AS 2022 359
Ordinanza sulla liquidità delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (OLiq)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 30 novembre 20121 sulla liquidità è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione
Concerne soltanto il testo francese.
Art. 15c cpv. 8
8 Non sono computate nel volume di HQLA della banca le HQLA che una succursale o un’unità consolidata detiene per soddisfare le esigenze locali in materia di liquidità e che superano il contributo di tale succursale o unità al deflusso netto di fondi della banca secondo l’articolo 16.
Art. 19 Esigenze particolari in materia di liquidità
1 Oltre alle esigenze del capitolo 3 le banche di rilevanza sistemica devono soddisfare esigenze particolari in materia di liquidità per coprire i rischi di liquidità che il requisito LCR non copre o non copre a sufficienza.
2 Le esigenze particolari in materia di liquidità comprendono:
a. le esigenze di base;
b. le esigenze aggiuntive della FINMA specifiche all’istituto.
Art. 20 Perimetro di consolidamento
1 Le esigenze particolari in materia di liquidità devono essere soddisfatte a livello di gruppo finanziario, a livello di ogni singolo istituto autorizzato conformemente alla LBCR e a livello di ogni società di intermediazione mobiliare autorizzata conformemente alla LIsFi da:
a. le unità che esercitano funzioni di rilevanza sistemica;
b. l’unità suprema di un gruppo finanziario, se il perimetro di consolidamento di quest’ultimo comprende un’unità di cui alla lettera a;
c. le unità ai vertici di importanti gruppi finanziari subordinati, se il perimetro di consolidamento di questi ultimi comprende un’unità di cui alla lettera a; e
d. le unità che, in virtù della loro funzione centrale e della loro dimensione relativa, sono importanti per il gruppo finanziario.
2 In singoli casi, la FINMA può escludere le unità la cui partecipazione diretta alle funzioni di rilevanza sistemica in Svizzera del gruppo finanziario non supera globalmente la quota del 5 per cento o la cui importanza per il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica in Svizzera del gruppo finanziario è altrimenti esigua.
Art. 20a Valori patrimoniali computabili
1 Per soddisfare le esigenze particolari in materia di liquidità sono computabili le HQLA:
a. che non sono comprese nel volume di HQLA necessario a soddisfare il requisito LCR; e
b. di cui la banca può disporre in ogni momento su un orizzonte temporale di 90 giorni di calendario (orizzonte temporale di 90 giorni).
2 Per la computabilità degli attivi delle categorie 2a e 2b valgono i limiti massimi secondo l’articolo 15c capoverso 1 lettere b e c. Nel singolo caso la FINMA può stabilire che tali attivi possano essere computati anche al di là di questi limiti massimi. Nella sua decisione tiene conto del conseguente rischio che questi attivi non siano alienabili immediatamente.
3 Un’esplicita garanzia dello Stato rilasciata da un Cantone o un meccanismo analogo sono computabili, se la garanzia o il meccanismo:
a. sono considerati secondo l’articolo 132a OFoP2 per l’adempimento delle esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite; e
b. qualora utilizzati in caso di crisi, conducessero in tempi brevi a un afflusso di liquidità computabile; la FINMA decide nel singolo caso se questa condizione è soddisfatta.
4 Il 30 per cento dell’importo ottenuto dal seguente calcolo, se positivo, è computabile come valore patrimoniale:
a. crediti ipotecari su immobili, che la banca tiene a disposizione quali garanzie per l’ottenimento di un sostegno straordinario di liquidità della BNS e che soddisfano i requisiti posti dalla BNS a tali garanzie;
b. dedotte le riduzioni del valore previste dalla BNS per i crediti ipotecari su immobili di cui alla lettera a;
c. dedotto il cinque per cento dell’esposizione totale della banca secondo l’articolo 46 capoverso 2 OFoP.
5 Le HQLA che conformemente all’articolo 15c capoverso 8 non sono computate e altre HQLA secondo i capoversi 1 e 2 del presente articolo che una succursale o un’unità consolidata detiene per soddisfare le esigenze locali in materia di liquidità possono essere computate nel volume dei valori patrimoniali computabili della banca nella misura in cui tale succursale o unità contribuisce al fabbisogno di liquidità della banca, risultante dalle esigenze particolari in materia di liquidità.
6 I valori patrimoniali computabili non possono essere computati nello stesso tempo come afflussi di fondi.
Art. 20b Adempimento delle esigenze particolari in materia di liquidità
1 La banca soddisfa le esigenze conformemente al presente capitolo, se:
a. la media giornaliera dei valori patrimoniali computabili del periodo mobile di tre mesi che termina nella data di riferimento corrisponde in ogni momento almeno alla media giornaliera del fabbisogno di liquidità di tale periodo, risultante dalle esigenze particolari in materia di liquidità; e
b. i valori patrimoniali computabili corrispondono in ogni momento almeno all’80 per cento del fabbisogno di liquidità, risultante dalle esigenze particolari in materia di liquidità.
2 La banca deve soddisfare le esigenze in tutte le valute, convertite in franchi svizzeri.
Titolo prima dell’art. 21
Sezione 2: Esigenze di base
Art. 21 Esigenze
Le esigenze di base comprendono le esigenze poste al fabbisogno di liquidità dovuto a:
a. rischi derivanti dal rinnovo di crediti;
b. rischi derivanti da un accumulo di deflussi di fondi immediatamente a partire dal 31° giorno di calendario (rischi di soglia) e uno scenario di stress per un orizzonte temporale di 90 giorni.
Art. 22 Fabbisogno di liquidità dovuto a rischi derivanti dal rinnovo di crediti
Le banche di rilevanza sistemica devono detenere sufficienti valori patrimoniali computabili per i primi 30 giorni di calendario dell’orizzonte temporale di 90 giorni, per coprire il fabbisogno di liquidità dovuto a rischi derivanti dal rinnovo di crediti. Per il calcolo del fabbisogno di liquidità il tasso di afflusso secondo i numeri 5.1 e 5.2 dell’allegato 3 viene ridotto al 25 per cento.
Art. 23 Fabbisogno di liquidità dovuto a rischi di soglia e a uno scenario di stress per un orizzonte temporale di 90 giorni
1 Le banche di rilevanza sistemica devono detenere sufficienti valori patrimoniali computabili per coprire i deflussi netti di fondi prevedibili per le posizioni seguenti:
a. depositi a vista e a termine con una durata residua o un termine di disdetta fino a 30 giorni di calendario, che non sono ritirati nei primi 30 giorni di calendario;
b. posizioni con una durata residua o un termine di disdetta compreso tra 31 e 90 giorni di calendario.
2 Per le posizioni di cui al capoverso 1 lettera a i deflussi di fondi per i giorni di calendario 31–90 sono calcolati come segue:
a. per le categorie di deflusso 1.1, 1.2 e 2.1 secondo l’allegato 2 deve essere calcolato un deflusso supplementare pari al 5 per cento del volume calcolato per il requisito LCR;
b. per le categorie di deflusso 2.2 e 2.4 secondo l’allegato 2 deve essere calcolato un deflusso supplementare pari al 17 per cento del volume calcolato per il requisito LCR.
3 Per le posizioni di cui al capoverso 1 lettera b deve essere calcolato il deflusso netto di fondi per i giorni di calendario 31–90. A tal fine le posizioni devono essere ponderate conformemente alla rispettiva categoria di deflusso o di afflusso con i tassi di deflusso e di afflusso determinanti secondo gli allegati 6 e 7.
Art. 24 Considerazione di misure che generano liquidità
Per l’adempimento delle esigenze secondo l’articolo 23 i titoli menzionati nell’allegato 8, se negoziabili e liberamente disponibili, possono essere computati al valore attuale di mercato, al netto della rispettiva riduzione del valore. Il computo è possibile fino a un limite massimo del 30 per cento della somma dei deflussi netti di fondi di cui all’articolo 23 capoversi 2 e 3.
Titolo dopo l’art. 24
Sezione 2a: Esigenze aggiuntive specifiche all’istituto
Art. 25 Supplementi e riduzioni
1 Per i rischi di liquidità che non sono coperti o non sono coperti a sufficienza dalle disposizioni del capitolo 3 o degli articoli 21–23, la FINMA può stabilire, in funzione dei rischi in questione, supplementi delle esigenze quantificate in materia di liquidità specifici all’istituto. Ciò vale in particolare per i rischi di liquidità risultanti dalle seguenti circostanze:
a. fabbisogno di liquidità infragiornaliera;
b. margini iniziali (initial margins);
c. requisiti di margine per le operazioni di finanziamento di titoli negoziate fuori borsa e regolate per il tramite di controparti centrali;
d. riacquisto di propri strumenti di debito (debt buy-back);
e. finanziamento rilevante di una società del gruppo da parte di filiali;
f. ripartizione della liquidità all’interno del gruppo finanziario non proporzionale ai rischi;
g. fabbisogno di liquidità per un eventuale risanamento o un’eventuale liquidazione;
h. gestione insufficiente del rischio di liquidità.
2 Le banche di rilevanza sistemica possono chiedere alla FINMA che, oltre alle misure menzionate all’articolo 24, vengano computate altre misure che generano liquidità e che la liquidità da esse ottenuta sia computata sotto forma di riduzioni.
3 Le riduzioni non possono eccedere i supplementi. Non possono essere applicate ai rischi di liquidità di cui al capoverso 1 lettera a.
Art. 25a Procedura per determinare i supplementi e le riduzioni
1 Nel determinare i supplementi la FINMA tiene conto delle stime delle banche di rilevanza sistemica sui rischi di liquidità di cui all’articolo 25 capoverso 1.
2 Le banche che chiedono riduzioni alla FINMA devono comprovare la fattibilità delle misure che generano liquidità, in particolare per il caso di una crisi che può portare una banca a un rischio d’insolvenza secondo l’articolo 25 LBCR.
3 Le banche inoltrano alla FINMA regolarmente la documentazione necessaria alla valutazione dei rischi di liquidità di cui all’articolo 25 capoverso 1. La FINMA stabilisce la frequenza dell’inoltro. Gli aggiornamenti sono inoltrati al di fuori della frequenza stabilita se eventuali cambiamenti rendono necessaria una rielaborazione o se la FINMA lo richiede.
Art. 26 Mancato adempimento delle esigenze particolari in materia di liquidità
1 Il mancato adempimento delle esigenze particolari in materia di liquidità è ammesso in circostanze straordinarie. Le banche devono comunicare senza indugio alla FINMA se si verifica o si profila un mancato adempimento.
2 In caso di mancato adempimento la banca deve indicare con quali misure ed entro quale termine le esigenze particolari in materia di liquidità saranno di nuovo soddisfatte. La FINMA approva il termine. Se alla scadenza del termine le esigenze particolari in materia di liquidità non sono soddisfatte, la FINMA può ordinare le misure necessarie.
Art. 27
Abrogato
Art. 28 Obblighi di rendiconto
1 Le banche di rilevanza sistemica devono presentare mensilmente la loro situazione in merito alla liquidità secondo il presente capitolo. A tal fine inoltrano alla BNS, entro 15 giorni di calendario dall’ultimo giorno del mese, informazioni concernenti la situazione in merito alla liquidità delle unità di cui all’articolo 20.
2 La FINMA disciplina i particolari del rendiconto.
Art. 28a, 31 e 31a
Abrogati
Art. 31c Disposizioni transitorie della modifica del 3 giugno 2022
1 Le esigenze secondo il capitolo 4 nella versione della modifica del 3 giugno 2022 sono da soddisfare al più tardi entro 18 mesi dopo l’entrata in vigore della modifica del 3 giugno 2022. Fino al momento in cui queste esigenze sono soddisfatte, sono determinanti le esigenze in materia di liquidità emanate dalla FINMA nell’ambito della vigilanza.
2 L’obbligo di rendiconto secondo l’articolo 28 inizia tre mesi dopo l’entrata in vigore della modifica del 3 giugno 2022.
3 Il Dipartimento federale delle finanze verifica al più tardi tre anni dopo la scadenza del periodo transitorio secondo il capoverso 1 se le disposizioni della modifica del 3 giugno 2022 rispondono allo scopo secondo l’articolo 7 capoverso 2 LBCR e alle esigenze particolari secondo l’articolo 9 LBCR. In merito presenterà un rapporto al Consiglio federale e indicherà l’eventuale necessità di adeguamento normativo.
II
L’allegato 5 è modificato come segue:
N. 6.3, 9.1 e 9.2
| 85 |
| 0 % del valore |
| 5 % del valore |
III
Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 6–8 secondo la versione qui annessa.
IV
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2022.
3 giugno 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |
(art. 23 cpv. 3)
Deflussi di fondi e tassi di deflusso per le banche di rilevanza sistemica nel periodo dal 31° al 90° giorno di calendario
Categorie di deflusso | Tasso di deflusso |
| |
| 5 |
| 2,5 |
| |
| 20 |
| 10 |
| |
| 75 |
| 50 |
| |
| 100 |
| 50 |
| |
| 100 |
| 50 |
(art. 23 cpv. 3)
Afflussi di fondi e tassi di afflusso per le banche di rilevanza sistemica nel periodo dal 31° al 90° giorno di calendario
Categorie di afflusso | Tasso di afflusso |
| |
| 100 |
| 50 |
| |
| 75 |
| 50 |
| |
| 100 |
| 50 |
(art. 24)
Titoli computabili per le banche di rilevanza sistemica
Titoli | Riduzione del valore |
| |
| 25 |
| 60 |
| |
| 25 |
| 60 |
| |
| 25 |
| 60 |
| |
| 60 |
| 70 |