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AS 2022 4

Ordinanza sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr)

Modifica del 10 gennaio 2022

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, visto l’articolo 115 dell’ordinanza del 27 maggio 20201 sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari, ordina:

I L’ordinanza del 27 maggio 2020 sull’esecuzione della legislazione sulle derrate ali- mentari è modificata come segue:

Art. 118a Disposizione transitoria relativa alla modifica del 10 gennaio 2022 Le partite con le seguenti derrate alimentari già inviate al momento dell’entrata in vigore della modifica del 10 gennaio 2022 possono essere importate fino al 26 gennaio 2022 senza attestazione ufficiale e senza risultati delle campionature e delle analisi: a. pepe nero (Piper nigrum) dal Brasile; b. melanzane (Solanum melongena), peperoni dolci (Capsicum annuum), pepe- roni del genere Capsicum e fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesqui- pedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) dalla Repubblica Dominicana; e c. arance, mandarini (compresi tangerini e satsuma), clementine, wilkings e altri ibridi simili di agrumi dalla Turchia.

II L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

1 RS 817.042

2021-4298 RU 2022 4

Esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari. O RU 2022 4

III La presente ordinanza entra in vigore il 12 gennaio 20222.

10 gennaio 2022 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss

2 Pubblicazione urgente dellʼ11 gennaio 2022 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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Allegato 2 (art. 37 cpv. 1, 38 cpv. 1 lett. b, 2 e 5)

Derrate alimentari non di origine animale provenienti da determinati Paesi che sono soggetti temporaneamente ai controlli ufficiali approfonditi secondo gli articoli 3743

N. 1, nota a piè di pagina 1. Tutte le derrate alimentari iscritte nell’allegato I del regolamento di esecu- zione (UE) 2019/17933.

3 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione, GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2246, GU L 453 del 17.12.2021, pag. 5.

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