Lexipedia

AS 2022 368

Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)

Preambolo

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia,

visto l’articolo 10 capoverso 3 dell’ordinanza del 15 agosto 20181
concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV),

ordina:

I

L’allegato 4 OEV è sostituito dalla versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 22 giugno 2022 alle ore 23.002.

22 giugno 2022

Dipartimento federale di giustizia e polizia:

Karin Keller-Sutter

(art. 10 cpv. 2 lett. b)

Stati per i quali il DFGP ha introdotto un obbligo di visto di transito aeroportuale a causa di un forte numero di entrate illegali in Svizzera di passeggeri di aeromobili in transito (art. 3 par. 2 del codice dei visti)

Cuba

Siria

Turchia

Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto | Lexipedia | Lexipedia