AS 2022 392
Ordinanza
sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
(OOrg-DDPS)
(OOrg-DDPS)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
ordina:
I
L’ordinanza del 7 maggio 20031 sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è modificata come segue:
Art 1 lett. f
1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) persegue, negli ambiti centrali di sua competenza, ossia la difesa, la protezione della popolazione e lo sport, gli obiettivi seguenti:
f. provvede a rilevare, amministrare e mettere a disposizione i dati topografici e geologici del Paese e coordina le attività delle autorità nell’ambito delle geoinformazioni.
Art. 15 cpv. 2 lett. o
2 Per perseguire tali obiettivi l’Ufficio federale dello sport assume in particolare le funzioni seguenti:
o. partecipa a organizzazioni e organismi internazionali nel suo ambito di competenza.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2022.
29 giugno 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |