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AS 2022 310

Ordinanza del 18 maggio 2022 sulla garanzia delle capacità di fornitura di gas naturale in situazioni di grave penuria

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sulla garanzia delle capacità di fornitura di gas naturale in situazioni di grave penuria

del 18 maggio 2022

Il Consiglio federale, visti gli articoli 5 capoverso 4 e 57 capoverso 1 della legge del 17 giugno 20161 sull’approvvigionamento del Paese, ordina:

Art. 1 Scopo La presente ordinanza si prefigge di garantire nel miglior modo possibile l’approvvi- gionamento di gas naturale in Svizzera mediante l’adozione di misure preparatorie qualora si verifichino situazioni di grave penuria.

Art. 2 Obbligo di garanzia 1 I seguenti gestori regionali della rete del gas sono tenuti ad adottare misure adeguate per garantire alla Svizzera, in situazioni di grave penuria, un approvvigionamento sufficiente di gas naturale da ottobre 2022 ad aprile 2023: a. Aziende Industriali di Lugano SA; b. Erdgas Ostschweiz AG; c. Erdgas Zentralschweiz AG; d. Gasverbund Mittelland AG; e. Gaznat SA.

2 Devono garantire che dal 1° novembre 2022 sia stoccato in appositi impianti un

volume di gas naturale pari ad almeno il 15 per cento del consumo medio annuo sviz- zero nella qualità usuale commerciale e che questo volume sia disponibile. 3 Devono inoltre garantire di disporre dal 1° novembre 2022 di opzioni che li autoriz- zano ad acquistare quantitativi supplementari di gas naturale pari complessivamente al 20 per cento del consumo medio svizzero nel periodo da ottobre ad aprile.

RS 531.82 1 RS 531

2022-1448 RU 2022 310

Garanzia delle capacità di fornitura di gas naturale RU 2022 310 in situazioni di grave penuria. O

Art. 3 Misure Sono considerate misure adeguate ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 segnatamente: a. l’acquisto congiunto di gas naturale per garantire l’approvvigionamento nazionale; b. la conclusione di accordi di diritto privato con terzi per lo stoccaggio di gas naturale in Svizzera e all’estero destinato ai consumatori svizzeri; c. l’acquisto di ulteriori capacità nei gasdotti transfrontalieri per il trasporto di gas naturale in Svizzera.

Art. 4 Computo nei corrispettivi per l’utilizzazione della rete I gestori regionali della rete del gas di cui all’articolo 2 capoverso 1 possono compu- tare nei corrispettivi regionali per l’utilizzazione della rete le spese risultanti dall’ob- bligo di garantire l’approvvigionamento che non possono essere compensate in altro modo.

Art. 5 Obbligo d’informazione I gestori regionali della rete del gas di cui all’articolo 2 capoverso 1 sono tenuti a fornire gratuitamente al settore specializzato Energia dell’approvvigionamento eco- nomico del paese (settore specializzato Energia) e all’Ufficio federale per l’approvvi- gionamento economico del Paese (UFAE), su richiesta di questi, tutte le informazioni necessarie all’esecuzione della presente ordinanza, a mettere a disposizione atti e altri documenti, in particolare libri, corrispondenza, dati elettronici e fatture e a permetter- gli di accedere a locali e fondi di loro proprietà.

Art. 6 Esecuzione

1 L’esecuzione spetta al settore specializzato Energia e all’UFAE.

2 Il settore specializzato Energia vigila sull’opportunità, sull’adeguatezza e sull’effi- cacia delle misure adottate.

Art. 7 Entrata in vigore e durata di validità

1 La presente ordinanza entra in vigore il 23 maggio 20222.

2 Ha effetto sino al 30 settembre 2023.

18 maggio 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2 Pubblicazione urgente del 20 maggio 2022 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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