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AS 2022 397

Ordinanza del DFI concernente le deroghe ai requisiti in materia di informazione sulle derrate alimentari in seguito alla situazione in Ucrain

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visto l’articolo 12 capoversi 2bis e 3 lettera c dell’ordinanza del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso,

ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica alle derrate alimentari che nella ricetta originale contengono l’ingrediente olio di girasole o l’additivo lecitina di girasole, se è dimostrato che tale ingrediente o tale additivo non è più disponibile a seguito della situazione in Ucraina.

Non si applica alle derrate alimentari sulle quali l’ingrediente olio di girasole è evidenziato da parole, immagini o rappresentazioni grafiche.

Art. 2 Caratterizzazione di derrate alimentari

Le deroghe alla ricetta originale per l’ingrediente olio di girasole o per l’additivo lecitina di girasole possono essere indicate come segue al momento della consegna ai consumatori:

  • a. per le categorie «oli raffinati di origine vegetale» e «grassi raffinati di origine vegetale» di cui all’allegato 5 parte A dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20162 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID), nell’elenco delle indicazioni dell’origine vegetale specifica possono essere riportate più indicazioni, a condizione che almeno una di queste si riferisca a un olio o a un grasso che è stato utilizzato nel prodotto finito; alle indicazioni deve seguire immediatamente l’espressione «a seconda della situazione di approvvigionamento»;

  • b. nel caso della lecitina, può essere indicata una selezione di fonti di lecitina, a condizione che almeno una di esse sia presente nel prodotto finito; alle indicazioni deve seguire immediatamente l’espressione «a seconda della situazione di approvvigionamento»;

  • c. alla derrata alimentare può essere apposto un adesivo rotondo rosso nel campo visivo principale dell’imballaggio, facilmente riconoscibile per i consumatori, che indica in modo ben leggibile quale olio o grasso vegetale raffinato è stato sostituito all’olio di girasole o quale additivo è stato sostituito alla lecitina di girasole;

  • d. alla derrata alimentare può essere apposto un adesivo rotondo rosso nel campo visivo principale dell’imballaggio, facilmente riconoscibile per i consumatori, sul quale è posta la dicitura ben leggibile «Dichiarazione corretta degli ingredienti su: ...», seguita da un indirizzo Internet al quale sono fornite informazioni facilmente accessibili che precisano quale olio o grasso vegetale raffinato ha sostituito l’olio di girasole o quale additivo ha sostituito la lecitina di girasole.

È fatto salvo l’articolo 11 OID.

Art. 3 Liquidazione delle scorte

Le derrate alimentari caratterizzate secondo la presente ordinanza fino al 31 dicembre 2023 possono essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

Art. 4 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 15 luglio 2022.

Gli articoli 1 e 2 si applicano sino al 31 dicembre 2023.

29 giugno 2022

Dipartimento federale dell’interno:

Alain Berset

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