AS 2022 374
Ordinanza
concernente i certificati attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19
o il risultato di un test COVID-19
(Ordinanza sui certificati COVID-19)
(Ordinanza sui certificati COVID-19)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 4 giugno 20211 sui certificati COVID-19 è modificata come segue:
Art. 8a Procedura automatizzata per la conversione di certificati COVID-19
1 Ai fini dell’adempimento dei compiti di cui all’articolo 7 la Confederazione può consentire ai Cantoni di emettere automaticamente nuovi certificati in base a certificati esistenti se:
a. il certificato esistente non può più essere utilizzato per motivi tecnici o la sua ulteriore utilizzabilità non è garantita; oppure
b. il certificato esistente, emesso in base a una versione precedente della presente ordinanza, attesta una vaccinazione o guarigione che dà diritto a un certificato anche secondo il diritto vigente.
2 Possono essere sostituiti soltanto certificati COVID-19 svizzeri e certificati non revocati.
3 La richiesta di emissione automatizzata di un nuovo certificato va trasmessa mediante l’applicazione per la conservazione (art. 28).
4 Se il certificato esistente soddisfa le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2, il sistema per l’emissione di certificati COVID-19 (art. 26) genera un nuovo certificato per la stessa vaccinazione o guarigione e lo invia all’applicazione per la conservazione.
Art. 18 cpv. 5, nota a piè di pagina
5 I certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all’articolo 16 capoverso 1 contengono una data di scadenza compatibile con i requisiti del regolamento (UE) 2021/9532. Possono essere validi oltre la data iscritta secondo l’allegato 3 numero 1.2 lettera a.
II
L’allegato 5 è modificato secondo la versione qui annessa.
III
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 27 giugno 2022.
2 L’articolo 18 capoverso 5, nota a piè di pagina e l’allegato 5 numero 1.1, nota a piè di pagina entrano in vigore il 1° luglio 2022.
10 giugno 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |
(art. 22 e 23 cpv. 1 e 2)
Elenco dei certificati esteri riconosciuti
N. 1.1, nota a piè di pagina, 2.1 e 2.3
1.1 Sono riconosciuti i certificati di vaccinazione, di guarigione e di test emessi da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS secondo il Regolamento (UE) 2021/9533 e gli atti giuridici dell’UE adottati sulla base di tale regolamento.
2.1 Sono riconosciuti i certificati di vaccinazione, di guarigione e di test che sono interoperabili conformemente al regolamento (UE) 2021/953 e che sono stati emessi dagli Stati e dalle regioni seguenti:
– Albania
– Andorra
– Armenia
– Benin
– Capo Verde
– El Salvador
– Georgia
– Isole Färöer
– Israele
– Macedonia del Nord
– Marocco
– Moldova
– Monaco
– Montenegro
– Panama
– Regno Unito
– San Marino
– Santa Sede (Città del Vaticano)
– Seicelle
– Serbia
– Thailandia
– Turchia
– Ucraina
– Uruguay
– Vietnam
2.3 Sono riconosciuti i certificati di vaccinazione che sono interoperabili conformemente al regolamento (UE) 2021/953 e che sono stati emessi dagli Stati e dalle regioni seguenti:
– Colombia
– Giordania
– Indonesia
– Libano
– Tunisia