AS 2022 396
Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso è modificata come segue:
Art. 12 cpv. 2bis, 2ter e 3 lett. c
2bis Il DFI può prevedere deroghe temporanee ai requisiti in materia di informazione sulle derrate alimentari in caso di difficoltà di approvvigionamento a seguito di una situazione imprevista dovuta a fattori esterni come un conflitto armato, una pandemia o una catastrofe naturale. È eccettuata l’informazione sulle derrate alimentari di cui all’articolo 31 capoverso 1.
2ter Le deroghe ai requisiti in materia di informazione sulle derrate alimentari non possono essere rilevanti per la protezione della salute dei consumatori, in particolare per quanto riguarda gli ingredienti che potrebbero provocare allergie o altre reazioni indesiderate.
3 Il DFI disciplina:
c. le modalità delle deroghe ai requisiti in materia di informazione sulle derrate alimentari di cui al capoverso 2bis; esso garantisce che i consumatori siano informati in modo adeguato sulla composizione effettiva delle derrate alimentari.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 15 luglio 2022.
29 giugno 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |