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AS 2022 380

Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 20 dicembre 19821 sull’assicurazione contro gli infortuni è modificata come segue:

Art. 117 cpv. 1 e 1bis

1 Il supplemento per pagamento rateale dei premi ammonta allo 0,25 per cento del premio annuo per il pagamento semestrale e allo 0,375 per cento per quello trime­strale. L’assicuratore può riscuotere prorata un supplemento minimo di 10 franchi.

1bis Se il datore di lavoro o l’assicurato a titolo facoltativo è in mora riguardo a più di un pagamento rateale, l’assicuratore è autorizzato a revocare la modalità di pagamento rateale. L’assicuratore informa il datore di lavoro o l’assicurato a titolo facoltativo in merito alla revoca della modalità di pagamento dei premi. Con la revoca della modalità di pagamento, l’importo residuo del premio diventa esigibile.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

22 giugno 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr