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AS 2022 346

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca,

visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi,

ordina:

I

Gli allegati 5, 13 e 152 dell’ordinanza del 16 marzo 20223 che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia sono modificati.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 10 giugno 2022 alle ore 18.004.

10 giugno 2022

Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca:

Guy Parmelin

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