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AS 2022 306

Ordinanza sulla navigazione civile dell’Amministrazione federale

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sulla navigazione civile dell’Amministrazione federale (ONCAF)

Modifica del 4 maggio 2022

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 1° marzo 20061 sulla navigazione civile dell’Amministrazione fede- rale è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 56 capoverso 2bis della legge federale del 3 ottobre 19752 sulla navi- gazione interna (LNI),

Art. 1 cpv. 2 2 Essa è applicabile ai battelli acquistati, noleggiati, presi in leasing, presi in prestito o requisiti dall’Amministrazione federale (battelli dell’Amministrazione) per adem- piere compiti della Confederazione e ai loro conduttori sulle acque svizzere, comprese quelle confinarie.

Art. 3 cpv. 2, frase introduttiva

2 La Formazione d’addestramento del genio/salvataggio/NBC è competente per:

Art. 5 cpv. 1ter 1ter Gli agenti di polizia, i pompieri e il personale dei servizi sanitari non necessitano di una licenza di condurre natanti federale se durante la loro attività professionale conducono battelli dell’Amministrazione con una licenza di condurre natanti canto- nale della categoria corrispondente. La licenza di condurre battelli dell’Amministra-

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zione è rilasciata, per una durata massima di cinque anni, dal comando della Forma- zione d’addestramento del genio/salvataggio/NBC una volta conclusa l’istruzione complementare.

Art. 13a Trasporto di merci pericolose

1 Il trasporto di merci pericolose è disciplinato nell’allegato.

2 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport può modificare l’allegato con il consenso del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni.

II Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato secondo la versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2022.

4 maggio 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Allegato (art. 13a)

Prescrizioni per il trasporto di merci pericolose

Parte 1 Disposizioni generali

110 Campo d’applicazione e applicabilità

111 Il trasporto di merci pericolose sulle acque svizzere, comprese quelle confinarie, è generalmente vietato. Le deroghe sono stabilite nel pre- sente allegato. 112 I conduttori dei battelli sono responsabili del rispetto delle presenti prescrizioni. 113 L’UCNEs può, con il consenso dell’UFT, autorizzare altre deroghe, segnatamente alle prescrizioni concernenti le modalità di trasporto della merce, i battelli da utilizzare e la marcatura dei colli, dei container, dei battelli e dei gruppi elettrogeni.

120 Esenzioni relative alla natura dell’operazione di trasporto

121 L’allegato non si applica:

a. ai trasporti di macchinari o dispositivi che possono contenere merci pericolose nel loro interno o nei loro circuiti di funzionamento, a condizione che siano adottate misure per impedire fughe del contenuto in condizioni di trasporto normali; b. ai trasporti di emergenza destinati a salvare vite umane o a proteggere l’ambiente, a condizione che siano adottate tutte le misure necessarie a effettuare questi trasporti in tutta sicurezza; c. ai trasporti di merci pericolose di cui sono equipaggiate le persone a bordo.

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130 Esenzioni relative al trasporto di gas

131 L’allegato non si applica a trasporti di:

a. gas nelle bombole da sub, a condizione che siano adottate tutte le misure necessarie a effettuare questi trasporti in tutta sicurezza; b. gas negli equipaggiamenti del battello o della sua soprastruttura; c. gas contenuti nei serbatoi di carburante dei veicoli trasportati.

140 Esenzioni relative al trasporto di carburanti liquidi

141 L’allegato non si applica ai trasporti di carburante che serve alla propulsione del battello o al funzionamento dei suoi equipaggiamenti, segnatamente in recipienti di carburante di riserva portatili (taniche) fissati agli appositi equipaggiamenti o trasportati in modo sufficiente- mente sicuro.

150 Esenzioni relative ai trasporti di dispositivi per l’accumulo e la generazione di energia elettrica 151 L’allegato non si applica ai dispositivi per l’accumulo e la generazione di energia elettrica (per es. pile al litio, condensatori elettrici, con- densatori asimmetrici, accumulatori all’idruro di metallo, pile a combustibile): a. installati in un battello che esegue un’operazione di trasporto e destinati alla sua propulsione o al funzionamento di uno dei suoi equi- paggiamenti; b. contenuti, per il suo funzionamento, in un equipaggiamento utilizzato durante il trasporto o destinato a un’utilizzazione durante il trasporto (per es. computer portatile); c. che servono come batterie di veicoli, macchine da cantiere o altri mezzi di trasporto trasportati come carico e destinate alla loro propul- sione o al funzionamento di uno dei loro equipaggiamenti.

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Parte 2 Classificazione 210 La classificazione delle merci pericolose (attribuzione del No ONU, dei codici di classificazione e degli eventuali gruppi di imballaggio) si fonda sul RID3.

Parte 3 Lista delle merci pericolose e disposizioni speciali (aperto)

Parte 4 Prescrizioni relative all’utilizzazione di imballaggi 410 Le merci pericolose possono essere trasportate unicamente in imballaggi omologati quali taniche, fusti, casse, bottiglie o recipienti a pres- sione. Non è consentito l’impiego di imballaggi non a tenuta stagna o danneggiati.

Parte 5 Prescrizioni relative alla spedizione (aperto)

Parte 6 Prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi e di cisterne (aperto)

3 Il testo del RID (appendice C della Convenzione del 9 maggio 1980 relativa ai trasporti internazionali per ferrovia; COTIF; RS 0.742.403.12) non è pubblicato nella RU. Il testo può essere consultato in francese, tedesco e inglese sul sito Internet dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) all’indirizzo www.otif.org > Marchandises dangereuses.

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Parte 7 Prescrizioni concernenti le condizioni di trasporto, carico, scarico e movimentazione 710 Le differenti parti di un carico di merci pericolose devono essere disposte e assicurate con mezzi idonei in maniera tale da evitare qualsiasi spostamento durante il viaggio.

Parte 8 Prescrizioni relative all’equipaggio, all’equipaggiamento, all’esercizio dei battelli e alla documentazione

810 Prescrizioni generali relative ai battelli e al materiale di bordo

(aperto)

820 Prescrizioni relative alla formazione dei conduttori di battelli

(aperto)

830 Prescrizioni varie da osservare da parte dell’equipaggio del battello

831 Durante il trasporto e le operazioni di carico e scarico è vietato fumare o è consentito fumare soltanto in un luogo appositamente designato. 832 Se, in seguito a un incidente, vi sono rischi per le persone o l’ambiente, deve essere sbarrata la zona pericolosa e devono essere avvertiti i servizi di salvataggio civili.

833 L’equipaggio è tenuto a prestare aiuto.

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