AS 2022 404
Ordinanza sul personale federale (OPers)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza sul personale federale del 3 luglio 20011 è modificata come segue:
Art. 18a Progetti pilota
1 Su domanda dell’UFPER, il DFF può consentire ai Dipartimenti di eseguire progetti pilota per creare le basi decisionali necessarie allo sviluppo delle condizioni di lavoro nell’Amministrazione federale.
2 Esso disciplina in un’ordinanza lo scopo del relativo progetto pilota, la cerchia, i diritti e gli obblighi dei partecipanti, nonché le deroghe alla presente ordinanza. I progetti pilota possono derogare soltanto agli articoli 15, 17, 22, 26, 27, 29, 35–50, 64–67, 89–93a e 94a–94c della presente ordinanza; essi non devono violare i diritti legali degli impiegati.
3 Nell’ordinanza concernente un progetto pilota il DFF può dichiarare obbligatoria la partecipazione di una determinata cerchia di impiegati a tale progetto. A tal fine devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
a. il progetto pilota non è adatto a una partecipazione su base volontaria;
b. il progetto pilota non deroga ai diritti contrattuali degli impiegati.
4 La durata dei progetti pilota è di un anno al massimo. Il DFF può eccezionalmente prolungare la durata a due anni al massimo, se ciò è necessario ai fini di una valutazione esaustiva dei risultati del relativo progetto.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2022.
29 giugno 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |