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AS 2022 369

Ordinanza del DFI
sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie
(Ordinanza sulle prestazioni, OPre)
(Ordinanza sulle prestazioni, OPre)

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)

ordina:

I

L’ordinanza del 29 settembre 19951 sulle prestazioni è modificata come segue:

Art. 12a lett. n

L’assicurazione assume i costi delle seguenti vaccinazioni profilattiche alle condizioni elencate:

Misura

Condizione

  • n. Vaccinazione contro la COVID-19

  1. Immunizzazione di base durante un’epidemia di COVID-19 per le persone particolarmente a rischio.

  2. Vaccinazione di richiamo durante un’epidemia di COVID-19 per le persone particolarmente a rischio. In valutazione.

Le prestazioni elencate nei numeri 1 e 2 non sono soggette a franchigia. Per la vaccinazione, incluso il vaccino, viene concordato un rimborso forfettario.

Art. 12b lett. g e h

L’assicurazione assume i costi delle seguenti misure di profilassi di malattie alle condizioni elencate:

Misura

Condizione

  • g. Anticorpi monoclonali per la profilassi del RSV

Indicazione secondo le raccomandazioni «Konsensus Statement zur Prävention von Respiratory Syncytial Virus (RSV)-Infektionen mit dem humanisierten monoklonalen Antikörper Palivizumab (Synagis®) (Update 2016)»2 del gruppo di lavoro interdisciplinare composto da membri del gruppo di malattie infettive pediatriche della Svizzera (PIGS), della Società svizzera di pneumologia pediatrica (SSPP), della Società svizzera di cardiologia pediatrica (SSCP) e della Società svizzera di neonatologia (SSN).

  • h. Immunizzazione passiva con anticorpi anti-COVID-19

Per le persone immunodeficienti con la massima priorità per la terapia di immunizzazione passiva secondo il «Position paper on the use of monoclonal anti­bodies against SARS-CoV-2 as passive immunisation treatments in severely immunocompromised persons in Switzerland», versione del 26 aprile 20223, e per le persone con malattia falciforme.

Sono assunti unicamente i costi per i preparati di anticorpi che hanno l’autorizzazione richiesta per le indicazioni in questione.

Art. 30a cpv. 1 lett. abis

1 Una domanda di ammissione nell’elenco delle specialità deve contenere in particolare:

  • abis. per le domande di cui all’articolo 31 capoverso 2, la decisione di omologazione e il relativo attestato di Swissmedic nonché l’informazione specializzata definitiva e l’attestato di omologazione di Swissmedic presentato in tempo utile prima dell’adeguamento dell’elenco delle specialità;

II

1 L’allegato 14 («Allegato 1 dell’Ordinanza sulle prestazioni (OPre)») è modificato secondo la versione qui annessa.

2 L’allegato 25 («Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp)») è modificato secondo la versione qui annessa.

3 L’allegato 36 («Elenco delle analisi (EA)») è modificato secondo la versione qui annessa.

III

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2022.

2 L’articolo 12a lettera n numero 2 ha effetto sino al 31 dicembre 2022.

2 giugno 2022

Dipartimento federale dell’interno:

Alain Berset

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