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Regolamento di organizzazione della Banca nazionale svizzera
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Regolamento di organizzazione della Banca nazionale svizzera
Modifica del 20 aprile 2022 Approvato dal Consiglio federale il 4 maggio 2022
Il Consiglio di banca della Banca nazionale svizzera (Consiglio di banca) decreta:
I Il regolamento di organizzazione del 14 maggio 20041 della Banca nazionale svizzera è modificato come segue:
Art. 1 Il presente regolamento stabilisce l’organizzazione interna della Banca nazionale sviz- zera (BNS), disciplina lo svolgimento dell’Assemblea generale in complemento agli articoli 34–38 LBN e regola i compiti e l’attività del Consiglio di banca, della Dire- zione generale, della Direzione generale allargata e del Collegio supplenti.
Art. 3 Dipartimenti 1 La BNS è suddivisa in tre dipartimenti. Ogni dipartimento ha un determinato ambito di attività. 2 Le unità organizzative del 1° e del 3° dipartimento sono in maggioranza alla sede di Zurigo e quelle del 2° dipartimento in maggioranza alla sede di Berna. 3 Ogni dipartimento è diretto da un membro della Direzione generale e il 1° diparti- mento dal presidente della Direzione generale.
4 Ogni membro della Direzione generale ha fino a due supplenti. I membri che di-
spongono di due supplenti decidono da quale dei due farsi rappresentare in seno alla Direzione generale e alla Direzione generale allargata in caso di impedimento. Qua- lora un membro della Direzione generale dovesse mancare per un periodo prolungato o indeterminato, il Consiglio di banca decide, su proposta degli altri membri della Direzione generale, quale dei due supplenti assume la rappresentanza e la direzione del dipartimento durante il periodo di assenza.
1 RS 951.153
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5 I membri della Direzione generale integrano i supplenti nella direzione dei rispettivi dipartimenti. I supplenti sono responsabili della gestione del proprio dipartimento. La ripartizione dei compiti tra supplenti all’interno di un dipartimento è stabilita nell’am- bito delle prescrizioni della Direzione generale.
6 È opportuno garantire una rotazione regolare dei supplenti fra i dipartimenti.
Art. 4 Ambiti di attività 1 L’ambito di attività del 1° dipartimento comprende in particolare le questioni eco- nomiche, la cooperazione monetaria internazionale e la statistica. 2 L’ambito di attività del 2° dipartimento comprende in particolare la stabilità finan- ziaria nonché le banconote e le monete. 3 L’ambito di attività del 3° dipartimento comprende in particolare i mercati finanziari e le operazioni bancarie.
Art. 5 Segretariato generale 1 Il Segretariato generale è l’organo di stato maggiore degli organi di vigilanza e di direzione. È diretto dal segretario generale. 2 Il Segretariato generale sottostà alla Direzione generale. Nell’ambito delle sue atti- vità per conto dell’Assemblea generale e del Consiglio di banca esso sottostà specifi- camente al presidente del Consiglio di banca.
3 Il Segretariato generale è aggregato amministrativamente al 1° dipartimento.
Art. 6 cpv. 2
2 La Revisione interna è aggregata amministrativamente al 1° dipartimento.
Art. 7 cpv. 2 2 La BNS mantiene rappresentanze incaricate di osservare l’andamento dell’economia nelle rispettive regioni e di provvedere alla trasmissione delle informazioni in loco. I delegati alle relazioni economiche regionali preposti a tale compito sottostanno al 1° dipartimento.
Art. 8 Costituzione 1 La presidenza dell’Assemblea generale è esercitata dal presidente del Consiglio di banca o, in caso di impedimento, dal vicepresidente. 2 Il presidente dell’Assemblea generale designa le persone addette allo scrutinio.
3 Il verbale dell’Assemblea generale è redatto dal segretario generale o, in caso di impedimento, da un supplente. Si tratta di un verbale delle decisioni. 4 È allestito un elenco delle presenze. Esso indica il numero degli azionisti presenti e rappresentati all’Assemblea generale e il numero di azioni rappresentate.
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5 Il verbale e l’elenco delle presenze devono essere firmati dal presidente e dalla per- sona che redige il verbale.
Art. 10 cpv. 2 lett. a, b, e, g, h e n
2 Il Consiglio di banca:
a. stabilisce i principi di organizzazione della Banca nazionale, decide in merito alla creazione o alla soppressione di succursali, agenzie e rappresentanze; adotta regolamenti sul riconoscimento e la rappresentanza degli azionisti, sui comitati consultivi economici regionali, nonché sulle norme di firma giuridi- camente vincolante in nome della Banca nazionale; b. regola l’organizzazione della contabilità e del controllo finanziario nonché l’allestimento del piano finanziario, sorveglia l’attività della revisione interna ed esterna e valuta l’efficacia del sistema di controllo interno (SCI); e. sorveglia la gestione dei rischi in relazione agli investimenti e valuta la gover- nance del processo di investimento; g. elabora, a destinazione del Consiglio federale, proposte di nomina dei membri e supplenti della Direzione generale e decide in merito all’assunzione, alla promozione e al licenziamento dei direttori e del capo della Revisione interna; h. stabilisce in un regolamento le indennità corrisposte ai suoi membri e la remunerazione dei membri e supplenti della Direzione generale e stabilisce i principi di remunerazione del personale; n. designa i membri dei comitati consultivi economici regionali;
Art. 11 cpv. 2 2 Esso coadiuva il Consiglio di banca in materia di vigilanza sulla contabilità e di rendiconto finanziario, come pure di osservanza delle leggi e delle disposizioni di regolamentazione. Il Comitato valuta l’efficacia del sistema di controllo interno (SCI) e sorveglia l’attività della revisione interna ed esterna. I compiti del Comitato di veri- fica sono disciplinati da un apposito regolamento.
Art. 12 cpv. 2 2 Esso coadiuva il Consiglio di banca nella sorveglianza della gestione dei rischi in relazione agli investimenti e nella valutazione della governance del processo di inve- stimento. I compiti del Comitato dei rischi sono disciplinati da un apposito regola- mento.
Art. 13 Comitato di remunerazione 1 Il Consiglio di banca istituisce un Comitato di remunerazione. Esso consta di almeno tre membri del Consiglio di banca, fra i quali il suo presidente. 2 Esso coadiuva il Consiglio di banca nella fissazione della politica retributiva della BNS e gli presenta proposte relativamente alla fissazione degli stipendi dei membri
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della Direzione generale e dei loro supplenti. A tale scopo esso si orienta sui principi dell’articolo 6a capoversi 1–6 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale. I compiti del Comitato di remunerazione sono disciplinati da un apposito regola- mento.
Art. 15 cpv. 2 e 3 2 Su richiesta essa mette a disposizione del Consiglio di banca tutti i documenti ne- cessari all’adempimento dei suoi compiti. 3 Inoltre, essa informa regolarmente il Consiglio di banca sulla situazione economica, sulla situazione sul fronte dei mercati finanziari, sulla politica monetaria, sulla stabi- lità del sistema finanziario e sull’investimento degli attivi.
Art. 16 Sedute 1 Il Consiglio di banca si riunisce di norma sei volte all’anno in seduta ordinaria. Può essere convocato in seduta straordinaria dal presidente o su richiesta di almeno tre membri. Su disposizione del presidente della seduta la partecipazione alle riunioni ordinarie e straordinarie può avvenire in modalità elettronica. 2 Il Consiglio di banca è atto a deliberare se sono presenti almeno sei membri, com- preso il presidente della seduta. 3 Le decisioni sono prese alla maggioranza assoluta dei voti dei membri presenti; in caso di parità dei voti, quello del presidente della seduta conta doppio. 4 I membri della Direzione generale partecipano di norma alle sedute del Consiglio di banca a titolo consultivo. Il Consiglio di banca può convocare specialisti alle consul- tazioni. 5 In casi particolari le decisioni possono essere prese per via circolare. Tali decisioni sono prese alla maggioranza assoluta dei voti dei membri del Consiglio di banca. Esse sono iscritte nel verbale della seduta successiva.
Art. 17 Ordine del giorno e verbale 1 Il presidente della seduta del Consiglio di banca stabilisce l’ordine del giorno. Fino a 10 giorni prima della seduta, ogni membro può chiedere per scritto l’iscrizione di un oggetto all’ordine del giorno. Le proposte al Consiglio di banca possono essere redatte in tedesco o in francese. 2 Il verbale delle sedute del Consiglio di banca è redatto dal segretario generale o da un supplente. Esso contiene il testo delle decisioni e, se le consultazioni riguardano questioni importanti, anche la relativa motivazione.
Art. 18 cpv. 2 lett. b e d 2 Oltre ai compiti enumerati all’articolo 46 capoverso 2 LBN, alla Direzione generale competono:
2 RS 172.220.1
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b. l’adozione di direttive di politica monetaria, comprese quelle relative alla pub- blicazione di dati rilevanti di politica monetaria; d. l’adozione delle condizioni generali e di condizioni generali applicabili alle agenzie gestite da altre banche;
Art. 19 Sedute 1 La Direzione generale si riunisce di norma due volte al mese in seduta ordinaria. Il presidente o, in caso di impedimento, il vicepresidente ne assume la presidenza. Ogni membro può esigere la convocazione di sedute straordinarie. Su disposizione del pre- sidente della seduta la partecipazione alle riunioni ordinarie e straordinarie può avve- nire in modalità elettronica. 2 Gli affari che postulano una decisione devono essere oggetto, prima della seduta, di proposte scritte dei dipartimenti o del Segretariato generale. 3 Il presidente del Consiglio di banca è autorizzato a partecipare a titolo consultivo alle sedute della Direzione generale; ne sono escluse le sedute alle quali sono elaborate e prese decisioni di politica monetaria. 4 La Direzione generale è atta a deliberare se sono presenti almeno due suoi membri e il supplente designato del membro assente. Tutte le decisioni sono prese alla mag- gioranza dei voti. 5 In casi particolari le decisioni possono essere prese per via circolare. Tali decisioni sono iscritte nel verbale della seduta successiva.
Art. 20 cpv. 1 e 2 1 Il presidente della seduta stabilisce l’ordine del giorno. Ogni membro può esigere che la discussione di proposte che non figurano all’ordine del giorno sia rinviata a una seduta ulteriore, eccettuati i casi urgenti. 2 Il verbale delle sedute della Direzione generale è redatto dal segretario generale o da un supplente. Esso contiene il testo delle decisioni e, se le consultazioni riguardano questioni importanti, anche la relativa motivazione.
Art. 21 Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 22 cpv. 3
3 La Direzione generale allargata può decidere in qualsiasi momento di trattare
direttamente le questioni che, secondo l’articolo 24b, rientrano nelle competenze del Collegio supplenti.
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Art. 23 Sedute 1 La Direzione generale allargata si riunisce di norma da quattro a sei volte all’anno. Il presidente o, in caso di impedimento, il vicepresidente della Direzione generale as- sume la presidenza delle sedute. Su disposizione del presidente della seduta la parte- cipazione può avvenire in modalità elettronica. 2 Gli affari che postulano una decisione devono essere oggetto, prima della seduta, di proposte scritte dei dipartimenti o del Segretariato generale. 3 Il presidente del Consiglio di banca è autorizzato a partecipare a titolo consultivo alle sedute della Direzione generale allargata. 4 La Direzione generale allargata è atta a deliberare se sono presenti almeno due mem- bri della Direzione generale, il supplente designato del membro assente della Dire- zione generale e almeno un ulteriore supplente. Tutte le decisioni sono prese alla mag- gioranza dei voti dei membri presenti; i voti dei membri della Direzione generale e il voto del supplente designato del membro assente della Direzione generale contano doppio. Le decisioni necessitano dell’approvazione di almeno due membri della Di- rezione generale. In caso di parità dei voti, sono determinanti quelli dei membri della Direzione generale e del supplente designato del membro assente della Direzione ge- nerale. 5 In casi particolari le decisioni possono essere prese per via circolare. Tali decisioni sono iscritte nel verbale della seduta successiva.
Art. 24 cpv. 1 e 2 1 Il presidente della seduta della Direzione generale allargata stabilisce l’ordine del giorno, previa consultazione del presidente della seduta del Collegio supplenti. Ogni membro può esigere che la discussione di proposte che non figurano all’ordine del giorno sia rinviata a una seduta ulteriore, eccettuati i casi urgenti. 2 Il verbale delle sedute della Direzione generale allargata è redatto dal segretario ge- nerale o da un supplente. Esso contiene il testo delle decisioni e, se le consultazioni riguardano questioni importanti, anche la relativa motivazione.
Titolo prima dell’art. 24a Sezione 6a: Collegio supplenti
Art. 24a Composizione 1 Il Collegio supplenti (Collegio) consta dei supplenti dei membri della Direzione ge- nerale. 2 La presidenza è esercitata per un anno. L’avvicendamento fra i supplenti ha luogo all’inizio di ogni anno.
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Art. 24b cpv. 2 lett. f
2 Il Collegio:
f. adotta le esigenze poste al sistema di controllo interno e alla gestione dei rischi operativi;
Art. 24c Sedute e decisioni 1 Il Collegio si riunisce di norma due volte al mese. Il presidente della seduta stabilisce l’ordine del giorno, previa consultazione dei membri del Collegio. Su disposizione del presidente della seduta la partecipazione può avvenire in modalità elettronica. 2 Il Collegio è atto a deliberare se è presente almeno un supplente di ogni dipartimento. Il Collegio delibera all’unanimità. Se non giunge a una decisione, il Collegio sotto- pone la questione, per decisione, alla Direzione generale allargata. 3 In casi particolari le decisioni possono essere prese per via circolare. Tali decisioni sono iscritte nel verbale della seduta successiva. 4 Il verbale delle sedute del Collegio è redatto dal Segretariato generale. Esso contiene il testo delle decisioni e, se le consultazioni riguardano questioni importanti, anche la relativa motivazione. 5 Il presidente della seduta informa il presidente della Direzione generale in merito alle attività e alle decisioni del Collegio. Egli fa inoltre rapporto alla Direzione gene- rale allargata. Le decisioni del Collegio sono discusse in seno alla Direzione generale allargata soltanto su espressa richiesta di un membro della Direzione generale.
Art. 26 cpv. 1 lett. b e c nonché 2 1 I membri del Consiglio di banca, i membri e i supplenti della Direzione generale devono ricusarsi nel caso di affari: b. ai quali partecipano o hanno un interesse personale persone con le quali sono imparentati sino al terzo grado o affini oppure vincolati da matrimonio o con- vivenza; c. ai quali partecipa o è interessata una persona giuridica o una società della cui amministrazione o direzione fanno parte oppure sulla quale esercitano un in- flusso determinante come azionista oppure come socio; 2 Se la ricusazione è contestata, l’organo pertinente decide in assenza del membro in causa. In caso di parità dei voti, quello del presidente della seduta conta doppio.
Art. 27 cpv. 3 3 Se ritengono che le condizioni legali della loro nomina non siano più adempiute, i membri del Consiglio di banca dichiarano al presidente le loro dimissioni per la data della successiva Assemblea generale ordinaria, anche se non hanno completato il loro mandato.
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II La presente modifica entra in vigore il 4 maggio 2022.
20 aprile 2022 Banca nazionale svizzera: La presidente del Consiglio di banca, Barbara Janom Steiner Il vicepresidente del Consiglio di banca, Romeo Lacher
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