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AS 2022 379

Ordinanza sulla procedura di consultazione (OCo)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 17 agosto 20051 sulla consultazione è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 2

Abrogato

Art. 5 Pubblicazione delle consultazioni previste

La Cancelleria federale tiene una lista in forma elettronica delle consultazioni previste che è aggiornata costantemente e accessibile al pubblico.

Art. 7 cpv. 1

1 La documentazione comprende:

  • a. il progetto da porre in consultazione;

  • b. in caso di modifica di un atto normativo, una presentazione strutturata delle modifiche previste rispetto al diritto vigente;

  • c. il rapporto esplicativo;

  • d. le lettere d’informazione ai destinatari;

  • e. l’elenco dei destinatari.

Art. 8 cpv. 4bis

4bis Presenta in modo strutturato i principali dati quantitativi utilizzati con informa­zioni concernenti:

  • a. le loro fonti;

  • b. le relative modalità di calcolo o stima;

  • c. la valutazione della loro affidabilità.

Art. 13 cpv. 2

2 Essa tiene una lista in forma elettronica delle consultazioni in corso che è aggiornata costantemente e accessibile al pubblico.

Art. 14

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 21 cpv. 3

3 La Cancelleria federale tiene una lista in forma elettronica delle consultazioni concluse che è aggiornata costantemente e accessibile al pubblico.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2022.

22 giugno 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr