AS 2022 360
Regolamento del Tribunale amministrativo federale concernente l’informazione
Preambolo
Il Tribunale amministrativo federale (TAF)
emana il seguente regolamento:
I
Il regolamento del Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 20081 concernente l’informazione è modificato come segue:
Art. 7 cpv. 1 e 1bis
1 Nella raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale sono pubblicate le decisioni passate in giudicato:
a. riguardanti questioni di diritto giudicate in base alla procedura di cui all’articolo 25 LTAF; oppure
b. che hanno una notevole importanza per l’elaborazione del diritto giudiziale o per altri motivi.
1bis Devono essere rispettati i seguenti principi:
a. ogni decisione è preceduta da un riassunto del contenuto (regesto) nelle tre lingue ufficiali; le decisioni in romancio sono precedute anche da un regesto in romancio;
b. gli elementi di fatto necessari per la comprensione dei considerandi di diritto sono presentati in forma essenziale;
c. i considerandi di diritto sono, se necessario, abbreviati oppure pubblicati solo parzialmente.
Art. 9 cpv. 2 e 3
2 Abrogato
3 La commissione di redazione si adopera affinché le decisioni siano pubblicate in modo coordinato e uniforme. A tal fine emana delle direttive che sottopone per approvazione alla Conferenza dei presidenti.
Inserire prima del titolo della sezione 3
Art. 9a Competenze e procedura per la pubblicazione nella raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale
1 Le decisioni riguardanti questioni di diritto giudicate in base alla procedura di cui all’articolo 25 LTAF devono essere sottoposte alla commissione di redazione ai fini della pubblicazione. Negli altri casi decidono le corti se sottoporre una decisione alla commissione di redazione ai fini della pubblicazione. La commissione di redazione può proporre essa stessa la pubblicazione di una determinata decisione.
2 La commissione di redazione verifica la correttezza formale delle decisioni. Se constata l’esistenza di contraddizioni rispetto a decisioni precedenti o una necessità di coordinamento secondo l’articolo 25 LTAF, invita la corte competente a prendere posizione. La commissione di redazione può proporre modifiche alla corte competente, in particolare modifiche dei regesti o lo stralcio di considerandi.
3 La commissione di redazione risolve, possibilmente di comune accordo, divergenze di opinione tra essa stessa e la corte competente concernenti la pubblicazione di una decisione. In assenza di una soluzione consensuale, decide la commissione di redazione. In caso di disaccordo, la corte competente può sottoporre tale decisione alla Conferenza dei presidenti per riesame. La Conferenza dei presidenti decide definitivamente.
II
Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2022.
22 marzo 2022 | In nome del Tribunale amministrativo federale: Il presidente, Vito Valenti |