AS 2022 379
Ordinanza sulla procedura di consultazione (OCo)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 17 agosto 20051 sulla consultazione è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 2
Abrogato
Art. 5 Pubblicazione delle consultazioni previste
La Cancelleria federale tiene una lista in forma elettronica delle consultazioni previste che è aggiornata costantemente e accessibile al pubblico.
Art. 7 cpv. 1
1 La documentazione comprende:
a. il progetto da porre in consultazione;
b. in caso di modifica di un atto normativo, una presentazione strutturata delle modifiche previste rispetto al diritto vigente;
c. il rapporto esplicativo;
d. le lettere d’informazione ai destinatari;
e. l’elenco dei destinatari.
Art. 8 cpv. 4bis
4bis Presenta in modo strutturato i principali dati quantitativi utilizzati con informazioni concernenti:
a. le loro fonti;
b. le relative modalità di calcolo o stima;
c. la valutazione della loro affidabilità.
Art. 13 cpv. 2
2 Essa tiene una lista in forma elettronica delle consultazioni in corso che è aggiornata costantemente e accessibile al pubblico.
Art. 14
Concerne soltanto il testo francese.
Art. 21 cpv. 3
3 La Cancelleria federale tiene una lista in forma elettronica delle consultazioni concluse che è aggiornata costantemente e accessibile al pubblico.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2022.
22 giugno 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |