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AS 2022 392

Ordinanza
sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
(OOrg-DDPS)
(OOrg-DDPS)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

ordina:

I

L’ordinanza del 7 maggio 20031 sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è modificata come segue:

Art 1 lett. f

1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) persegue, negli ambiti centrali di sua competenza, ossia la difesa, la protezione della popolazione e lo sport, gli obiettivi seguenti:

  • f. provvede a rilevare, amministrare e mettere a disposizione i dati topografici e geologici del Paese e coordina le attività delle autorità nell’ambito delle geoinformazioni.

Art. 15 cpv. 2 lett. o

2 Per perseguire tali obiettivi l’Ufficio federale dello sport assume in particolare le funzioni seguenti:

  • o. partecipa a organizzazioni e organismi internazionali nel suo ambito di competenza.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2022.

29 giugno 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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