 60 capoverso 1 della legge del 17 giugno 20162 sull’approvvigionamento del Paese (LAP); visto l’articolo 15 capoverso 4 della legge del 23 marzo 20073 sull’approvvigionamento elettrico (LAEl),

Art. 1a Sistema di monitoraggio: gestione e accesso 1 La società nazionale di rete gestisce un sistema di monitoraggio per osservare la situazione in materia di approvvigionamento e i suoi sviluppi nel settore dell’energia elettrica. 2 Accorda al settore specializzato Energia l’accesso al sistema di monitoraggio me- diante procedura di richiamo e gli presenta periodicamente un rapporto sull’evolu- zione della situazione in materia di approvvigionamento.

2022-1385 RU 2022 285

Organizzazione del settore dell’energia elettrica per garantire RU 2022 285 l’approvvigionamento economico del Paese. O

Art. 1b Sistema di monitoraggio: trattamento dei dati 1 Il sistema di monitoraggio comprende in particolare dati sulla produzione e sul con- sumo di energia elettrica nonché sulle capacità d’importazione, di esportazione e di autoapprovvigionamento della Svizzera. 2 I dati sono a disposizione del settore specializzato Energia per un periodo di 20 anni a partire dalla data della loro registrazione. 3 La società nazionale di rete adotta misure organizzative e tecniche per garantire la registrazione automatica del trattamento dei dati e impedire il trattamento non auto- rizzato dei dati. Definisce le misure in un regolamento sul trattamento dei dati. 4 La trasmissione di dati non è autorizzata. È fatta salva la trasmissione di dati dal settore specializzato Energia alla ElCom, all’Ufficio federale dell’energia e ad altre autorità federali o cantonali nonché all’AES o alla sua organizzazione per garantire l’approvvigionamento del Paese in energia elettrica (art. 1 cpv. 4) se tali dati sono necessari all’adempimento del loro mandato legale. 5 I destinatari dei dati adottano le misure organizzative e tecniche necessarie a garan- tire che i dati siano utilizzati esclusivamente per lo scopo indicato. 6 La società nazionale di rete, il settore specializzato Energia e l’AES sono tenuti al segreto (art. 63 LAP) sull’osservazione della situazione in materia di approvvigiona- mento di energia elettrica e sulle informazioni che vi sono connesse. Possono utiliz- zare i dati provenienti dal sistema di monitoraggio unicamente per gli scopi dell’ap- provvigionamento economico del Paese.

Art. 2 Compiti del settore specializzato Energia 1 Il settore specializzato Energia decide il genere e l’entità delle misure preparatorie e definisce i requisiti applicabili al sistema di monitoraggio. 2 Vigila sui lavori preparatori dell’AES e sulla gestione del sistema di monitoraggio ed è autorizzato a impartire all’AES e alla società nazionale di rete istruzioni al riguardo.

Art. 4 cpv. 1 1 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca stabilisce nei limiti dei fondi stanziati l’indennizzo dell’AES e della società nazionale di rete per l’adempimento dei compiti di cui agli articoli 1–1b.

Organizzazione del settore dell’energia elettrica per garantire RU 2022 285 l’approvvigionamento economico del Paese. O

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2022.

4 maggio 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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