AS 2022 311
Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2
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Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)
Modifica del 4 maggio 2022
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 30 novembre 20121 sul CO2 è modificata come segue:
Sostituzione di termini 1 In tutta l’ordinanza il termine «piano» è sostituito da «progetto», con i necessari adeguamenti grammaticali. 2 In tutta l’ordinanza, le espressioni «il richiedente» e «la richiedente» sono sostituite con «la persona richiedente», con i necessari adeguamenti grammaticali.
Art. 2 Ai sensi della presente ordinanza si intende per: a. potenza termica: energia termica massima che può essere fornita a un im- pianto per unità di tempo; b. potenza termica totale: somma delle potenze termiche di tutti gli impianti di un gestore considerati nel sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE); c. potenza complessiva: somma delle potenze elettriche e termiche nominali for- nite da una centrale termica a combustibili fossili o da un impianto di cogene- razione di energia elettrica e termica (impianto ICFC); d. rendimento globale: rapporto tra potenza complessiva e potenza termica di una centrale termica a combustibili fossili o di un impianto ICFC secondo le indicazioni del costruttore; e. partecipanti al SSQE: i gestori di impianti e gli operatori di aeromobili che partecipano al SSQE svizzero;
1 RS 641.711
2022-1403 RU 2022 311
Ordinanza sul CO2 RU 2022 311
f. Stato partner: Stato con il quale la Svizzera ha stipulato un accordo di diritto internazionale per realizzare progetti svizzeri di protezione del clima in questo Stato.
Capitolo 1 Sezione 4 (art. 4 e 4a) Abrogato
Titolo prima dell’articolo 5 Sezione 5: Attestati per progetti e programmi di riduzione delle emissioni o di aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera e all’estero
Art. 5 Requisiti 1 Sono rilasciati attestati nazionali o internazionali (attestati) per progetti e programmi di riduzione delle emissioni o di aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio rea- lizzati in Svizzera e all’estero se: a. gli allegati 2a o 3 non lo escludono; b. è reso verosimile e comprensibile che il progetto:
1. non sarebbe redditizio senza il ricavo della vendita degli attestati per la
durata del progetto,
2. è conforme almeno allo stato della tecnica,
3. prevede provvedimenti che portano a una riduzione supplementare delle
emissioni o a un aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio rispetto all’evoluzione di riferimento di cui all’articolo 6 capoverso 2 lettera d,
4. rispetta le altre disposizioni legali determinanti,
5. contribuisce allo sviluppo sostenibile sul posto all’estero e tale contributo
è stato confermato dallo Stato partner; c. le riduzioni delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbo- nio:
1. sono documentabili e quantificabili,
2. non riguardano emissioni di gas serra registrate nel SSQE,
3. non sono state conseguite da un gestore soggetto a un impegno di ridu-
zione secondo l’articolo 66 capoverso 1 che al contempo chiede il rila- scio di attestati secondo l’articolo 12; sono esclusi i gestori con impegni di riduzione secondo l’articolo 67, per quanto le riduzioni delle emissioni da progetti o programmi non siano contemplate dall’obiettivo di emis- sione,
4. sono calcolate in modo da escludere importanti sovrastime delle ridu-
zioni delle emissioni o dell’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbo- nio computabili; d. la realizzazione del progetto o del programma ha avuto inizio non più di tre mesi prima della presentazione della domanda di cui all’articolo 7;
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e. il progetto o il programma non è ancora terminato; e f. l’attuazione del progetto o del programma non comporta alcuna rilocalizza- zione delle emissioni. 2 Per progetti e programmi che immagazzinano carbonio sono rilasciati attestati se, oltre ai requisiti di cui al capoverso 1, la permanenza del sequestro di carbonio è ga- rantita in misura sufficiente, indipendentemente dalla durata del progetto, per almeno
30 anni dopo l’inizio degli effetti e ciò sia dimostrato in modo comprensibile;
3 Per inizio della realizzazione si intende il momento in cui la persona richiedente si impegna finanziariamente in maniera determinante nei confronti di terzi o adotta prov- vedimenti organizzativi riferiti al progetto o al programma.
Art. 5a cpv. 1, frase introduttiva e lett. a
1 I progetti possono essere riuniti in un programma se:
a. perseguono un obiettivo comune oltre alla riduzione delle emissioni o all’au- mento delle prestazioni dei pozzi di carbonio;
Art. 5b Accompagnamento scientifico 1 In caso di progetti o programmi il cui effetto secondo l’articolo 5 capoverso 1 let- tera c numero 1 non può essere quantificato in modo sufficientemente preciso, la per- sona richiedente esegue, a proprie spese, provvedimenti di accompagnamento del pro- getto in base a principi scientifici (accompagnamento scientifico). 2 La persona richiedente presenta all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) un piano per l’accompagnamento scientifico. Il piano contiene in particolare indicazioni riguar- danti: a. l’obiettivo e la problematica; b. lo stato attuale delle conoscenze, compresi i dati statistici utilizzati per deter- minare l’inaccuratezza della misurabilità; c. la procedura e la valutazione; d. le conoscenze specialistiche delle persone che partecipano all’accompagna- mento scientifico; e. l’indipendenza e i possibili conflitti d’interesse delle persone che partecipano all’accompagnamento scientifico.
3 L’accompagnamento scientifico termina quando l’effetto del progetto o del pro-
gramma è stato quantificato in modo sufficientemente preciso. L’UFAM decide in merito alla fine dell’accompagnamento scientifico. Nella sua decisione tiene conto della raccomandazione dell’organismo di controllo. 4 I risultati dei provvedimenti di accompagnamento al progetto devono essere pubbli- cati nel rispetto dei segreti di fabbricazione e d’affari.
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Art. 6 Convalida di progetti e programmi 1 Chi intende chiedere attestati per un progetto o un programma deve farlo convalidare a proprie spese da un organismo di convalida ammesso dall’UFAM. 2 All’organismo di convalida deve essere presentata una descrizione del progetto o del programma. Essa deve contenere informazioni riguardanti: a. i provvedimenti di riduzione delle emissioni o di aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio; b. le tecnologie impiegate; c. la delimitazione rispetto ad altri strumenti di politica climatica ed energetica; d. l’evoluzione ipotetica delle emissioni di gas serra se i provvedimenti del pro- getto o del programma di riduzione delle emissioni o di aumento delle presta- zioni dei pozzi di carbonio non venissero realizzati (evoluzione di riferi- mento); e. la portata delle attese riduzioni delle emissioni annuali o dell’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio e il metodo di calcolo applicato; f. l’organizzazione del progetto o del programma; g. i probabili costi di investimento e di esercizio e i probabili proventi; h. il finanziamento; i. il piano di monitoraggio, che stabilisce l’inizio del monitoraggio e definisce il metodo che permette di comprovare la riduzione delle emissioni o l’au- mento delle prestazioni dei pozzi di carbonio; j. la durata del progetto o del programma; k. inoltre, per i programmi: lo scopo, i criteri per l’inclusione dei progetti nel programma, la gestione dei progetti, nonché un esempio di progetto per ogni tecnologia definita; l. inoltre, per progetti o programmi con un accompagnamento scientifico, nel piano di monitoraggio secondo la lettera i: un piano secondo l’articolo 5b; m. inoltre, per progetti o programmi di aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio, nel piano di monitoraggio di cui alla lettera i: la procedura che per- mette di dimostrare che la permanenza di cui all’articolo 5 capoverso 2 è ga- rantita; n. per progetti o programmi realizzati all’estero, inoltre:
1. il contributo atteso per lo sviluppo sostenibile in loco sulla base di indi-
catori che illustrano i contributi agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e che possono essere verificati oggettivamente, e
2. un piano di sostenibilità finanziaria che illustri l’esercizio e la manuten-
zione a lungo termine della tecnologia al termine del periodo di credito. 3 Per progetti e programmi realizzati in Svizzera, connessi a una rete di riscaldamento a distanza e per progetti o programmi riguardanti gas di discarica, la descrizione dei
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dati richiesti al capoverso 2 lettere d, e, nonché i, avviene secondo i requisiti di cui rispettivamente agli allegati 3a e3b. 4 La persona richiedente può far svolgere all’UFAM un esame preliminare della bozza di progetto. Se l’UFAM ha svolto un esame preliminare, occorre inoltrare all’organi- smo di convalida, oltre alle informazioni di cui al capoverso 2, anche la bozza di pro- getto e i risultati di tale esame. 5 Per la convalida, l’organismo di convalida esamina le informazioni di cui al capo- verso 2 e se il progetto è conforme ai requisiti di cui all’articolo 5 o se il programma è conforme ai requisiti di cui agli articoli 5 e 5a.
6 Riassume i risultati dell’esame in un rapporto di convalida.
7 L’UFAM stabilisce la forma della descrizione del progetto o del programma e del rapporto di convalida.
Art. 7 Domanda di valutazione dell’idoneità di un progetto o di un programma per il rilascio di attestati
1 Chi intende chiedere attestati per un progetto o un programma deve presentare
all’UFAM una domanda di valutazione dell’idoneità per il rilascio di attestati. La domanda comprende la descrizione del progetto o del programma e il rapporto di con- valida. 2 Per progetti o programmi all’estero, la domanda comprende anche la decisione dello Stato partner sull’idoneità del progetto o del programma. 3 L’UFAM può chiedere alla persona richiedente le informazioni supplementari di cui necessita per valutare la domanda.
Art. 8 Decisione sull’idoneità di un progetto o di un programma per il rilascio di attestati
1 L’UFAM decide in base alla domanda ed eventualmente alle informazioni supple-
mentari secondo l’articolo 7 capoverso 3 se il progetto o il programma è idoneo al rilascio di attestati. 2 Se nell’ambito di progetti o programmi realizzati all’estero lo Stato partner stabili- sce, nell’autorizzazione del progetto o del programma, una limitazione all’utilizza- zione ammessa delle riduzioni delle emissioni o dell’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio, tale limitazione è presa in considerazione nella decisione. 3 La decisione è valida dall’inizio della realizzazione del progetto o del programma fino al più tardi al 31 dicembre 2030 (periodo di credito).
Art. 8a Menzione nel registro fondiario 1 La limitazione dell’utilizzazione come serbatoio biologico o geologico del carbonio deve essere menzionata nel registro fondiario su richiesta di iscrizione dell’UFAM. Ciò non si applica allo stoccaggio del carbonio nei materiali da costruzione.
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2 L’UFAM notifica la cancellazione della menzione nel registro fondiario se:
a. il progetto o il programma è terminato, ma al più presto 30 anni dopo l’inizio degli effetti; oppure b. il carbonio stoccato è rilasciato sul fondo in questione prima di tale data. 3 Il proprietario del fondo in questione si assume le spese d’iscrizione, modifica e cancellazione. 4 I Cantoni informano senza indugio l’UFAM non appena il fondo in questione è uti- lizzato per altri scopi.
Art. 8b Proroga del periodo di credito 1 Il periodo di credito per progetti o programmi realizzati in Svizzera, che sono stati considerati idonei prima del 1°gennaio 2022, è prorogato fino al massimo al 31 di- cembre 2030 se la persona richiedente: a. fa convalidare nuovamente il progetto o il programma; e b. presenta all’UFAM una domanda di proroga al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di credito. 2 L’UFAM approva la proroga se continuano a essere adempiuti i requisiti determi- nanti di cui agli articoli 5 e 5a.
Art. 9 Rapporto di monitoraggio e verifica del rapporto di monitoraggio 1 La persona richiedente rileva i dati che secondo il piano di monitoraggio sono ne- cessari a comprovare la riduzione delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio e la loro permanenza e li registra in un rapporto di monitoraggio. 2 A proprie spese, essa sottopone il rapporto di monitoraggio per verifica a un organi- smo di controllo ammesso dall’UFAM. Questa verifica non può essere effettuata dallo stesso organismo che ha convalidato il progetto o il programma in ultima istanza. 3 L’organismo di controllo esamina se le riduzioni delle emissioni comprovate o l’au- mento delle prestazioni dei pozzi di carbonio adempiono i requisiti di cui all’arti- colo 5. Per i programmi, esamina inoltre se i progetti adempiono i requisiti di inclu- sione di cui all’articolo 5a capoverso 1 lettera c. Esso può limitare l’esame a singoli progetti rappresentativi del programma. 4 L’organismo di controllo registra i risultati della verifica in un rapporto di verifica.
5 Il rapporto di monitoraggio, i dati delle misurazioni e il relativo rapporto di verifica comprendono un periodo massimo di tre anni. Devono essere presentati all’UFAM al più tardi un anno dopo tale periodo. Le riduzioni delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio devono essere comprovati per ogni anno civile. 6 Per i progetti o i programmi con accompagnamento scientifico, i rapporti di moni- toraggio, i relativi rapporti di verifica e i risultati dell’accompagnamento scientifico devono essere presentati all’UFAM annualmente. La quantificazione delle riduzioni delle emissioni o dell’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio deve essere ri- valutata annualmente.
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7 Per i progetti o i programmi in relazione con un obiettivo di emissione di cui all’ar- ticolo 67, i rapporti di monitoraggio e i rapporti di verifica devono essere presentati all’UFAM annualmente entro il 31 maggio dell’anno successivo. 8 Per i progetti o i programmi di stoccaggio del carbonio, indipendentemente dalla loro durata, per il 2030 deve essere presentato all’UFAM un rapporto di monitoraggio e di verifica. 9 L’UFAM emana disposizioni sulla forma del rapporto di monitoraggio e di verifica.
Art. 10 Rilascio degli attestati 1 L’UFAM esamina il rapporto di monitoraggio e il relativo rapporto di verifica. Se necessario per il rilascio di attestati, l’UFAM effettua ulteriori accertamenti presso la persona richiedente. 2 Per il rilascio di attestati internazionali esso verifica inoltre il riconoscimento del trasferimento delle riduzioni delle emissioni o dell’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio da parte dello Stato partner. Se necessario per il rilascio di attestati internazionali, l’UFAM effettua ulteriori chiarimenti presso lo Stato partner. 3 Esso decide sulla base delle informazioni di cui ai capoversi 1 e 2 sul rilascio di attestati. 4 Per progetti e programmi, gli attestati sono rilasciati in misura corrispondente alle riduzioni delle emissioni o all’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio per cui è comprovato il conseguimento sino alla fine del periodo di credito. 5 Per i progetti non ancora realizzati nell’ambito di programmi non sono rilasciati at- testati se, a seguito di una modifica di disposizioni legali determinanti, devono essere attuati i provvedimenti previsti nel programma per ridurre le emissioni o aumentare la capacità dei pozzi di carbonio. 6 Gli attestati sono rilasciati in misura delle riduzioni delle emissioni o dell’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio complessivi attestati annualmente. 7 Alla persona richiedente sono rilasciati attestati per le riduzioni delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio riconducibili a prestazioni in denaro non rimborsabili di Confederazione, Cantoni o Comuni volte a promuovere le energie rinnovabili, l’efficienza energetica o la protezione del clima unicamente se comprova che l’ente pubblico competente non fa valere in altro modo le riduzioni delle emis- sioni. Non sono rilasciati attestati per le riduzioni delle emissioni riconducibili al ver- samento di fondi sulla base dell’articolo 19 della legge del 30 settembre 20162 sull’energia (LEne). 8 Il plusvalore ecologico derivante dalle riduzioni delle emissioni o dall’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio è compensato con il rilascio dell’attestato. Se il plu- svalore ecologico è già stato indennizzato, non viene rilasciato alcun attestato.
2 RS 730.0
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Art. 11 Modifiche sostanziali del progetto o del programma 1 Le modifiche sostanziali del progetto o del programma apportate dopo la decisione sull’idoneità o sulla proroga del periodo di credito devono essere notificate all’UFAM.
2 Una modifica di un progetto o di un programma è sostanziale in particolare se:
a. le riduzioni delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio differiscono di oltre il 20 per cento dalle riduzioni delle emissioni o dall’au- mento delle prestazioni dei pozzi di carbonio, che sono attesi in quell’anno e indicati nella descrizione del progetto o del programma; b. i costi di investimento e di esercizio o i ricavi differiscono di oltre il 20 per cento dai valori indicati nella descrizione del progetto o del programma; c. si verifica un cambiamento tecnologico; oppure d. il limite di sistema di un progetto o di un programma è modificato. 3 Se necessario, l’UFAM ordina una nuova convalida. Per le riduzioni delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio conseguiti dopo una modifica sostanziale sono rilasciati attestati soltanto dopo la nuova decisione sull’idoneità con- formemente all’articolo 8. 4 Per progetti e programmi all’estero è inoltre necessaria una nuova decisione dello Stato partner in merito all’idoneità. 5 L’UFAM approva la modifica sostanziale se continuano a essere adempiuti i requi- siti di cui agli articoli 5 e 5a. 6 Dopo una nuova convalida, il periodo di credito decorre dal momento in cui si veri- fica la modifica sostanziale fino al 31 dicembre 2030.
Art. 13 cpv. 2 lett. d
2 I dati e i documenti seguenti sono gestiti in una banca dati tenuta dall’UFAM:
d. la descrizione del progetto e del programma, i rapporti di convalida, i rapporti di monitoraggio, i rapporti di verifica e i rispettivi dati.
Art. 14 cpv. 1 lett. a e b 1 Sempre che siano tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d’affari, l’UFAM può pubblicare: a. le descrizioni dei progetti e dei programmi di riduzione delle emissioni o di aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio; b. i rapporti di convalida di cui all’articolo 6 capoverso 6;
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Art. 17, rubrica e cpv. 2 lett. b Campo di applicazione personale
2 È considerato importatore di un veicolo chi:
b. è importatore del veicolo secondo la dichiarazione doganale: se per l’omolo- gazione del veicolo viene utilizzato il certificato di conformità in formato elettronico secondo l’articolo 37 del regolamento (UE) 2018/8583 (Certificate of Conformity, COC); oppure
Art. 17a Automobile 1 Le disposizioni del presente capitolo si applicano alle automobili di cui all’arti- colo 11 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza del 19 giugno 19954 concernente le esi- genze tecniche per i veicoli stradali (OETV). 2 Non si applicano ai veicoli per uso speciale secondo l’allegato II parte A punto 5 della direttiva 2007/46/CE5 o secondo l’allegato I parte A punto 5 del regolamento (UE) 2018/8586.
Art. 17b Autofurgoni 1 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai furgoni secondo l’articolo 11 capoverso 2 lettera e OETV con un peso complessivo non superiore a 3,50 t, nonché ai veicoli con una propulsione a zero emissioni e un peso complessivo da 3,5 t a 4,25 t che, a prescindere dal peso, corrispondono alla definizione di autofurgone purché il peso che oltrepassa 3,5 t possa essere causato unicamente dal peso aggiuntivo della propulsione a zero emissioni. 2 Esse non si applicano agli autofurgoni con peso a vuoto superiore a 2,585 t, le cui emissioni sono rilevate in base alla procedura di misurazione per veicoli pesanti con- formemente al regolamento (CE) n. 595/20097 e che non dispongono di una propul-
3 Regolamento (UE) n. 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE, GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1; modifi- cato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/2144, GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1. 4 RS 741.41 5 Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro»), GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2019/543, GU L 95 del 4.4.2019, pag. 1.
6 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 17 cpv. 2 lett. b.
7 Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all’accesso alle informazioni relative alla ripara- zione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE, GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 133/2014, GU L 47 del 18.2.2014, pag. 1.
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sione esclusivamente elettrica con elettricità o idrogeno quale fonte di energia, e nep- pure ai veicoli per uso speciale secondo l’allegato II parte A numero 5 della diret- tiva 2007/46/CE8 o secondo l’allegato I parte A numero 5 del regolamento (UE) 2018/8589
Art. 17c Trattori a sella leggeri 1 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai trattori a sella leggeri di cui all’articolo 11 capoverso 2 lettera i OETV con un peso complessivo fino a 3,50 t. 2 Esse non si applicano ai trattori a sella con peso a vuoto superiore a 2,585 t, le cui emissioni sono rilevate in base alla procedura di misurazione per veicoli pesanti con- formemente al regolamento (CE) n. 595/200910, e neppure ai veicoli per uso speciale secondo l’allegato II parte A numero 5 della direttiva 2007/46/CE11 o secondo l’alle- gato I parte A numero 5 del regolamento (UE) 2018/85812.
Art. 17d Attuale art. 17a
Art. 17e Attuale art. 17abis
Art. 17f Attuale art. 17b
Art. 18 Grande importatore 1 Un importatore è considerato in un anno di riferimento grande importatore in rela- zione ai propri veicoli se al 31 dicembre di tale anno ha un parco veicoli nuovi costi- tuito almeno dal seguente numero di veicoli: a. 50 automobili; oppure b. sei autofurgoni o trattori a sella leggeri. 2 Se il parco veicoli nuovi di un importatore nell’anno precedente era costituito dal numero di veicoli di cui al capoverso 1 oppure oltre, nell’anno di riferimento, per il veicolo in questione l’importatore è trattato provvisoriamente come un grande impor- tatore. 3 Se nel corso dell’anno precedente il parco veicoli nuovi di un importatore era costi- tuito da un numero di veicoli inferiore a quello previsto al capoverso 1, l’importatore
8 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 17a cpv. 2.
