AS 2022 381
Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 4 marzo 20221 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina è modificata come segue:
Art. 12 Combustibili fossili solidi
1 Sono vietati l’acquisto di carbone e altri combustibili fossili solidi di cui all’allegato 22 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa nonché l’importazione, il transito e il trasporto di questi beni in e attraverso la Svizzera.
2 Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, l’importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera nonché con la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego dei beni di cui al capoverso 1.
Art. 12a Petrolio greggio e prodotti petroliferi
1 Sono vietati l’acquisto con destinazione in Svizzera, l’importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera di petrolio greggio e prodotti petroliferi di cui all’allegato 24 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa.
2 È vietata la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con l’acquisto con destinazione in Svizzera, l’importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera di petrolio greggio e prodotti petroliferi di cui all’allegato 24 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa.
3 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano:
a. al petrolio greggio trasportato via mare e ai prodotti petroliferi di cui all’allegato 24 se questi beni sono trasportati soltanto attraverso la Federazione Russa e non sono di proprietà russa;
b. al petrolio greggio e ai prodotti petroliferi di cui all’allegato 24 originari o provenienti dalla Federazione Russa introdotti legalmente in uno Stato membro dell’UE.
Art. 12b Servizi in relazione al trasporto a livello mondiale di petrolio greggio e prodotti petroliferi
1 Sono vietati la fornitura di assistenza tecnica, l’intermediazione e i servizi finanziari nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione al trasporto di petrolio greggio e di prodotti petroliferi di cui all’allegato 24 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa verso Stati al di fuori della Svizzera e dell’UE.
2 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica al petrolio greggio e ai prodotti petroliferi di cui all’allegato 24 se questi beni sono trasportati soltanto attraverso la Federazione Russa e non sono di proprietà russa.
Art. 14c cpv. 1 e 2
1 Sono vietati l’acquisto di beni economicamente importanti per la Federazione Russa di cui all’allegato 20 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa nonché l’importazione, il transito e il trasporto di questi beni in e attraverso la Svizzera.
2 Sono vietate la fornitura diretta o indiretta di servizi di ogni genere, compresi l’assistenza tecnica e l’intermediazione, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera, nonché la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego dei beni di cui al capoverso 1.
Art. 15 cpv. 3bis
3bis I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano inoltre se la liberazione degli averi o delle risorse economiche bloccati, la fornitura di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche è necessaria per la fornitura:
a. di servizi di telecomunicazione nella Federazione Russa, in Ucraina, in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE o tra la Federazione Russa e la Svizzera o uno Stato membro dello SEE o tra l’Ucraina e la Svizzera o uno Stato membro dello SEE da parte di un operatore con sede in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE;
b. di risorse correlate e di servizi correlati necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza dei servizi di telecomunicazione di cui alla lettera a;
c. di servizi dei centri di dati in Svizzera e negli Stati membri dello SEE.
Art. 20 cpv. 4 lett. cbis
4 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se il deposito o la fornitura del servizio di portafoglio, conti o custodia di valori patrimoniali basati su criptovalute sono necessari per:
cbis. il pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
Art. 24a cpv. 1 lett. b e 2 lett. d
1 È vietato partecipare direttamente o indirettamente a qualsiasi transazione con:
b. una banca, un’impresa o un’organizzazione situata al di fuori della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE e controllata per oltre il 50 per cento da banche o imprese di cui alla lettera a;
2 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:
d. alle transazioni relative alla fornitura di servizi di telecomunicazione o dei centri di dati oppure alla prestazione di servizi e alla fornitura di apparecchiature necessarie per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza dei servizi di telecomunicazione, compresa la messa a disposizione di firewall e di servizi di call center per una banca, un’impresa o un’organizzazione elencata nell’allegato 15.
Art. 27 Divieto di fornire servizi specializzati di messaggistica finanziaria
È vietato fornire servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle banche, imprese o organizzazioni elencate nell’allegato 14 o a qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita nella Federazione Russa e controllata per oltre il 50 per cento da banche, imprese o organizzazioni elencate nell’allegato 14.
Art. 28d cpv. 2, 4 lett. c e 5
2 Abrogato
4 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per servizi necessari per:
c. la gestione di un trust o di istituti giuridici affini il cui scopo è amministrare fondi della previdenza professionale, contratti di assicurazione o piani di azionariato per i dipendenti oppure organizzazioni di utilità pubblica, club sportivi amatoriali o fondi per minorenni e adulti vulnerabili.
5 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 2 per consentire la prosecuzione di questi servizi per i seguenti motivi:
a. effettuare le transazioni necessarie per porre fine ai contratti stipulati prima del 28 aprile 2022 incompatibili con il presente articolo, purché tali transazioni siano state avviate prima del 30 maggio 2022 e concluse entro il 1° ottobre 2022;
b. per motivi diversi da quelli di cui alla lettera a, purché i prestatori di servizi non accettino direttamente o indirettamente averi o risorse economiche da parte delle persone di cui al capoverso 1, non li mettano loro a disposizione o non procurino loro altri vantaggi derivanti dai valori patrimoniali collocati in un trust o in un istituto giuridico affine.
Inserire prima del titolo della sezione 4
Art. 28e Divieti concernenti i servizi
1 È vietata la fornitura diretta e indiretta di servizi nei settori della revisione contabile, comprese la revisione legale dei conti, la contabilità e la consulenza fiscale, nonché di consulenze aziendali e in materia di pubbliche relazioni al Governo della Federazione Russa o alle persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa.
2 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:
a. ai servizi necessari per avvalersi del diritto alla difesa nei procedimenti giudiziari e del diritto a un ricorso effettivo;
b. ai servizi destinati all’uso esclusivo da parte di persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa, di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, di un’impresa o di un’organizzazione costituita o registrata secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE.
3 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 1 per servizi necessari per:
a. attività umanitarie, quali la prestazione o l’agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o evacuazioni;
b. attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto nella Federazione Russa.
Art. 29b Divieti relativi alla pubblicità su alcuni media russi
È vietato commissionare pubblicità o fungere da intermediario per la pubblicità di prodotti o servizi che viene trasmessa o diffusa in programmi radiofonici o televisivi o in altri contenuti elettronici creati o trasmessi da una persona giuridica, un’impresa o un’organizzazione di cui all’allegato 25. Questo vale a prescindere dal mezzo di trasmissione o di diffusione dei contenuti.
Art. 31 cpv. 2ter
2ter L’Ufficio federale delle comunicazioni sorveglia l’esecuzione dell’articolo 29b.
Art. 33 Pubblicazione
I contenuti degli allegati 1, 2, 8‒15, 23 e 25 non sono pubblicati né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali né nella Raccolta sistematica del diritto federale; possono essere richiesti alla SECO.
Art. 35 cpv. 15–19
15 L’articolo 12a capoversi 1 e 2 non si applica:
a. agli affari riguardanti l’acquisto, l’importazione, il transito o il trasporto di merci della voce di tariffa 2709 00 concordati in via contrattuale prima del 30 giugno 2022 ed eseguiti entro il 5 dicembre 2022, e alle operazioni una tantum per consegna a breve termine dello stesso contenuto eseguite entro il 5 dicembre 2022, a condizione che i contratti esistenti siano notificati alla SECO entro il 21 luglio 2022 e le operazioni una tantum per consegna a breve termine siano notificate alla SECO entro 10 giorni dal completamento;
b. agli affari riguardanti l’acquisto, l’importazione, il transito o il trasporto di merci della voce di tariffa 2710 concordati in via contrattuale prima del 30 giugno 2022 ed eseguiti entro il 5 febbraio 2023, e alle operazioni una tantum per consegna a breve termine dello stesso contenuto eseguite entro il 5 febbraio 2023, a condizione che i contratti esistenti siano notificati alla SECO entro il 21 luglio 2022 e le operazioni una tantum per consegna a breve termine siano notificate alla SECO entro 10 giorni dal completamento.
16 L’articolo 12b capoverso 1 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 30 giugno 2022 ed eseguiti entro il 5 dicembre 2022.
17 L’articolo 24a capoverso 1 non si applica:
a. all’accettazione dei pagamenti dovuti dalle banche, imprese o organizzazioni di cui all’articolo 24a capoverso 1 nell’ambito di contratti eseguiti prima del 15 maggio 2022;
b. alle transazioni, comprese le vendite, necessarie entro il 1° ottobre 2022 per la liquidazione di una joint venture o di un istituto giuridico affine costituiti prima del 26 marzo 2022 e a cui partecipa una banca, un’impresa o un’organizzazione di cui all’articolo 24a capoverso 1.
18 L’articolo 28d capoverso 1 non si applica alle transazioni necessarie per porre fine entro il 31 luglio 2022 ai contratti stipulati prima del 28 aprile 2022 incompatibili con il presente articolo.
19 L’articolo 28e capoverso 1 non si applica alla fornitura di servizi necessari per porre fine entro il 31 luglio 2022 ai contratti stipulati prima del 30 giugno 2022 incompatibili con il presente articolo.
II
Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 24 e 25 conformemente alla versione qui annessa.
III
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 29 giugno 2022 alle ore 18.002.
2 L’articolo 28d capoverso 5 entra in vigore il 1° agosto 2022.
3 L’articolo 28d capoverso 2 ha effetto sino al 31 luglio 2022, dopo tale data tutte le modifiche in esso contenute decadono.
29 giugno 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |
(Art. 12a e 12b)
Petrolio greggio e prodotti petroliferi
Voce di tariffa | Designazione |
2709 00 | Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi |
2710 | Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, il 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati |
(Art. 29b)