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AS 2022 404

Ordinanza sul personale federale (OPers)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza sul personale federale del 3 luglio 20011 è modificata come segue:

Art. 18a Progetti pilota

1 Su domanda dell’UFPER, il DFF può consentire ai Dipartimenti di eseguire progetti pilota per creare le basi decisionali necessarie allo sviluppo delle condizioni di lavoro nell’Amministrazione federale.

2 Esso disciplina in un’ordinanza lo scopo del relativo progetto pilota, la cerchia, i diritti e gli obblighi dei partecipanti, nonché le deroghe alla presente ordinanza. I progetti pilota possono derogare soltanto agli articoli 15, 17, 22, 26, 27, 29, 35–50, 64–67, 89–93a e 94a–94c della presente ordinanza; essi non devono violare i diritti legali degli impiegati.

3 Nell’ordinanza concernente un progetto pilota il DFF può dichiarare obbligatoria la partecipazione di una determinata cerchia di impiegati a tale progetto. A tal fine devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

  • a. il progetto pilota non è adatto a una partecipazione su base volontaria;

  • b. il progetto pilota non deroga ai diritti contrattuali degli impiegati.

4 La durata dei progetti pilota è di un anno al massimo. Il DFF può eccezionalmente prolungare la durata a due anni al massimo, se ciò è necessario ai fini di una valutazione esaustiva dei risultati del relativo progetto.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2022.

29 giugno 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr