AS 2022 393
AS 2022 393
Preambolo
L’organo paritetico della Cassa di previdenza del Settore dei PF (OP PF)
decreta:
I
Il regolamento di previdenza del 3 dicembre 20071 della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i collaboratori del Settore dei PF è modificato come segue:
Art. 10 cpv. 2 lett. a
2 Gli assicurati e i beneficiari di rendite che hanno diritto a prestazioni di PUBLICA o i loro superstiti devono in particolare comunicare per scritto, senza indugio:
a. il matrimonio, il nuovo matrimonio oppure l’inizio di una convivenza, nel caso del diritto a una rendita per coniugi o conviventi;
Art. 24 cpv. 2
2 Ai singoli piani previdenziali si applicano i seguenti contributi di risparmio:
a. piano standard per le persone impiegate fino al livello di funzione 9 e per le persone con compenso forfettario:
Graduazione delle età (classe di contributo) | Contributo di risparmio della persona impiegata (%) | Contributo di risparmio del datore di lavoro (%) | Totale degli accrediti |
|---|---|---|---|
22–34 | 4,80 | 8,45 | 13,25 |
35–44 | 6,05 | 10,70 | 16,75 |
45–54 | 9,45 | 16,75 | 26,20 |
55–65 | 12,15 | 21,60 | 33,75 |
66–70 | 4,80 | 8,45 | 13,25 |
b. piano per i quadri 1 per le persone impiegate del livello di funzione 10–12:
Graduazione delle età (classe di contributo) | Contributo di risparmio della persona impiegata (%) | Contributo di risparmio del datore di lavoro (%) | Totale degli accrediti |
|---|---|---|---|
22–34 | 4,80 | 8,45 | 13,25 |
35–44 | 6,05 | 10,70 | 16,75 |
45–54 | 10,50 | 18,60 | 29,10 |
55–65 | 13,15 | 23,45 | 36,60 |
66–70 | 4,80 | 8,45 | 13,25 |
c. piano per i quadri 2 per le persone impiegate a partire dal livello di funzione 13:
Graduazione delle età (classe di contributo) | Contributo di risparmio della persona impiegata (%) | Contributo di risparmio del datore di lavoro (%) | Totale degli accrediti |
|---|---|---|---|
22–34 | 5,80 | 10,30 | 16,10 |
35–44 | 7,05 | 12,50 | 19,55 |
45–54 | 11,50 | 20,50 | 32,00 |
55–65 | 14,25 | 25,30 | 39,55. |
66–70 | 5,80 | 10,30 | 16,10 |
Art. 36 cpv. 8
8 Alla fine di ogni anno l’organo paritetico stabilisce il tasso di interesse per la rimunerazione dell’avere di vecchiaia per l’anno in corso sulla base del risultato annuale provvisorio e della situazione patrimoniale e di reddito della Cassa di previdenza del Settore dei PF nonché il tasso di interesse per la rimunerazione applicabile al calcolo della prestazione di uscita nell’anno successivo.
Titolo primo dell’art. 60
Capitolo 7: Rendita transitoria e piano sociale
Sezione 1: Rendita transitoria
Capitolo 7 Sezione 2 (art. 62 e 63)
Abrogati
Art. 66 cpv. 1 lett. c
1 Al posto delle rendite PUBLICA eroga una liquidazione in capitale stabilita secondo le basi attuariali di PUBLICA ogni volta che:
c. la rendita di invalidità è inferiore al 10 per cento o la rendita per figli del beneficiario di una rendita di invalidità è inferiore al 2 per cento dell’importo minimo della rendita di vecchiaia ai sensi dell’articolo 34 LAVS.
II
Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2022.
30 marzo 2022 | In nome dell’organo paritetico: La presidente, Margot Ziekau |