AS 2022 318
Ordinanza sull’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari
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Ordinanza sull’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari (OIPSDA)
Modifica del 18 maggio 2022
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 2 settembre 20151 sull’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 2 e 4, frase introduttiva 2 Le specifiche determinanti per il calcolo di cui all’articolo 48b capoverso 3 LPM sono fissate nell’allegato 1 e nell’ordinanza del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) secondo l’articolo 8. 4 Singoli prodotti naturali e le materie prime che ne derivano, nonché microrganismi, coadiuvanti tecnologici e additivi giusta l’articolo 2 capoverso 1 numeri 22–24 dell’ordinanza del 16 dicembre 20162 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) possono essere ignorati nel calcolo, se:
Art. 5 cpv. 5, parte introduttiva 5 Per singole materie prime di una derrata alimentare che non soddisfa le condizioni per l’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere, le indicazioni relative alla prove- nienza possono essere fornite solo con colore, dimensione e caratteri identici a quelli impiegati per le altre indicazioni nell’elenco degli ingredienti giusta l’articolo 36 ODerr3. È fatta salva l’indicazione di provenienza di una singola materia prima che proviene nella misura del 100 per cento dalla Svizzera, è rilevante dal profilo del peso, è evocativa o caratteristica e costituisce una componente essenziale di una derrata ali- mentare interamente fabbricata in Svizzera; nella fattispecie:
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Art. 7 cpv. 2 2 Per grado di autoapprovvigionamento di prodotti naturali s’intende la quota della produzione indigena rispetto al consumo interno. Il consumo interno equivale alla somma della produzione indigena e delle importazioni meno le variazioni delle scorte. Nel consumo interno è compreso anche il consumo per la fabbricazione di prodotti d’esportazione.
Art. 7a Grado di autoapprovvigionamento di materie prime che, secondo le informazioni accessibili al pubblico delle organizzazioni dell’agricoltura e della filiera alimentare, non sono disponibili in Svizzera in quantità sufficiente 1 Se, secondo le informazioni accessibili al pubblico di organizzazioni rappresenta- tive, una materia prima non è disponibile in Svizzera in quantità sufficiente secondo i requisiti tecnici necessari per un determinato scopo d’utilizzo, il fabbricante può pre- sumere che la si possa escludere dal calcolo giusta l’articolo 48b capoverso 4 LPM.
2 Si applicano le precisazioni seguenti:
a. Per materia prima s’intende un singolo prodotto naturale trasformato destinato a essere trasformato ulteriormente in derrata alimentare. b. Non sono considerate materie prime le componenti di derrate alimentari costituite da più prodotti naturali. c. Non sono considerate requisiti tecnici le disposizioni sull’agricoltura biolo- gica ai sensi degli articoli 14 capoverso 1 lettera a e 15 capoverso 2 della legge del 29 aprile 19984 sull’agricoltura. d. Sono considerate disponibili in quantità sufficiente le materie prime di prove- nienza svizzera che si distinguono dalle materie prime estere soltanto per il fatto che in Svizzera sono disponibili a prezzi più elevati rispetto all’estero. e. Per organizzazioni rappresentative ai sensi del capoverso 1 s’intendono le organizzazioni di categoria dell’agricoltura e della filiera alimentare, le orga- nizzazioni dei produttori dell’agricoltura e le associazioni del settore della tra- sformazione alimentare che sono rappresentative per una materia prima o per le derrate alimentari da essa ottenute. 3 Di comune intesa, le organizzazioni di cui al capoverso 1 rendono accessibili al pub- blico le loro informazioni su una lista congiunta. Consultano le organizzazioni per la protezione dei consumatori prima di rendere tali informazioni accessibili al pubblico. Garantiscono che sia possibile tracciare le modifiche delle informazioni e risalire alle motivazioni delle modifiche. 4 Le informazioni accessibili al pubblico di cui al capoverso 1 sono aggiornate per ciascuna materia prima ogni due anni. Le variazioni della disponibilità di materie prime possono essere segnalate una volta all’anno da organizzazioni rappresentative
4 RS 910.1
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dell’agricoltura. Successivamente le informazioni di cui al capoverso 1 sono aggior- nate entro un anno al massimo. La procedura è retta dal capoverso 3.
Art. 9 Abrogato
Art. 10a Utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere in seguito a una modifica della lista del grado di autoapprovvigionamento di materie prime Qualora con una modifica della lista del grado di autoapprovvigionamento di materie prime di cui all’articolo 7a capoverso 3 risultino requisiti più elevati per l’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per una derrata alimentare, per 12 mesi il fabbri- cante può presumere che sia ancora possibile effettuare il calcolo in base alla lista precedente ed etichettare le derrate alimentari di conseguenza. Le derrate alimentari etichettate in tal modo possono essere cedute ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
Art. 11a Disposizione transitoria della modifica del 18 maggio 2022 L’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari può avvenire ancora secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2023. Le derrate alimentari etichettate in tal modo possono essere cedute ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
18 maggio 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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