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AS 2022 388

Ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP). Correzione

Preambolo

Ordinanza
sull’indicazione dei prezzi

(OIP)

Modifica del 25 maggio 2022 (RU 2022 343; RS 942.211)

Art. 3 cpv. 1

Invece di:

1 Se al consumatore sono offerte in vendita merci, con l’offerta deve sempre essere indicato il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri (prezzo al minuto).

Leggasi:

1 Per le merci offerte in vendita al consumatore deve essere indicato in ogni momento il prezzo effettivamente pagabile in franchi svizzeri (prezzo al minuto).

Art. 5 cpv. 1

Invece di:

1 Se al consumatore sono offerte in vendita merci misurabili, con l’offerta deve sempre essere indicato il prezzo unitario.

Leggasi:

1 Per le merci misurabili offerte in vendita al consumatore deve essere indicato in ogni momento il prezzo unitario.

Art. 10 cpv. 1, frase introduttiva

Invece di:

1 Se al consumatore sono offerte prestazioni nei campi elencati qui di seguito, con l’offerta deve sempre essere indicato il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri:

Leggasi:

1 Il prezzo effettivamente pagabile per le prestazioni offerte al consumatore nei campi elencati qui di seguito è indicato in ogni momento in franchi svizzeri:

Art. 10 cpv. 2

Concerne soltanto il testo francese

Invece di:

Art. 11c cpv. 2 primo periodo

2 Il prezzo effettivamente da pagare deve sempre essere indicato. ...

Leggasi:

Art. 11c cpv. 2

2 Il prezzo pagabile effettivamente deve essere indicato in ogni momento. Esso include la tariffa aerea e tutte le imposte, le tasse, i supplementi e i diritti inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione.

1° luglio 2022

Cancelleria federale

Correzione(art. 10 cpv. 1 LPubb)