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AS 2022 405

Ordinanza del DFF concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers)

Preambolo

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)

ordina:

I

L’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20011 concernente l’ordinanza sul personale federale è modificata come segue:

Art. 1a Esecuzione di progetti pilota

(art. 18a OPers)

1 Il Dipartimento che intende eseguire un progetto pilota redige all’attenzione dell’Ufficio federale del personale (UFPER) un piano contenente le seguenti indicazioni:

  • a. breve descrizione del progetto pilota;

  • b. indicazioni sullo scopo e sull’utilità del progetto pilota;

  • c. cerchia di partecipanti;

  • d. calendario per l’attuazione.

2 Prima di sottoporre al DFF la domanda di esecuzione di progetti pilota, l’UFPER consulta la Conferenza delle risorse umane di cui all’articolo 20 OPers e informa il comitato di seguito delle parti sociali.

3 Il Dipartimento valuta il progetto pilota e riassume le conclusioni in un rapporto all’attenzione dell’UFPER. Il rapporto deve essere presentato al più tardi tre mesi dopo la conclusione del progetto pilota.

4 L’UFPER coordina i progetti pilota in corso, informa il comitato di seguito delle parti sociali e discute i risultati dei progetti con la Conferenza delle risorse umane.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2022.

29 giugno 2022

Dipartimento federale delle finanze:

Ueli Maurer