AS 2022 39
Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione) (Proroga della procedura di conteggio sommaria e reintroduzione di altre misure)
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Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione) (Proroga della procedura di conteggio sommaria e reintroduzione di altre misure)
Modifica del 26 gennaio 2022
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione del 20 marzo 20201 è modificata come segue:
Art. 3 In deroga agli articoli 32 capoverso 2 e 37 lettera b della legge federale del 25 giugno 19822 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI), nessun periodo d’attesa è dedotto dalla perdita di lavoro computabile.
Art. 4 1 In deroga all’articolo 33 capoverso 1 lettera e LADI3, una perdita di lavoro è com- putabile se concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio. 2 Le persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se l’azienda, conformemente all’ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 20214, deve limitare l’accesso alle persone prov- viste sia di un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test.
2021-4238 RU 2022 39
Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione RU 2022 39 (Proroga della procedura di conteggio sommaria e reintroduzione di altre misure)
3 Le persone vincolate da un rapporto di tirocinio hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se: a. la loro formazione continua a essere garantita; b. l’azienda, conformemente all’ordinanza COVID-19 situazione particolare, deve limitare l’accesso alle persone provviste sia di un certificato di vaccina- zione o guarigione sia di un certificato di test; e c. l’azienda non riceve nessun altro sostegno finanziario per coprire i loro salari.
Art. 7 In deroga all’articolo 38 capoverso 3 lettere b e c LADI5, il datore di lavoro non pre- senta alla cassa di disoccupazione il conteggio sull’indennità per lavoro ridotto pagata ai suoi lavoratori e la conferma secondo cui assume l’obbligo di continuare a pagare i contributi alle assicurazioni sociali.
1 In deroga agli articoli 31 capoverso 3 lettera a e 33 capoverso 1 lettera b LADI 6, il lavoratore su chiamata il cui grado di occupazione subisce forti oscillazioni (superiori al 20 per cento) ha altresì diritto all’indennità per lavoro ridotto se: a. è impiegato a tempo indeterminato da almeno sei mesi nell’azienda che chiede il lavoro ridotto; e b. l’azienda, conformemente all’ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 20217, deve limitare l’accesso alle persone provviste sia di un cer- tificato di vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test. 2 La perdita di lavoro è determinata in base agli ultimi sei o 12 mesi che precedono l’inizio del lavoro ridotto da parte del lavoratore su chiamata interessato; è presa in considerazione la perdita di lavoro più favorevole per il lavoratore. 3 L’articolo 57 dell’ordinanza del 31 agosto 19838 sull’assicurazione contro la disoc- cupazione non si applica ai lavoratori su chiamata il cui grado di occupazione è sog- getto a forti oscillazioni.
1 In deroga all’articolo 35 capoverso 1bis LADI9, la perdita di lavoro di oltre l’85 per cento dell’orario normale di lavoro dell’azienda può superare quattro periodi di con- teggio tra il 1° marzo 2020 e il 31 marzo 2021 e tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022.
5 RS 837.0 6 RS 837.0 7 RS 818.101.26 8 RS 837.02 9 RS 837.0
Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione RU 2022 39 (Proroga della procedura di conteggio sommaria e reintroduzione di altre misure)
2 Dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021 e dal 1° aprile 2022 i periodi di conteggio dell’indennità per lavoro ridotto per i quali tra il 1° marzo 2020 e il 31 marzo 2021 e tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022 la perdita di lavoro è ammontata a oltre l’85 per cento dell’orario normale di lavoro dell’azienda non sono computati nel cal- colo del diritto a quattro periodi di conteggio di cui all’articolo 35 capoverso 1bis LADI.
1 In deroga agli articoli 34 capoverso 2 e 38 capoverso 3 lettera b LADI10, la perdita di guadagno computabile è calcolata in procedura sommaria e l’indennità per lavoro ridotto è versata in forma forfettaria. 2 La percentuale della perdita di lavoro imputabile a motivi economici risulta dal rap- porto tra la somma delle ore che le persone interessate dal lavoro ridotto hanno perso e la somma delle ore che le persone aventi diritto all’indennità devono effettuare. 3 La perdita di guadagno computabile corrisponde alla percentuale della perdita di lavoro imputabile a motivi economici rispetto alla somma dei guadagni determinanti di tutte le persone aventi diritto all’indennità. 4 Se l’azienda presenta redditi modesti secondo l’articolo 17a lettera a numeri 1 e 2 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020, la perdita di guadagno computabile è calcolata in procedura sommaria separatamente per ogni categoria di reddito.
Art. 9 cpv. 9 e 10 9 La durata di validità secondo il capoverso 8 è prorogata fino al 30 giugno 2022.
10 Gli articoli 3, 4, 7, 8f e 8i hanno effetto sino al 31 marzo 2022.
II L’ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione del 31 agosto 198311 è modificata come segue:
Abrogati
Art. 63 Computo del reddito conseguito con un’occupazione provvisoria (Art. 41 cpv. 4 LADI) Il reddito conseguito con un’occupazione provvisoria non è computato nel calcolo della perdita di guadagno.
10 RS 837.0 11 RS 837.02
Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione RU 2022 39 (Proroga della procedura di conteggio sommaria e reintroduzione di altre misure)
III 1 Fatto salvo il capoverso 2 la presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2022.
2 Gli articoli 4 e 8f entrano retroattivamente in vigore il 20 dicembre 2021.
3 La cifra II ha effetto sino al 31 marzo 2022; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.
26 gennaio 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr