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AS 2022 335

Ordinanza sui diritti politici (ODP)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 24 maggio 19781 sui diritti politici è modificata come segue:

Art. 8a cpv. 1

1 Ogni Cantone comunica alla Cancelleria federale, entro il 1° marzo dell’anno delle elezioni, il lunedì che ha designato come termine per la presentazione delle proposte di candidatura e se ha limitato a sette oppure a 14 giorni il termine per le modifiche.

Art. 8d cpv. 3

3 La Cancelleria federale notifica gli stralci al Cantone, per via elettronica, entro 72 ore dal recapito delle proposte.

Art. 27b lett. b

L’autorizzazione di principio è accordata se:

  • b. la Cancelleria federale ha appurato che sono soddisfatte le condizioni per la concessione del nulla osta secondo l’articolo 27e capoverso 1bis.

Art. 27c cpv. 2

Abrogato

Art. 27d lett. c

Il Consiglio federale stabilisce nell’autorizzazione di principio:

  • c. il territorio e la percentuale dell’elettorato per i quali è ammesso il voto elettronico.

Art. 27e cpv. 1–2

1 Il Cantone cui è stata accordata l’autorizzazione di principio deve ottenere il nulla osta della Cancelleria federale per ogni scrutinio svolto con il voto elettronico.

1bis La Cancelleria federale stabilisce le condizioni cui è subordinata la concessione del nulla osta e in particolare i requisiti che il sistema di voto elettronico e il suo esercizio devono soddisfare.

2 Il nulla osta è concesso se le condizioni di cui al capoverso 1bis sono soddisfatte.

Art. 27f Limiti

1 Il 30 per cento al massimo dell’elettorato cantonale è ammesso a votare per via elettronica. Non può tuttavia essere superato il limite del 10 per cento dell’elettorato svizzero.

2 La Cancelleria federale verifica periodicamente se l’entità dei limiti di cui al capoverso 1 va adeguata in considerazione degli sviluppi intervenuti nell’ambito del voto elettronico.

3 Nel verificare il rispetto dei limiti non si tiene conto degli Svizzeri all’estero aventi diritto di voto né degli aventi diritto di voto che a causa della loro disabilità non possono esprimere il proprio voto autonomamente.

Art. 27i, rubrica, nonché cpv. 1 e 2

Verificabilità e controllo della plausibilità del voto elettronico

1 I Cantoni provvedono affinché siano verificati la corretta elaborazione dei voti e la correttezza del risultato del voto elettronico.

2 I Cantoni controllano la plausibilità dei risultati del voto elettronico.

Art. 27kbis cpv. 2

Abrogato

Art. 27l Verifica dei sistemi e delle modalità d’esercizio

1 Una verifica del sistema e delle modalità d’esercizio è necessaria:

  • a. prima dell’impiego di un nuovo sistema;

  • b. a ogni modifica sostanziale del sistema o delle modalità d’esercizio;

  • c. a scadenze regolari.

2 La verifica è eseguita da enti indipendenti. Questi verificano che:

  • a. i requisiti della Cancelleria federale siano soddisfatti;

  • b. le misure di sicurezza e il sistema di voto elettronico siano conformi allo stato della tecnica.

3 La Cancelleria federale disciplina le scadenze e i dettagli della verifica e i requisiti posti agli enti indipendenti.

4 Stabilisce per quali verifiche è competente la Cancelleria federale e per quali il Cantone.

Art. 27lbis Pubblicità delle informazioni sul sistema e il suo esercizio

1 I Cantoni che svolgono prove rendono pubblici il funzionamento e le caratteristiche di sicurezza del sistema di voto elettronico e i suoi principali processi operativi.

2 Essi provvedono affinché le seguenti informazioni siano rese pubbliche:

  • a. la documentazione concernente il sistema e il suo esercizio;

  • b. il codice sorgente del software;

  • c. la documentazione del processo di sviluppo;

  • d. una prova che i programmi leggibili da una macchina siano stati elaborati a partire dal codice sorgente del software pubblicato.

3 Sono fatte salve disposizioni del diritto in materia di trasparenza e di protezione dei dati.

Art. 27lter Coinvolgimento del pubblico

1 La Cancelleria federale e i Cantoni che svolgono prove provvedono a coinvolgere il pubblico e le cerchie di specialisti.

2 In particolare i Cantoni definiscono incentivi per la partecipazione del pubblico e delle cerchie di specialisti al miglioramento di sistemi di voto elettronico.

Art. 27m Informazione degli aventi diritto di voto e pubblicazione dei risultati del voto elettronico

1 I Cantoni che svolgono prove informano in modo comprensibile gli aventi diritto di voto sull’organizzazione, la tecnica e la procedura del voto elettronico. Spiegano come affrontare eventuali problemi e come è assicurata la verificabilità.

2 Tutti gli atti importanti compiuti dalle autorità nello svolgimento di uno scrutinio con il voto elettronico e la relativa documentazione devono essere accessibili a rappresentanti degli aventi diritto di voto.

3 In occasione di elezioni e votazioni federali i Cantoni pubblicano i risultati dei voti espressi per via elettronica. La pubblicazione avviene in modo tale che il segreto del voto sia tutelato.

Art. 27o Ricorso a specialisti indipendenti e accompagnamento scientifico

1 La Cancelleria federale e i Cantoni ricorrono a specialisti indipendenti che li sostengono nell’adempimento delle loro attività, per quanto sia opportuno e contribuisca in particolare a rafforzare la fiducia nel voto elettronico e la sua sicurezza.

2 La Cancelleria federale provvede a un accompagnamento scientifico relativo alle prove e può a tal fine:

  • a commissionare lavori di ricerca, segnatamente nei settori delle scienze sociali e della tecnica;

  • b. rilevare dati concernenti l’utilizzazione del voto elettronico o farli rilevare dai Cantoni.

3 La Cancelleria federale provvede affinché siano analizzate le ripercussioni delle prove del voto elettronico, segnatamente sull’evoluzione della partecipazione al voto e sulle abitudini di voto.

4 Dopo ogni prova, il Cantone trasmette alla Cancelleria federale dati statistici anonimi concernenti l’utilizzazione del voto elettronico. Se rileva ulteriori dati, informa la Cancelleria federale sulle risultanze di tali dati.

II

1 Gli allegati 2 e 3b sono modificati secondo la versione qui annessa.

2 L’allegato 3a è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2022.

25 maggio 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 2»

(art. 8 cpv. 1, 12 cpv. 1 e 14 cpv. 2)

(art. 8b cpv. 1)

Kanton/Canton/Cantone

Anzahl Nationalratssitze/Nombre de sièges au Conseil national/
Numero dei seggi nel Consiglio nazionale

Gesamterneuerungswahl des Nationalrates vom/Renouvellement intégral du Conseil national du/Rinnovo integrale del Consiglio nazionale del

A

1.

Bezeichnung des Wahlvorschlags/Dénomination de la liste de candidats/Designazione della proposta di candidatura:

2.

Evtl. Präzisierung nach Alter, Geschlecht, Region oder Parteiflügel:
Le cas échéant, adjonction de l’âge, du sexe, de la région ou de l’aile d’appartenance:
Ev. specificazione di età, sesso, regione o appartenenza di un gruppo:

3.

Listennummer (wird vom Kanton zugeteilt)/Numéro de la liste (attribué par le canton)/Numero della lista (assegnato dal Cantone):

B

Kandidaturen/Candidatures/Candidatura

Nr.

Amtli-che(r) Name(n)

Amtliche(r) Vorname(n)

Name, unter dem die Person politisch oder im Alltag bekannt ist

Vorname, unter dem die Person politisch oder im Alltag bekannt ist

Geschlecht

Geburtsdatum (Tag/Monat/ Jahr)

Beruf

Strasse

Nr.

PLZ

Wohnort

Heimatorte inkl. Kanton

Unterschrift

Bemerkungen*

Kontrolle (leer lassen)

No

Nom(s) officiel(s)

Prénom(s) officiel(s)

Nom usuel

Prénom usuel

Sexe

Date de naissance (jour/
mois/ année)

Profession

Rue

No

NPA

Lieu de domicile

Lieux d’origine, y compris canton

Signature

Observations*

Contrôle (laisser en blanc)

N.

Cognome/i
ufficiale/i

Nome/i
ufficiale/i

Cognome, con il quale la persona à politicamente o comunemente conosciuta

Nome, con il quale la persona è politicamente o comunemente conosciuta

Sesso

Data di nascita (giorno/mese/
anno)

Professione

Via

N.

NPA

Domi­cilio

Luoghi d’origine, incluso Cantone

Firma

Osservazioni*

Controllo (lasciare in bianco)

...

  • * Unter dieser Rubrik sind eine Person, die den Wahlvorschlag vertritt, sowie deren Stellvertretung zu bezeichnen. Diese sind gegenüber den zuständigen Amtsstellen von Kanton und Bund berechtigt und verpflichtet, allenfalls nötige Erklärungen zur Bereinigung von Anständen oder Unklarheiten im Namen aller Unterzeichnenden rechtsverbindlich abzugeben

    (BPR Art. 25 Abs. 2). Wo eine klare Bezeichnung fehlt, kommt diese Aufgabe der erst- und der zweitunterzeichnenden Person zu.

  • * Mentionner sous cette rubrique le nom du mandataire des signataires et celui de son suppléant. Ces deux personnes ont, vis-à-vis de l’office cantonal compétent et de la Confédération,

    le droit et l’obligation de donner s’il le faut, au nom des signataires de la liste et de manière à les lier juridiquement, toutes les indications permettant d’éliminer les difficultés qui pourraient se produire (art. 25, 2e al., LDP). Si ces mentions font défaut, cette tâche incombe au premier et au deuxième signataires.

  • * In questa rubrica devono essere designati il rappresentante e il suo sostituto che davanti agli uffici cantonali e federali competenti hanno il diritto e il dovere di fare validamente,

    in nome dei firmatari, le dichiarazioni necessarie a togliere le difficoltà che potessero sorgere (art. 25 cpv. 2 LDP). In caso di non chiara indicazione, per legge si riterrà rappresentante il primo firmatario e sostituto il secondo.

Anhang 3a Rückseite / Annexe 3a verso / Allegato 3a retro

C

(Weitere) Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Wahlvorschlags

(Autres) signataires de la liste de candidats

(Altri) firmatari della proposta di candidature

Nr.

Name

Vorname

Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr)

Strasse

Nr.

PLZ

Wohnort

Unterschrift

Bemerkungen*

Kontrolle (leer lassen)

No

Nom

Prénom

Date de naissance (jour/mois/année)

Rue

No

NPA

Lieu de domicile

Signature

Observations*

Contrôle (laisser en blanc)

N.

Cognome

Nome

Data di nascita (giorno/mese/anno)

Via

N.

NPA

Domicilio

Firma

Osservazioni*

Controllo (lasciare in bianco)

...

  • * Falls sich die Partei im Parteiregister der Bundeskanzlei hat eintragen lassen, ist unter der Rubrik «Bemerkungen» zur Überprüfung die präzise Fundstelle im Internet anzugeben.

  • * Le parti politique qui s’est fait enregistrer dans le registre des partis de la Chancellerie fédérale indiquera ici son adresse Internet précise pour vérification.

  • * Se il partito si è fatto iscrivere nel registro dei partiti della Cancelleria federale, nella rubrica «Osservazioni» deve essere indicato per verifica il suo indirizzo Internet esatto.

Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 3b»

(art. 8e cpv. 1)

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