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AS 2022 398

Ordinanza del Consiglio dei PF
sul corpo professorale dei politecnici federali
(Ordinanza sul corpo professorale dei PF)
(Ordinanza sul corpo professorale dei PF)

Preambolo

Il Consiglio dei PF

ordina:

I

L’ordinanza del 18 settembre 20031 sul corpo professorale dei PF è modificata come segue:

Ingresso

visto l’articolo 37 capoverso 3 della legge del 24 marzo 20002
sul personale federale (LPers);
visto l’articolo 2 dell’ordinanza quadro del 20 dicembre 20003
relativa alla legge sul personale federale (ordinanza quadro LPers);

visto l’articolo 17 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 19914
sui politecnici federali,

Art. 1 cpv. 2bis

2bis I contratti di lavoro di diritto privato possono essere conclusi in particolare con professori assunti da un PF a tempo parziale o a tempo determinato e che, presso il PF, non sono tenuti a svolgere tutti i compiti secondo l’articolo 5.

Art. 5a Conflitti d’interesse e ricusazione

1 I professori assolvono i loro compiti indipendentemente dagli interessi personali ed evitano i conflitti fra gli interessi privati e gli interessi dei due PF.

2 I professori devono ricusarsi quando la loro imparzialità rischia di essere messa in dubbio a causa di un interesse personale in una determinata questione oppure per altri motivi. L’impressione di parzialità è motivo sufficiente di ricusazione. Valgono i motivi di parzialità di cui all’articolo 53b capoverso 2 dell’ordinanza del 15 marzo 20015 sul personale del settore dei PF (OPers PF).

3 I professori del PF uniti in matrimonio, che vivono in un’unione domestica registrata o in concubinato, imparentati o affini devono darne comunicazione al presidente del PF oppure dichiararlo in sede di nomina.

4 Se si presenta una relazione secondo il capoverso 3, il presidente del PF garantisce che dal punto di vista dell’organizzazione gli interessati non siano direttamente subordinati l’uno all’altro.

5 In esecuzione dell’articolo 53a OPers PF i PF emanano disposizioni sull’impiego del coniuge, del partner registrato e dei parenti dei propri professori; in particolare, possono prevedere che sia escluso un impiego nella stessa unità organizzativa.

Art. 6 Occupazioni accessorie

1 I professori aggiornano costantemente il presidente del PF in merito alle occupazioni accessorie che svolgono al di fuori del loro contratto, a nome proprio, per conto proprio e sotto la propria responsabilità, nonché in merito a eventuali modifiche di tali occupazioni.

2 I professori devono disporre di un’autorizzazione preventiva del presidente del PF se:

  • a. lo svolgimento dell’attività accessoria, in caso di occupazione a tempo pieno, richiede più di un giorno lavorativo a settimana;

  • b. la natura dell’attività accessoria può generare un conflitto d’interesse con il PF oppure fa prevedere o insorgere un rischio considerevole per la reputazione del PF;

  • c. l’attività accessoria consiste nell’affiliazione a un organo di supervisione o direzione di organizzazioni pubbliche o private; oppure

  • d. lo svolgimento dell’attività accessoria prevede l’utilizzo di strutture del PF, come laboratori, o del suo personale.

3 Le attività che i professori svolgono su mandato del PF non sono considerate per determinare il tempo concesso (cpv. 2 lett. a).

4 I professori che per attività accessorie remunerate o non remunerate si avvalgono di strutture del PF come laboratori oppure del suo personale devono indennizzare il PF. I PF emanano le relative disposizioni.

Art. 9 cpv. 2 e 2bis

2 I contratti di lavoro con i professori assistenti sono stipulati per quattro anni. Il contratto di assunzione può essere rinnovato fino a raggiungere la durata massima di otto anni.

2bis I periodi di cui al capoverso 2 possono essere prolungati al massimo di un anno, su richiesta, in caso di assenza prolungata dovuta a malattia, infortunio, paternità, adozione o altro motivo rilevante; in caso di maternità il prolungamento massimo è di un anno. I due PF disciplinano i dettagli.

Art. 13 cpv. 1bis e 2

1bis In caso di incapacità al lavoro permanente, totale o parziale dovuta a malattia o infortunio il rapporto di lavoro può essere disdetto al più presto per la fine del periodo di continuazione del pagamento dello stipendio di cui all’articolo 26.

2 In caso di disdetta ordinaria, prima di presentare la proposta il presidente del PF istituisce una commissione che valuta l’adeguatezza della disdetta ed esprime una raccomandazione. La commissione è costituita da almeno sei membri, tra cui tre membri non appartenenti al PF. Tre dei sei membri sono proposti dalla Conferenza dei membri del corpo insegnante.

Art. 14 cpv. 3 e 4

3 Il pensionamento è possibile alla fine del semestre accademico nel corso del quale è raggiunto il limite d’età di cui all’articolo 17 capoverso 7 oppure capoverso 8 della legge sui PF.

4 Il PF concorda anticipatamente con i professori i tempi e modi del pensionamento e presenta eventuali proposte al Consiglio dei PF.

Art. 14a Assunzione in base al diritto privato dopo il raggiungimento del limite d’età

1 In casi debitamente motivati può essere concordata un’assunzione in base al diritto privato dopo il raggiungimento del limite d’età di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera a nei casi in cui non è pregiudicato il rinnovamento e il ringiovanimento del corpo professorale ed è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

  • a. il professore in questione ha prodotto risultati scientifici eccellenti che lasciano presagire l’acquisizione di fondi importanti provenienti da terzi per la continuazione di un gruppo di ricerca;

  • b. l’impiego oltre il limite d’età è importante per lo svolgimento di mansioni strategiche o istituzionali nel settore dei PF.

2 Su proposta del presidente del PF, il Consiglio dei PF stabilisce quali professori soddisfano i requisiti di cui al capoverso 1.

3 Il contratto di lavoro di diritto privato disciplina almeno:

  • a. la durata dell’impiego oltre il limite d’età, che termina di norma al più tardi cinque anni dopo il raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento;

  • b. la possibilità di disdetta anticipata ordinaria per entrambe le parti;

  • c. i diritti e gli obblighi, tenendo conto degli articoli 4–6;

  • d. la rinuncia alla continuazione della previdenza professionale.

4 Lo stipendio annuo è di 114 279.60 franchi (stato: 1° gennaio 2022) con un grado di occupazione del 100 per cento.

5 Le direzioni dei due PF disciplinano i dettagli.

Art. 14b Continuazione del rapporto di lavoro di diritto pubblico
oltre il limite d’età

1 In casi eccezionali debitamente motivati e su proposta del presidente del PF, il Consiglio dei PF può concordare con un professore la continuazione del rapporto di lavoro di diritto pubblico oltre il limite d’età di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera a.

2 Le direzioni dei due PF disciplinano i dettagli.

Art. 15 rubrica e cpv. 1bis

Titolo di professore dopo la conclusione del rapporto di lavoro

1bis Ai professori ordinari e straordinari che possono continuare a portare il titolo di professore viene conferito il titolo di «Professoressa emerita» o «Professore emerito», oppure «Prof. em.».

Per l’adeguamento della scala salariale e dello stipendio secondo l’articolo 14a al rincaro o a misure salariali generali vale, per analogia, l’articolo 28 OPers PF6.

Art. 21 rubrica e cpv. 2–4

Rimborso delle spese e altre prestazioni

2 Il PF può rimborsare ai professori i costi derivanti da un cambio di domicilio a seguito di una nomina presso il PF.

3 In casi eccezionali debitamente motivati, ai fini del reclutamento il PF può rimborsare adeguatamente le prestazioni supplementari ai professori di nuova nomina.

4 Per le prestazioni di cui al capoverso 3 il PF emana le disposizioni di esecuzione relative all’importo, alla durata e ai requisiti necessari.

Titolo prima dell’art. 23

Sezione 5: Vacanze, congedi e assenze

Art. 23a Vacanze e congedi

1 Il diritto alle vacanze è retto dall’articolo 51 capoversi 1 e 2 OPers PF7, il diritto ai congedi dall’articolo 52 capoversi 1 e 2 della medesima ordinanza.

2 Le vacanze devono essere prese nell’anno civile in cui sorge il diritto alle stesse. Se ciò non fosse possibile per motivi aziendali imperativi oppure per causa di malattia o infortunio, il professore notifica le ferie non godute al servizio del personale e le ritira l’anno successivo.

Art. 26 cpv. 1, 1bis e 4

1 In caso di incapacità al lavoro dovuta a malattia o infortunio, i professori hanno diritto al versamento dello stipendio al massimo per 730 giorni, incluse le indennità. Durante 12 mesi è versato l’intero stipendio lordo, in seguito è versato il 90 per cento dello stipendio lordo.

1bis La persona interessata è soggetta all’obbligo di collaborazione secondo l’articolo 36a OPers PF8. I certificati medici devono essere inviati al servizio competente del personale.

4 Le prestazioni delle assicurazioni sociali obbligatorie vengono conteggiate. L’interruzione e la nuova decorrenza del termine per il pagamento dello stipendio sono retti dall’articolo 36c OPers PF.

Art. 27a Congedo di paternità, congedo per adozione e congedo per l’assistenza a un figlio con gravi problemi di salute

Il congedo e la continuazione del versamento dello stipendio in caso di nascita di uno o più figli propri, di nascita di uno o più figli del partner registrato, di adozione o di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute sono retti dagli articoli 37a e 37b OPers PF9.

Art. 29 cpv. 1

1 In caso d’invalidità dovuta a infortunio professionale o ad altra malattia professionale equivalente si ha diritto:

  • a. al 100 per cento dello stipendio determinante, se l’incapacità al guadagno è totale, fino al raggiungimento del limite d’età di cui all’articolo 21 LAVS10;

  • b. alla percentuale corrispondente al grado d’invalidità secondo la legge federale del 20 marzo 198111 sull’assicurazione contro gli infortuni, se l’incapacità al guadagno è parziale.

Art. 30 Pagamento dello stipendio in caso di decesso

1 In caso di decesso i superstiti ricevono un importo pari a un sesto dello stipendio annuo più eventuali assegni secondo gli articoli 31–31b.

2 Sono considerati superstiti il coniuge, il partner registrato, i figli minorenni, oppure la persona con la quale il defunto ha convissuto nel periodo precedente al decesso. In assenza di superstiti, sono considerate tali le persone nei confronti delle quali il defunto aveva un obbligo di assistenza.

Art. 31 Diritto all’assegno familiare e a prestazioni integrative

1 Il diritto agli assegni familiari è retto dall’articolo 3 della legge del 24 marzo 200612 sugli assegni familiari (LAFam).

2 I professori hanno diritto a prestazioni integrative fino a un importo complessivo massimo di:

  • a. 4530 franchi per il primo figlio che ha diritto all’assegno;

  • b. 2922 franchi per ogni ulteriore figlio che ha diritto all’assegno (art. 3 cpv. 1 lett. a LAFam);

  • c. 3300 franchi per ogni ulteriore figlio che ha diritto all’assegno di formazione (art. 3. cpv. 1 lett. b LAFam).

3 Dalle prestazioni integrative sono detratti i seguenti assegni familiari:

  • a. gli assegni familiari percepiti da altre persone secondo la LAFam e secondo gli ordinamenti cantonali sugli assegni familiari per lo stesso figlio;

  • b. gli assegni familiari, per i figli, di formazione o di custodia obbligatori e sovraobbligatori fatti valere presso altri datori di lavoro o presso un altro ente per lo stesso figlio.

4 I professori con un grado d’occupazione inferiore al 50 per cento non ricevono le prestazioni integrative.

5 Le prestazioni che integrano l’assegno familiare di cui al capoverso 2 sono adeguate al rincaro.

Art. 31a

Abrogato

Art. 32 cpv. 5

5 Gli articoli 42a e 47a OPers PF13 si applicano per analogia. L’ammontare della partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria secondo l’allegato 5 OPers PF corrisponde all’aliquota percentuale vigente per il piano dei quadri 2.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2022.

10 marzo 2022

In nome del Consiglio dei PF

Il presidente, Michael O. Hengartner

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