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AS 2022 374

Ordinanza
concernente i certificati attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19
o il risultato di un test COVID-19
(Ordinanza sui certificati COVID-19)
(Ordinanza sui certificati COVID-19)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 4 giugno 20211 sui certificati COVID-19 è modificata come segue:

Art. 8a Procedura automatizzata per la conversione di certificati COVID-19

1 Ai fini dell’adempimento dei compiti di cui all’articolo 7 la Confederazione può consentire ai Cantoni di emettere automaticamente nuovi certificati in base a certificati esistenti se:

  • a. il certificato esistente non può più essere utilizzato per motivi tecnici o la sua ulteriore utilizzabilità non è garantita; oppure

  • b. il certificato esistente, emesso in base a una versione precedente della presente ordinanza, attesta una vaccinazione o guarigione che dà diritto a un certificato anche secondo il diritto vigente.

2 Possono essere sostituiti soltanto certificati COVID-19 svizzeri e certificati non revocati.

3 La richiesta di emissione automatizzata di un nuovo certificato va trasmessa mediante l’applicazione per la conservazione (art. 28).

4 Se il certificato esistente soddisfa le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2, il sistema per l’emissione di certificati COVID-19 (art. 26) genera un nuovo certificato per la stessa vaccinazione o guarigione e lo invia all’applicazione per la conservazione.

Art. 18 cpv. 5, nota a piè di pagina

5 I certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all’articolo 16 capoverso 1 contengono una data di scadenza compatibile con i requisiti del regolamento (UE) 2021/9532. Possono essere validi oltre la data iscritta secondo l’allegato 3 numero 1.2 lettera a.

II

L’allegato 5 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 27 giugno 2022.

2 L’articolo 18 capoverso 5, nota a piè di pagina e l’allegato 5 numero 1.1, nota a piè di pagina entrano in vigore il 1° luglio 2022.

10 giugno 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

(art. 22 e 23 cpv. 1 e 2)

Elenco dei certificati esteri riconosciuti

N. 1.1, nota a piè di pagina, 2.1 e 2.3

  • 1.1 Sono riconosciuti i certificati di vaccinazione, di guarigione e di test emessi da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS secondo il Regolamento (UE) 2021/9533 e gli atti giuridici dell’UE adottati sulla base di tale regolamento.

  • 2.1 Sono riconosciuti i certificati di vaccinazione, di guarigione e di test che sono interoperabili conformemente al regolamento (UE) 2021/953 e che sono stati emessi dagli Stati e dalle regioni seguenti:

    • – Albania

    • – Andorra

    • – Armenia

    • – Benin

    • – Capo Verde

    • – El Salvador

    • – Georgia

    • – Isole Färöer

    • – Israele

    • – Macedonia del Nord

    • – Marocco

    • – Moldova

    • – Monaco

    • – Montenegro

    • – Panama

    • – Regno Unito

    • – San Marino

    • – Santa Sede (Città del Vaticano)

    • – Seicelle

    • – Serbia

    • – Thailandia

    • – Turchia

    • – Ucraina

    • – Uruguay

    • – Vietnam

  • 2.3 Sono riconosciuti i certificati di vaccinazione che sono interoperabili conformemente al regolamento (UE) 2021/953 e che sono stati emessi dagli Stati e dalle regioni seguenti:

    • – Colombia

    • – Giordania

    • – Indonesia

    • – Libano

    • – Tunisia

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