AS 2022 405
Ordinanza del DFF concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers)
Preambolo
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)
ordina:
I
L’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20011 concernente l’ordinanza sul personale federale è modificata come segue:
Art. 1a Esecuzione di progetti pilota
(art. 18a OPers)
1 Il Dipartimento che intende eseguire un progetto pilota redige all’attenzione dell’Ufficio federale del personale (UFPER) un piano contenente le seguenti indicazioni:
a. breve descrizione del progetto pilota;
b. indicazioni sullo scopo e sull’utilità del progetto pilota;
c. cerchia di partecipanti;
d. calendario per l’attuazione.
2 Prima di sottoporre al DFF la domanda di esecuzione di progetti pilota, l’UFPER consulta la Conferenza delle risorse umane di cui all’articolo 20 OPers e informa il comitato di seguito delle parti sociali.
3 Il Dipartimento valuta il progetto pilota e riassume le conclusioni in un rapporto all’attenzione dell’UFPER. Il rapporto deve essere presentato al più tardi tre mesi dopo la conclusione del progetto pilota.
4 L’UFPER coordina i progetti pilota in corso, informa il comitato di seguito delle parti sociali e discute i risultati dei progetti con la Conferenza delle risorse umane.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2022.
29 giugno 2022 | Dipartimento federale delle finanze: Ueli Maurer |