9 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 17 cpv. 2 lett. b.
10 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 17b cpv. 2.
11 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 17a cpv. 2.
12 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 17 cpv. 2 lett. b.
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può chiedere all’Ufficio federale dell’energia (UFE) di essere trattato provvisoria- mente, nell’anno di riferimento, come un grande importatore a partire dalla data di approvazione della domanda per i veicoli in questione. 4 Se il 31 dicembre dell’anno di riferimento risulta che il parco veicoli nuovi di un importatore di cui ai capoversi 2 o 3 è costituito da un numero di veicoli inferiore a quello di cui al capoverso 1, nell’anno di riferimento egli è considerato un piccolo importatore in relazione al veicolo in questione.
Art. 19 Abrogato
Art. 20 Piccolo importatore Un importatore è considerato, in un anno di riferimento, un piccolo importatore in relazione ai propri veicoli se il suo parco veicoli nuovi al 31 dicembre di tale anno è costituito da un numero di veicoli inferiore a: a. 50 automobili; oppure b. sei autofurgoni o trattori a sella leggeri.
Art. 22 cpv. 1 1 Gli importatori e i costruttori che intendono costituire un raggruppamento di emis- sioni devono presentare all’UFE, entro il 31 dicembre antecedente l’anno di riferi- mento, una corrispondente richiesta per un periodo da uno a cinque anni.
Art. 22a cpv. 3 3 I veicoli possono essere ceduti una sola volta. La revoca di una cessione non è pos- sibile.
Art. 23 cpv. 1bis 1bis Per i veicoli titolari di un’approvazione del tipo o di una scheda tecnica secondo gli articoli 3 e 3a OATV, nonché per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri con un’omologazione in più fasi secondo l’articolo 3 numero 7 della direttiva 2007/46/CE13 o secondo l’articolo 3 numero 8 del regolamento (UE) 2018/85814, un grande importatore può presentare all’UFE i dati basati sul COC per il calcolo della sanzione entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno di riferimento. Ai fini del controllo dei dati, l’UFE può esigere che il grande importatore presenti un duplicato o una copia del COC.
13 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 17a cpv. 2.
14 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 17 cpv. 2 lett. b.
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Art. 30 cpv. 3 3 Se non paga la sanzione entro il termine stabilito, il grande importatore deve un interesse di mora. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ne stabilisce il tasso.
Art. 31 cpv. 2 2 Esso può chiedere ai grandi importatori il versamento di acconti trimestrali a titolo di computo dell’eventuale sanzione nell’anno di riferimento, in particolare se: a. le emissioni di CO2 medie di un parco veicoli nuovi superano l’obiettivo individuale nell’anno di riferimento di oltre 5 g CO2/km; b. il grande importatore ha la propria sede all’estero; c. a carico del grande importatore vi sono esecuzioni pendenti o gli è stato rila- sciato un attestato di carenza di beni.
Art. 35 cpv. 3 3 Eventuali sanzioni per autofurgoni e trattori a sella leggeri sono ridotte del 5 per cento nel 2022.
Art. 40 cpv. 3 e 4 3 La notifica deve contenere informazioni sulle attività di cui all’allegato 6 e sulle emissioni di gas serra. 4 L’UFAM può chiedere ulteriori informazioni di cui necessita per la valutazione della notifica.
Art. 45 cpv. 2 lett. a, 3 lett. a, 4, 5 e 6 2 L’UFAM trattiene ogni anno una quota dei diritti di emissione calcolati secondo il capoverso 1 per renderla accessibile ai seguenti gestori di impianti: a. gestori di impianti che secondo l’articolo 46a capoverso 1 hanno diritto a un’assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione; e
3 La quota di cui al capoverso 2 è costituita dalla somma:
a. di almeno il 5 per cento dei diritti di emissione secondo il capoverso 1; e 4 Se la quota di cui al capoverso 2 non è sufficiente per adempiere completamente i diritti, i diritti di emissione sono assegnati annualmente nel seguente ordine: a. ai gestori di cui all’articolo 46a che fanno parte del SSQE da almeno un intero anno civile o i cui nuovi elementi di assegnazione sono in esercizio da almeno un intero anno civile; b. ai gestori di cui all’articolo 46a che sono entrati a far parte del SSQE l’anno precedente o i cui nuovi elementi di assegnazione sono stati messi in esercizio l’anno precedente; c. ai gestori di impianti di cui al capoverso 2 lettera b numero 2;
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d. ai gestori di impianti di cui all’articolo 46a che sono entrati a far parte del SSQE nell’anno interessato o i cui nuovi elementi di assegnazione sono stati attivati nell’anno interessato. 5 Se all’interno di un gruppo di cui al capoverso 4 lettere a, b o d, i diritti non possono essere pienamente soddisfatti, per l’assegnazione dei diritti di emissione ai singoli ge- stori è determinante il momento in cui sono entrati a far parte del SSQE o della messa in esercizio di nuovi elementi di assegnazione. Se la notifica è effettuata solo dopo l’inizio dell’attività o solo dopo la messa in esercizio di un nuovo elemento di asse- gnazione, è determinante la data della notifica. 6 Se i diritti non possono essere pienamente soddisfatti all’interno del gruppo secondo il capoverso 4 lettera c, l’UFAM riduce proporzionalmente la quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito ai singoli gestori.
Art. 46f cpv. 3 3 Un operatore di aeromobile a cui sono stati assegnati diritti di emissione a titolo gratuito e che in un dato anno non opera voli secondo l’allegato 13 deve restituire all’UFAM i diritti di emissione assegnati a titolo gratuito per quell’anno entro il 30 no- vembre dell’anno successivo. I diritti di emissione restituiti sono cancellati.
Art. 48 cpv. 1 lett. b
1 L’UFAM vende all’asta regolarmente:
b. il 15 per cento dei diritti di emissione disponibili annualmente per gli aeromo- bili secondo l’allegato 15 numero 3.
Art. 51 cpv. 1 e 4 1 I gestori di impianti sottopongono per approvazione all’autorità competente di cui all’allegato 14 un piano di monitoraggio al più tardi tre mesi dopo la scadenza del termine di notifica di cui all’articolo 40 capoverso 2 o dopo presentazione della do- manda di partecipazione di cui all’articolo 42. A tale scopo, utilizzano il modello messo a disposizione o approvato dall’UFAM. 4 Il piano di monitoraggio deve essere adeguato se non soddisfa più i requisiti di cui all’allegato 16. Il piano di monitoraggio adeguato deve essere presentato all’autorità competente di cui all’allegato 14 per approvazione.
Art. 52 cpv. 1, 5 e 6 1 I gestori di impianti o gli operatori di aeromobili presentano annualmente all’autorità competente di cui all’allegato 14 un rapporto di monitoraggio entro il 31 marzo dell’anno successivo. Se il rapporto di monitoraggio deve essere presentato all’UFAM, utilizzano il modello messo a disposizione a tale scopo o approvato dall’UFAM.
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5 Il rapporto di monitoraggio di operatori di aeromobili le cui emissioni di CO2 rispet- tano i valori limite di cui all’articolo 28a paragrafo 6 della direttiva 2003/87/CE15 viene considerato come verificato se l’operatore di aeromobili si avvale a tale scopo di uno strumento di cui all’articolo 55 paragrafo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/206616. 6 Se viene presentato un rapporto di monitoraggio inesatto, incompleto o che non ri- spetta i termini stabiliti, l’autorità competente di cui all’allegato 14 stima le emissioni determinanti a spese del gestore di impianti o dell’operatore di aeromobili.
Art. 53 cpv. 3 3 I gestori di impianti che esercitano un’attività di cui all’allegato 6 e sono esentati dall’obbligo di partecipare al SSQE informano senza indugio l’UFAM: a. se le emissioni di gas serra annuali degli impianti sono pari o superiori a
25 000 tonnellate di CO2eq;
b. di qualsiasi modifica delle informazioni di contatto.
Art. 54 cpv. 1 e 4 1 I Cantoni verificano se i gestori di impianti adempiono ai loro obblighi di notifica di cui agli articoli 40 capoverso 2 e 53 capoversi 1 e 3 e se le informazioni trasmesse sono complete e comprensibili. 4 L’UFAM può coinvolgere i Cantoni per chiarire domande a cui è necessario rispon- dere per l’esecuzione delle disposizioni relative al SSQE.
Art. 56 cpv. 2 2 Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data della notifica della decisione. In caso di pagamento tardivo è addebitato un interesse di mora. Il DFF ne stabilisce il tasso.
Art. 57 cpv. 3 3 Gli importatori e i produttori di combustibili fossili secondo il capitolo 7 che inten- dono tenere o scambiare diritti di emissione, certificati di riduzione delle emissioni o attestati nel registro dello scambio di quote di emissioni devono avere un conto per gestori o un conto personale.
15 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32; modificata, da ultimo, dalla direttiva (UE) 2018/410, GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3. 16 Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1; modificato, da ultimo, dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2085, GU L 423 del 15.12.2020, pag. 37.
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Art. 58 cpv. 2 lett. bbis
2 La domanda deve contenere:
bbis. per le autorità competenti di uno Stato partner: una conferma ufficiale del Go- verno e una fotocopia di un documento d’identità della persona autorizzata a rappresentarle;
Art. 59 cpv. 5 lett. c
5 I capoversi 3 e 4 non si applicano:
c. alle autorità competenti di uno Stato partner.
Art. 59a cpv. 3 3 Se è rifiutata l’apertura di un conto a un gestore di impianti o a un operatore di ae- romobili tenuto a partecipare al SSQE, l’UFAM apre un conto bloccato sul quale sono accreditati tutti i diritti di emissione assegnati secondo l’articolo 46, 46b o 46f. Il conto è bloccato fino alla decadenza dei motivi del rifiuto di apertura del conto.
Art. 64 cpv. 2bis 2bis Dal 1° gennaio 2026 l’UFAM chiude i conti per gestori con impegno di riduzione secondo l’articolo 31 della legge sul CO2. I gestori interessati hanno la possibilità di aprire un conto personale secondo l’articolo 57 capoverso 4.
Art. 65 lett. d, dbis, dter, e, f e g L’UFAM può pubblicare elettronicamente i seguenti dati contenuti nel registro dello scambio di quote di emissioni, sempre che il segreto di fabbricazione e il segreto d’af- fari siano tutelati: d. per i partecipanti SSQE: i dati riguardanti gli impianti, gli aeromobili e le emissioni, la quantità di diritti di emissione assegnati a titolo gratuito e la quantità di diritti di emissione e di certificati di riduzione delle emissioni con- segnati per adempiere all’obbligo; dbis. per gli operatori di aeromobili gestiti da un’autorità estera fino all’entrata in vigore dell’accordo SSQE17: i dati riguardanti gli aeromobili e le emissioni, la quantità di diritti di emissione assegnati a titolo gratuito e la quantità di diritti di emissione e di certificati di riduzione delle emissioni consegnati per adempiere all’obbligo, non prima del 2012; dter. per le aste: le offerte d’asta, la data e la quantità delle aste, la quantità minima e massima delle offerte, il prezzo e la quantità aggiudicati, i partecipanti am- messi all’asta; e. per i progetti e i programmi di riduzione delle emissioni o di aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera e all’estero: la quantità di attestati
17 RS 0.814.011.268
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rilasciati per ogni periodo di monitoraggio nonché il numero di conto per ge- stori o di conto personale sul quale sono rilasciati gli attestati per il progetto o il programma; f. per le persone soggette all’obbligo di compensazione: l’ammontare dell’ob- bligo di compensazione, la quantità di attestati, di certificati di riduzione delle emissioni e di diritti di emissione consegnati per adempiere l’obbligo; g. per gestori con impegno di riduzione: la quantità di certificati di riduzione delle emissioni e di diritti di emissione consegnati per adempiere all’impegno di riduzione.
Art. 67 cpv. 3 lett. f Abrogata
Art. 68 cpv. 3 lett. d Abrogata
Art. 72 cpv. 1 1 Il gestore di impianti presenta annualmente, entro il 31 maggio dell’anno successivo, un rapporto di monitoraggio alle organizzazioni private incaricate conformemente all’articolo 130 capoverso 6. Se la collaborazione con le organizzazioni private ter- mina, il gestore presenta il rapporto di monitoraggio all’UFE. Le organizzazioni pri- vate incaricate o l’UFE trasmettono il rapporto di monitoraggio all’UFAM.
Art. 74a Computo di attestati all’obiettivo di emissione Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di emissione, le riduzioni delle emissioni per le quali sono rilasciati attestati secondo gli articoli 5 o 12 capoverso 2 sono conside- rate emissioni di gas serra dei rispettivi gestori di impianti.
Art. 75 cpv. 2 lett. b La quantità di certificati di riduzione delle emissioni computabili di cui al capo- verso 1: b. per un gestore di impianti che, fino al 2021 produce rispetto al 2012 anche energia elettrica utilizzata al di fuori degli impianti: è aumentata del 50 per cento della prestazione di riduzione supplementare che si rende necessaria;
Art. 76 cpv. 2 2 Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data della notifica della decisione. In caso di pagamento tardivo è addebitato un interesse di mora. Il DFF ne stabilisce il tasso.
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Art. 78, rubrica e frase introduttiva Obbligo di notifica in caso di cambiamenti Il gestore di impianti notifica senza indugio all’UFAM:
Art. 79 lett. e Sempre che siano tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d’affari, l’UFAM può pubblicare: e. la quantità di certificati di riduzione delle emissioni o di diritti di emissione consegnati da ciascun gestore di impianti;
Art. 89 Aliquota di compensazione 1 Devono essere compensate le emissioni di CO2 prodotte dall’utilizzazione energe- tica dei carburanti immessi in consumo nell’anno in questione. 2 Dal 2022, in Svizzera l’aliquota di compensazione ammonta almeno al 15 per cento.
3 L’aliquota di compensazione ammonta complessivamente:
a. per l’anno 2022: al 17 per cento; b. per l’anno 2023: al 20 per cento; c. a partire dal 2024: al 23 per cento. 4 Le emissioni di CO2 di ogni carburante sono calcolate in base ai fattori di emissione secondo l’allegato 10.
Art. 90 Misure di compensazione ammesse
1 Per l’adempimento dell’obbligo di compensazione è ammessa la consegna di atte-
stati per le riduzioni delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbo- nio. 2 Se non adempiono più il requisito della permanenza di cui all’articolo 5 capoverso 2, gli attestati consegnati non possono più essere computati per l’adempimento dell’ob- bligo di compensazione. 3 Se gli attestati di cui al capoverso 2 sono già stati computati per l’adempimento dell’obbligo di compensazione, essi vengono opportunamente contrassegnati e resti- tuiti alla persona soggetta all’obbligo di compensazione. L’anno successivo, la per- sona soggetta all’obbligo di compensazione dovrà presentare lo stesso numero di at- testati che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5. Possono essere presentati successivamente attestati che potevano essere consegnati al momento della consegna iniziale.
Art. 91 cpv. 2 Abrogato
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Art. 92 cpv. 3 e 4 3 Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data della notifica della decisione. In caso di pagamento tardivo è addebitato un interesse di mora. Il DFF ne stabilisce il tasso. 4 In caso di mancata compensazione secondo l’articolo 28 capoverso 2 della legge sul CO2, entro il 1° giugno dell’anno successivo devono essere consegnati alla Confede- razione certificati di riduzione delle emissioni, diritti di emissione o attestati interna- zionali.
Art. 96b cpv. 5 5 Se il gestore non presenta alcun dato verificabile relativo agli importi pagati, si sup- pone un valore di franchi zero.
Art. 122 cpv. 2 2 Gli assicuratori informano le persone assicurate sull’ammontare dell’importo da di- stribuire in occasione della comunicazione dei nuovi premi per l’anno di riscossione. Essi devono inoltre far pervenire alle persone assicurate un promemoria redatto dall’UFAM sulle modalità di esecuzione della ridistribuzione.
Art. 125 cpv. 1 e 5 1 La quota spettante all’economia viene distribuita dalle casse di compensazione AVS (casse di compensazione), con la collaborazione dell’Ufficio centrale di compensa- zione, ai datori di lavoro su incarico e sotto la vigilanza dell’UFAM, nonché secondo le istruzioni dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali. La differenza tra proventi annui stimati ed effettivi nonché la quota spettante alla popolazione delle risorse se- condo l’articolo 34 capoverso 4 della legge sul CO2 non impiegate vengono compen- sate nella distribuzione dei proventi due anni dopo. 5 Gli uffici di revisione delle casse di compensazione verificano, nell’ambito della revisione finale, la ripartizione della quota dei proventi spettante all’economia e rife- riscono all’UFAM secondo le istruzioni dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Art. 130 cpv. 4
4 L’UFAM esegue:
a. d’intesa con l’UFE: le disposizioni relative agli attestati per le riduzioni delle emissioni e l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera, non- ché alla promozione delle tecnologie atte a ridurre le emissioni di gas serra; b. d’intesa con l’UFE, la Segreteria di Stato dell’economia e il Dipartimento fe- derale degli affari esteri: le disposizioni relative agli attestati per le riduzioni delle emissioni e l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio all’estero.
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Art. 130a Sistemi d’informazione e di documentazione 1 Le seguenti procedure sono eseguite elettronicamente mediante i sistemi d’informa- zione e di documentazione dell’UFAM: a. le procedure di rilascio di attestati per le riduzioni delle emissioni o per l’au- mento delle prestazioni dei pozzi di carbonio (art. 5–11); b. le procedure di partecipazione al SSQE (art. 40–46f e art. 50–54); c. le procedure relative all’impegno di riduzione (art. 66–79). 2 Se in determinati settori i sistemi d’informazione e di documentazione non sono an- cora stati predisposti per l’esecuzione delle procedure elettroniche, le domande de- vono essere inviate per posta. 3 In deroga al capoverso 1, l’UFAM può emanare e notificare le decisioni per posta.
Titolo prima dell’articolo 146l Sezione 2e: Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 4 maggio 2022
Art. 146l Computo delle riduzioni delle emissioni per progetti realizzati all’estero fino al 2021 Le riduzioni delle emissioni conseguite all’estero sono computabili fino all’anno 2021 se: a. sono attestate da un certificato di riduzione ai sensi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite del 9 maggio 199218 sui cambiamenti climatici; e b. l’allegato 2 non esclude il loro computo.
Art. 146m Inizio dell’attuazione per progetti e programmi all’estero o per l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera In deroga all’articolo 5 capoverso 1 lettera d per progetti e programmi sono rilasciati attestati se: a. sono stati attuati in uno Stato partner prima del 1° gennaio 2022 sulla base di un accordo contrattuale tra la Confederazione Svizzera e la Fondazione Cen- tesimo per il Clima; b. dopo il 1° gennaio 2022:
1. vengono attuati all’estero o aumentano le prestazioni dei pozzi di carbo-
nio in Svizzera, e
2. la persona richiedente presenta la domanda secondo l’articolo 7 entro il
30 settembre 2022.
18 RS 0.814.01
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Art. 146n Restituzione provvisoria della tassa sul CO2 2022 1 L’UDSC può, su domanda, restituire provvisoriamente la tassa sul CO2 ai gestori di impianti soggetti a un impegno di riduzione che hanno presentato una domanda di proroga dell’impegno di riduzione delle emissioni secondo l’articolo 31 capo- verso 1ter della legge sul CO2. 2 I gestori sono tenuti a restituire gli importi loro rimborsati provvisoriamente, com- presi gli interessi, se non hanno potuto adempiere al proprio impegno di riduzione.
Art. 146o Obiettivo di emissione e obiettivo basato sui provvedimenti in caso di proroga dell’impegno di riduzione secondo l’articolo 31 capoverso 1ter della legge sul CO2 1 L’obiettivo di emissione di un impegno di riduzione prorogato fino alla fine del 2024 comprende la quantità complessiva di gas serra che il gestore può emettere fino alla fine del 2024. 2 In caso di una proroga dell’impegno di riduzione, il percorso di riduzione secondo l’articolo 67 è prolungato fino al 2024. Il punto di partenza è costituito in tal caso dall’obiettivo intermedio per l’anno 2021. La prestazione di riduzione da fornire an- nualmente ammonta al 2 per cento. 3 L’obiettivo basato sui provvedimenti di un impegno di riduzione, prolungato fino alla fine del 2024, comprende la quantità complessiva dei gas serra che il gestore deve ridurre adottando provvedimenti entro la fine del 2024. A tale scopo, l’attuale obiet- tivo basato sui provvedimenti è moltiplicato per 2 4 Per raggiungere l’obiettivo basato su provvedimenti, il gestore di impianti può adot- tare nuovi provvedimenti, autorizzati dall’UFAM, nell’ambito del monitoraggio se- condo l’articolo 72.
5 Un impegno di riduzione prorogato secondo i capoversi 1 o 3 comprende le emis-
sioni di gas serra di tutti gli impianti finora inclusi nell’impegno di riduzione. Possono esserne esclusi i gestori di impianti secondo l’articolo 66 capoverso 3, purché i loro impianti non causino nel 2021 più del 5 per cento delle emissioni complessive di gas serra.
Art. 146p Obiettivo di emissione e obiettivo basato sui provvedimenti in caso di proroga dell’impegno di riduzione a partire dal 2022 Ai gestori di impianti che si impegnano a ridurre le proprie emissioni di gas serra entro il 2024 secondo l’articolo 31 capoverso 1quater si applicano per analogia le disposizioni del capitolo 5.
Art. 146q Domanda per l’impegno di riduzione 2022 I gestori di impianti che prorogano il loro impegno di riduzione secondo l’articolo 31 capoverso 1ter della legge sul CO2 o che intendono contrarre un nuovo impegno di riduzione a partire dal 2022 secondo l’articolo 31 capoverso 1quater della legge sul CO2, devono presentare la domanda entro il 31 luglio 2022. In deroga all’articolo 69
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capoverso 2 lettera b, in caso di domande per nuovi impegni di riduzione devono essere fornite indicazioni sulle emissioni di gas serra degli anni 2019 e 2020.
Art. 146r Attestati e adeguamento dell’obiettivi di emissione e dell’obiettivo basato su provvedimenti nel 2021 1 I gestori di impianti che nel 2019 o nel 2020 non hanno avuto diritto ad attestati di cui all’articolo 12 e le cui emissioni nel 2021 sono state inferiori di oltre il 30 per cento rispetto al percorso di riduzione non ricevono per il 2021 alcun attestato di cui all’articolo 12. Sono fatti salvi i casi in cui il gestore prova che il mancato raggiungi- mento del percorso di riduzione è dovuto all’attuazione di provvedimenti di riduzione delle emissioni di gas serra. 2 L’UFAM adegua l’obiettivo di emissione di cui all’articolo 67 e l’obiettivo basato su provvedimenti di cui all’articolo 68 per l’anno 2021 soltanto se le emissioni di gas serra sono state inferiori al percorso di riduzione a seguito di consumo di calore o di freddo da parte di terzi o della chiusura di un impianto.
Art. 146s Adeguamento dell’obiettivo di emissione e dell’obiettivo basato su provvedimenti negli anni 2022-2024
1 L’UFAM adegua l’obiettivo di emissione di cui all’articolo 146o capoverso 2 in
caso di emissioni di gas serra inferiori al percorso di riduzione se le condizioni di cui all’articolo 73 capoverso 1 sono adempiute negli anni 2022-2024. In deroga all’arti- colo 73 capoverso 2, l’adeguamento ha luogo al più presto retroattivamente per il 2022. 2 L’UFAM adegua l’obiettivo basato sui provvedimenti di cui all’articolo 146o capo- verso 3, se le condizioni di cui all’articolo 74 sono adempiute negli anni 2022–2024.
Art. 146t Computo di diritti di emissione Un gestore di impianti che non ha raggiunto il suo obiettivo di emissione o il suo obiettivo basato sui provvedimenti e al quale non sono stati rilasciati attestati di cui all’articolo 12, per il periodo 2022–2024 può farsi computare all’adempimento dell’impegno di riduzione diritti di emissione nella misura del 4,5 per cento delle emissioni di gas serra degli anni 2022–2024.
II 1 Alla presente ordinanza è aggiunto l’allegato 2a secondo la versione qui annessa.
2 L’allegato 3 è sostituito dalla versione qui annessa.
3 Gli allegati 2, 3b, 9, 11, 13, 16, 17 e 18 sono modificati secondo la versione qui annessa.
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III Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 19 giugno 199519 concernente le esigenze tecniche per i
veicoli stradali
Art. 34b cpv. 7 7 Per l’esame d’immatricolazione e ogni esame successivo l’autorità d’immatricola- zione rileva lo stato del contachilometri o del contatore delle ore di esercizio.
2. Ordinanza del 12 novembre 199720 relativa alle tasse
d’incentivazione sui composti organici volatili
Art. 23b cpv. 2 2 Gli assicuratori informano le persone assicurate sull’ammontare dell’importo da distribuire in occasione della comunicazione dei nuovi premi per l’anno di distribu- zione. Essi devono inoltre far pervenire alle persone assicurate un promemoria redatto dall’UFAM sulle modalità di esecuzione della ridistribuzione.
IV 1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2022.
2 Le seguenti disposizioni entrano in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2022:
a. l’articolo 23 capoverso 1bis; b. l’articolo 35 capoverso 3; c. l’articolo 67 capoverso 3 lettera f; d. l’articolo 68 capoverso 3 lettera d; e. l’articolo 89; f. l’articolo 90; g. l’articolo 91 capoverso 2; h. l’articolo 92 capoversi 3 e 4; i. l’articolo 146l; j. gli articoli 146n–146t
19 RS 741.41 20 RS 814.018
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3 Gli articoli 18–20 e l’allegato 13 numero 1 lettera c entrano in vigore il 1° gennaio 2023.
4 maggio 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato 2 (art. 4 cpv. 2 lett. b)
Riduzioni delle emissioni all’estero non computabili
Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato» (art. 146l lett. b)
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Allegato 2a (art. 5 cpv. 1 lett. a)
Riduzioni delle emissioni o aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio all’estero per le quali non sono rilasciati attestati
Per un progetto o un programma realizzato all’estero non sono rilasciati attestati in- ternazionali se le riduzioni delle emissioni o gli aumenti delle prestazioni dei pozzi di carbonio sono conseguiti mediante: a. investimenti nell’utilizzo di combustibili o carburanti fossili per la produzione di energia o nell’estrazione di vettori energetici fossili; b. l’impiego di energia nucleare; c. l’impiego di impianti idroelettrici con una capacità di produzione installata superiore a 20 MW; d. progetti in grandi aziende industriali che non corrispondono allo stato attuale della tecnica sul mercato globale; e. attività nel settore dei rifiuti senza utilizzo materiale o energetico o senza ri- duzione dei rifiuti; f. progetti di sequestro biologico di CO2; g. la riduzione della deforestazione; h. la degradazione dei boschi; i. la rinuncia all’estrazione di vettori energetici fossili; j. attività in contrasto con le convenzioni in materia di ambiente e diritti umani ratificate dalla Svizzera; k. attività che hanno notevoli ripercussioni sociali o ecologiche; l. attività che contraddicono gli obiettivi della politica estera o di sviluppo della Svizzera.
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Allegato 3 (art. 5 cpv. 1 lett. a)
Riduzioni delle emissioni o aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera per le quali non sono rilasciati attestati
Per un progetto o un programma realizzato in Svizzera non sono rilasciati attestati nazionali se le riduzioni delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio sono conseguiti mediante: a. l’impiego di energia nucleare; b. attività di ricerca e sviluppo o informazione e consulenza; c. l’impiego di biocombustibili e biocarburanti che non soddisfano i requisiti ecologici e sociali secondo l’articolo 12b della legge sull’imposizione degli oli minerali del 21 giugno 199621 e delle relative disposizioni attuative; d. la sostituzione di vettori energetici fossili con vettori energetici fossili (ad es. in caldaie, veicoli e veicoli ibridi); e. l’impiego di idrogeno, escluso l’impiego di bioidrogeno secondo l’arti- colo 19a lettera f dell’ordinanza del 20 novembre 199622 sull’imposizione degli oli minerali in pile combustibili; f. energia elettrica impiegata quale sostituto del combustibile per il calore di processo; è fatto salvo l’utilizzo in pompe di calore; g. la rinuncia all’utilizzo o il sottoutilizzo; h. l’impiego di carbone vegetale; è fatto salvo l’impiego di meno di otto tonnel- late per ettaro per periodo di credito, se il carbone vegetale impiegato soddisfa i requisiti di cui all’ordinanza sulla messa in commercio di concimi del 10 gennaio 200123; i. il ricorso a tecniche di adsorbimento e assorbimento per la produzione di freddo o calore; è escluso il ricorso a esse in caso di utilizzo decentralizzato di calore residuo disponibile in misura sufficiente secondo l’articolo 2 let- tera e dell’ordinanza del 1° novembre 201724 sulla promozione dell’energia.
21 RS 641.61 22 RS 641.611 23 RS 916.171 24 RS 730.03
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Allegato 3b (art. 6 cpv. 2bis)
Requisiti per il calcolo delle riduzioni delle emissioni e il piano di monitoraggio per progetti e programmi riguardanti il gas di discarica
Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato» (art. 6 cpv. 4)
Numero 3.3, formula (1)
3.3 Calcolo ex ante delle riduzioni delle emissioni
Le riduzioni delle emissioni possono essere calcolate ex ante basandosi sui dati delle misurazioni degli ultimi uno a tre anni oppure applicando la formula seguente: ERifex-ante,y,torcia = (FE – OX) * SE * FODCH4,y * GWPeff,CH4 - EPy (1) dove: ERifex-ante,y,torcia Riduzioni delle emissioni stimate in caso di trattamento del gas di bassa qualità nell’anno y (tCO2eq) GWPeff,CH4 Potenziale di gas serra effettivo del metano (25,25 tCO2eq/t CH4) FE Efficienza della torcia OX Fattore di ossidazione SE Efficienza di aspirazione FODCH4,y Quantità di metano prodotta nella discarica nell’anno y calcolata con una formula «First Order Decay» (t CH4); cfr. formula (2) EPy Emissioni del progetto nell’anno y ...
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Allegato 9 (art. 46 cpv. 1, 46a cpv. 2 e 46b cpv. 1 e 3)
Calcolo dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per i gestori di impianti nel SSQE
N. 1.2 e 1.7
1.2 Se non è applicabile alcun parametro di riferimento relativo al prodotto, la
quantità dei diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito è calcolata secondo il parametro di riferimento relativo al calore nel seguente modo: 47,3 diritti di emissione per TJ di calore misurabile, ove solo il calore misura- bile generato o importato da altri impianti, i cui gestori prendono parte al SSQE, ha diritto all’assegnazione, purché questo calore non sia generato con energia elettrica o dall’impiego di energia nucleare: a. all’interno dei limiti del sistema del gestore di impianti, che prende parte al SSQE, sia utilizzato per fabbricare prodotti, generare energia mecca- nica impiegata a scopi diversi dalla generazione di energia elettrica, ri- scaldare o refrigerare, comunque non per la generazione di energia elet- trica; oppure b. sia esportato a terzi al di fuori del SSQE, fatta eccezione per le esporta- zioni per la generazione di energia elettrica e il trasferimento del calore importato. 1.7 Se il calore utilizzato all’interno di un elemento di assegnazione con un para- metro di riferimento relativo al prodotto è importato da terzi che non prendono parte al SSQE, risulta dalla produzione di acido nitrico o è generato con ener- gia elettrica o dall’impiego di energia nucleare, l’assegnazione a titolo gratuito calcolata secondo il parametro di riferimento relativo al prodotto è ridotta di questa quantità di calore, moltiplicata per il parametro di riferimento relativo al calore di 47,3 diritti di emissione per TJ.
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Allegato 11 (art. 94 cpv. 2)
Ammontare della tassa sul CO2 e aliquote della tassa
Titolo
Tariffa della tassa sul CO2 sui combustibili:
120 franchi per tonnellata di CO2
N. 1 Abrogato
N. 2 È inserita la tariffa doganale 2710.1993 come nuova voce:
Voce della tariffa Designazione della merce Aliquota della doganale tassa in fr.
2710. Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi;
preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l’elemento base; residui di oli: – oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l’elemento base, diversi da quelli che contengono biodiesel e dai residui di oli: – – oli leggeri e preparazioni: (...) – – altri: (...) – – – destinati ad altri usi: (...) ogni 1000 kg
1993 – – – – distillati di oli minerali contenenti meno del 20% in
volume prima di 300 °C, non miscelati 379.40 ...
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Allegato 13 (art. 46d)
Operatori di aeromobili con obbligo di partecipazione al SSQE
N. 1 lett. c
1. Gli operatori di aeromobili hanno l’obbligo di partecipazione al SSQE se
effettuano i seguenti voli: c. voli dalla Svizzera al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (UK).
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Allegato 16 (art. 51)
Requisiti per il piano di monitoraggio
N. 3.3 3.3 Il fattore di emissione per i combustibili da biomassa è pari a zero, a condizi- one che la biomassa utilizzata soddisfi i criteri di sostenibilità di cui all’arti- colo 29 della direttiva (UE) 2018/200125.
25 Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (rifusione), GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.
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Allegato 17 (art. 52)
Requisiti posti al rapporto di monitoraggio
N. 2.2 2.2 Gli emettitori di entità ridotta di cui all’articolo 55 paragrafo 1 del regola- mento di esecuzione (UE) 2018/206626 possono stimare il proprio consumo di combustibili con uno strumento per emettitori di entità ridotta di cui all’ar- ticolo 55 paragrafo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.
26 Cfr. nota a piè di pagina all’art. 52 cpv. 5.
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Allegato 18 (art. 52)
Verifica dei rapporti di monitoraggio degli operatori di aeromobili e dei requisiti posti all’organismo di controllo
Titolo
4 Requisiti posti all’organismo di controllo
N. 4.1 lett. b, note a piè di pagina
4.1 Per l’attività di verifica affidatagli, l’organismo di controllo deve essere
accreditato secondo: b. il regolamento (CE) n. 765/200827 e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/206728.
27 Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio, GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30, modificato da ultimo dal rego- lamento (UE) 2019/1020, GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1. 28 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, relativo alla verifica dei dati e all’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2084, GU L 423 del 15.12.2020, pag. 23.
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