1. Ai fini del presente Accordo si intende per:
a) autorizzazione alla circolazione di prova: l’autorizzazione rilasciata dallo Stato italiano ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, conforme al modello di cui all’Allegato 1 al presente Accordo;
b) targa di prova: la targa rilasciata dallo Stato italiano ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, conforme al modello di cui all’Allegato 1 al presente Accordo;
c) licenza di circolazione collettiva: la licenza rilasciata dalle Autorità svizzere ai sensi dell’ordinanza del 20 novembre 19591 sull’assicurazione dei veicoli (OAV), conforme al modello di cui all’Allegato 2 al presente Accordo;
d) targa professionale: la targa rilasciata dalle Autorità svizzere ai sensi dell’ordinanza del 20 novembre 1959 sull’assicurazione dei veicoli (OAV), conforme ai modelli di cui all’Allegato 2 al presente Accordo.