AS 2022 388
Ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP). Correzione
Preambolo
Ordinanza
sull’indicazione dei prezzi
(OIP)
Modifica del 25 maggio 2022 (RU 2022 343; RS 942.211)
Art. 3 cpv. 1
Invece di:
1 Se al consumatore sono offerte in vendita merci, con l’offerta deve sempre essere indicato il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri (prezzo al minuto).
Leggasi:
1 Per le merci offerte in vendita al consumatore deve essere indicato in ogni momento il prezzo effettivamente pagabile in franchi svizzeri (prezzo al minuto).
Art. 5 cpv. 1
Invece di:
1 Se al consumatore sono offerte in vendita merci misurabili, con l’offerta deve sempre essere indicato il prezzo unitario.
Leggasi:
1 Per le merci misurabili offerte in vendita al consumatore deve essere indicato in ogni momento il prezzo unitario.
Art. 10 cpv. 1, frase introduttiva
Invece di:
1 Se al consumatore sono offerte prestazioni nei campi elencati qui di seguito, con l’offerta deve sempre essere indicato il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri:
Leggasi:
1 Il prezzo effettivamente pagabile per le prestazioni offerte al consumatore nei campi elencati qui di seguito è indicato in ogni momento in franchi svizzeri:
Art. 10 cpv. 2
Concerne soltanto il testo francese
Invece di:
Art. 11c cpv. 2 primo periodo
2 Il prezzo effettivamente da pagare deve sempre essere indicato. ...
Leggasi:
Art. 11c cpv. 2
2 Il prezzo pagabile effettivamente deve essere indicato in ogni momento. Esso include la tariffa aerea e tutte le imposte, le tasse, i supplementi e i diritti inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione.
1° luglio 2022 | Cancelleria federale |
Correzione(art. 10 cpv. 1 LPubb)