AS 2022 344
Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 15 agosto 20181 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modificata come segue:
Art. 8 cpv. 3
3 I cittadini di uno degli Stati o una delle entità o autorità territoriali di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 non sono soggetti all’obbligo del visto per soggiorni di breve durata. Sono fatti salvi gli atti di esecuzione e gli atti delegati della Commissione europea per sospendere in via temporanea l’esenzione dall’obbligo del visto per soggiorni di breve durata, emanati in virtù del regolamento (UE) 2018/1806. Essi sono elencati nell’allegato 5.
II
Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 5 secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 10 giugno 2022 alle ore 18.002.
10 giugno 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |
(art. 8 cpv. 3)
Atti di esecuzione e atti delegati della Commissione europea per sospendere in via temporanea l’esenzione dall’obbligo del visto per soggiorni di breve durata, emanati in virtù del regolamento (UE) 2018/1806
Regolamento d’esecuzione (UE) 2022/693 della Commissione del 27 aprile 2022 sulla sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu, GU L 129 del 3.5.2022, pag. 18