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AS 2022 401

Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT)

Preambolo

Modifiche del regolamento d’esecuzione

Adottate dall’Assemblea dell’Unione internazionale di cooperazione in materia di brevetti l’8 ottobre 2021
Entrate in vigore il 1° luglio 2022

Traduzione

Tabella delle modifiche1

Regola 5

Regola 12

Regola 13ter

Regola 19

Regola 49

Regola 82quater

Modifiche2

Regola 5 Descrizione

  • 5.1 [Nessuna modifica]

  • 5.2 Divulgazione di sequenze di nucleotidi e/o di amminoacidi

  • a) Allorché la domanda internazionale contiene la divulgazione di sequenze di e/o di amminoacidi che, in conformità con le direttive amministrative, devono far parte di un elenco di sequenze, la descrizione deve comprendere una parte riservata all’elenco di sequenze che deve essere compilata in conformità con la norma prescritta nelle direttive amministra­tive.

  • b) Il testo libero dipendente dalla lingua che figura nella parte della descrizione riservata all’elenco di sequenze non deve necessariamente figurare nella parte principale della descrizione.

Regola 12 Lingua della domanda internazionale e traduzioni ai fini della ricerca internazionale e della pubblicazione internazionale

  • 12.1 Lingue ammesse per il deposito delle domande internazionali

  • a) a c) [Nessuna modifica]

  • d) Nonostante il paragrafo a), qualsiasi testo libero dipendente dalla lingua figurante nella parte della descrizione riservata all’elenco di sequenze deve essere presentato in una lingua che sia ammessa a questo scopo dall’Ufficio ricevente. Qualsiasi lingua ammessa in virtù del presente paragrafo ma non ammessa secondo il paragrafo a) deve soddisfare i requisiti del paragrafo b). L’Ufficio ricevente può permettere, ma non richiedere, che il testo libero dipendente dalla lingua venga presentato in più lingue secondo quanto disposto dalle direttive amministrative.

  • 12.1bis a 12.2 [Nessuna modifica]

  • 12.3 Traduzione ai fini della ricerca internazionale

  • a) [Nessuna modifica]

  • a-bis) Per qualsiasi parte della descrizione riservata all’elenco di sequenze, il paragrafo a) si applica al solo testo libero dipendente dalla lingua; qualsiasi traduzione del testo libero dipendente dalla lingua deve essere fornita secondo quanto disposto dalle direttive amministrative.

  • b) Il paragrafo a) non si applica alla richiesta.

  • c) a e) [Nessuna modifica]

  • 12.4 Traduzione ai fini della pubblicazione internazionale

  • a) [Nessuna modifica]

  • a-bis) Per qualsiasi parte della descrizione riservata all’elenco di sequenze, il paragrafo a) si applica al solo testo libero dipendente dalla lingua; qualsiasi traduzione del testo libero dipendente dalla lingua deve essere fornita secondo quanto disposto dalle direttive amministrative.

  • b) Il paragrafo a) non si applica alla richiesta.

  • c) a e) [Nessuna modifica]

Regola 13ter Elenchi di sequenze di nucleotidi e/o amminoacidi

  • 13ter.1 Procedura presso l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale

  • a) Quando la domanda internazionale contiene la divulgazione di sequenze di nucleotidi e/o di amminoacidi che, in conformità con le direttive amministrative, devono figurare in un elenco di sequenze, l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale può invitare il depositante a presentare, ai fini della ricerca internazionale, un elenco di sequenze compilato in conformità con la norma indicata nelle direttive amministrative, a meno che tale elenco non sia già disponibile in una forma, lingua e modi accettabili, ed invita a pagare, all’occorrenza, la tassa di presentazione tardiva di cui al paragrafo c), entro il termine fissato nell’invito.

  • b) [Soppressa]

  • c) La presentazione di un elenco di sequenze in risposta ad un invito in virtù del paragrafo a) può essere sottoposto dall’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, al pagamento, a proprio favore, di una tassa di presentazione tardiva il cui ammontare deve essere fissato dall’Ammi­nistrazione incaricata della ricerca internazionale ma non deve eccedere il 25 % della tassa del deposito internazionale di cui al punto 1 della tabella delle tasse, senza prendere in considerazione alcuna tassa per ogni foglio della domanda internazionale che ecceda 30 fogli.

  • d) Se, entro il termine fissato nell’invito di cui al paragrafo a), il depositante non presenta l’elenco di sequenze richiesto e non paga la tassa di presentazione tardiva richiesta, l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale deve procedere ad esaminare la domanda internazionale soltanto nei limiti in cui una ricerca significativa può svolgersi senza un elenco di sequenze.

  • e) Qualsiasi elenco di sequenze non contenuto nella domanda internazionale quale è stata depositata, che sia presentata in risposta a un invito in virtù del paragrafo a) o altrimenti, non forma parte della domanda internazionale, ma questo paragrafo non deve impedire al depositante di correggere la descrizione riguardante un elenco di sequenze in conformità con l’articolo 34.2)b).

  • f) [Soppressa]

  • 13ter.2 e 13ter.3 [Nessuna modifica]

Regola 19 Ufficio ricevente competente

  • 19.1 a 19.3 [Nessuna modifica]

  • 19.4 Trasmissione all’Ufficio internazionale che agisce in quanto Ufficio ricevente

  • a) Se una domanda internazionale è stata depositata presso un Ufficio nazio­nale che agisce in quanto Ufficio ricevente in virtù del Trattato, ma se:

    • i) tale Ufficio nazionale, in virtù della regola 19.1 o 19.2, non è competente per riceverla; oppure se

    • ii) tale domanda internazionale non è redatta in una lingua ammessa in virtù della regola 12.1.a) o il testo libero dipendente dalla lingua contenuto nella parte della descrizione riservata all’elenco di sequenze non è redatto in una lingua ammessa in virtù della regola 12.1.d) da codesto Ufficio nazionale ma in una lingua ammessa in virtù di tale regola dall’Ufficio internazionale che agisce in quanto Ufficio ricevente; oppure se

    • ii-bis) la domanda internazionale o una sua parte è depositata sotto forma elettronica, in un formato non accettato dall’Ufficio nazionale, oppure

    • iii) questo Ufficio nazionale e l’Ufficio internazionale, per qualsiasi ragione diversa dalle ragioni precisate ai punti i), ii)e ii-bis), e previa autorizzazione del depositante, concordano sul fatto che deve essere applicata la procedura prevista dalla presente regola,

  • questa domanda internazionale viene considerata, fatto salvo il paragrafo b), come ricevuta da tale Ufficio per conto dell’Ufficio internazionale che agisce in quanto Ufficio ricevente in virtù della regola 19.1.a)iii).

  • b) e c) [Nessuna modifica]

Regola 49 Copia, traduzione e tassa secondo l’articolo 22

  • 49.1 a 49.4 [Nessuna modifica]

  • 49.5 Contenuto e requisiti formali della traduzione

  • a) [Nessuna modifica]

  • a-bis) Nessun Ufficio designato può richiedere al depositante che questi gli fornisca la traduzione di qualsiasi elemento di un testo che figura nella parte della descrizione riservata all’elenco di sequenze se codesta parte della descrizione è conforme alla regola 12.1.d) e comprende il testo libero dipendente dalla lingua in una lingua accettata dall’Ufficio designato a questo scopo, fatto salvo il caso in cui un Ufficio designato che fornisce gli elenchi di sequenze pubblicati a fornitori di banche dati richieda una traduzione della parte della descrizione riservata all’elenco di sequenze in inglese, secondo quanto disposto dalle direttive amministrative, laddove il testo libero dipendente dalla lingua non sia incluso in inglese.

  • b) a l) [Nessuna modifica]

  • 49.6 [Nessuna modifica]

Regola 82quater Giustificazione dei ritardi nell’osservanza di termini e proroga dei termini

  • 82quater.1 Giustificazione dei ritardi nell’osservanza di termini

  • a) Ogni parte interessata può produrre la prova che un termine previsto nel Regolamento d’esecuzione per l’espletamento di un atto nei confronti dell’Ufficio ricevente, all’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, all’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare, all’Amministra­zione incaricata dell’esame preliminare internazionale o all’Ufficio interna­zionale, non è stato osservato per causa di guerra, rivoluzione, disordini civili, sciopero, catastrofe naturale, pandemia, indisponibilità generale dei servizi di comunicazione elettronica o per altri motivi analoghi, nella località in cui la parte interessata ha il suo domicilio, la sua sede o la sua residenza e che le misure necessarie sono state adottate non appena ciò è stato ragionevolmente possibile.

  • b) e c) [Nessuna modifica]

  • d) L’obbligo di fornire prove può essere tolto dall’Ufficio, dall’Amministrazione o dall’Ufficio internazionale alle condizioni stabilite e pubblicate dall’Ufficio, dall’Amministrazione o dall’Ufficio internazionale, a seconda del caso. In tale circostanza, la parte interessata deve presentare una dichiarazione che indichi che il ritardo nel rispettare la scadenza è imputabile al motivo di deroga dal requisito di fornire prove stabilito dall’Ufficio, dall’Amministrazione o dall’Ufficio internazionale. L’Ufficio o l’Amministrazione devono darne notifica all’Ufficio internazionale.

  • 82quater.2 [Nessuna modifica]

  • 82quater.3 Proroga dei termini dovuta a disservizi generali

  • a) Qualsiasi Ufficio ricevente, Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, Amministrazione indicata per la ricerca internazionale supplementare o Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale o l’Ufficio internazionale può stabilire un periodo di proroga cosicché i termini previsti nel Regolamento d’esecuzione entro i quali una parte deve adempiere un atto davanti all’Ufficio ricevente, all’Amministrazione o all’Ufficio internazionale possano essere prorogati allorché lo Stato ove la parte risiede stia vivendo un disservizio generale causato da uno degli eventi elencati nella regola 82quater.1a) che abbia delle ripercussioni sulle attività di tale Ufficio, dell’Amministrazione o dell’Ufficio internazionale ed interferisca quindi con la capacità delle parti di adempiere atti presso tale Ufficio, Amministrazione o l’Ufficio internazionale conformemente ai termini indicati dal Regolamento d’esecuzione. L’Ufficio, l’Amministrazione o l’Ufficio internazionale pubblicano la data di inizio e di fine di tale periodo di proroga. Detto periodo di proroga non deve risultare superiore a due mesi a decorrere dalla data di inizio. L’Ufficio o l’Amministrazione devono darne notifica all’Ufficio internazionale.

  • b) Dopo aver stabilito un periodo di proroga in virtù del paragrafo a), l’Ufficio, l’Amministrazione o l’Ufficio internazionale interessati possono stabilire dei periodi di proroga aggiuntivi, se necessario, tenuto conto delle circostanze. In tal caso, il paragrafo a) si applica mutatis mutandis.

  • c) La proroga di un termine in virtù del paragrafo a) o b) deve essere presa in considerazione da un Ufficio designato o eletto se, nel momento in cui le informazioni di cui al paragrafo a) o b) sono pubblicate, la procedura nazionale davanti a quest’Ufficio è cominciata.

Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti(PCT)RS 0.232.141.11; RU 1978 941