AS 2022 406
Ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 28 marzo 20071 sul controllo della circolazione stradale è modificata come segue:
Art. 33 cpv. 2
2 Le licenze per allievo conducente e le licenze di condurre sequestrate devono essere inviate entro tre giorni lavorativi all’autorità di revoca del Cantone di domicilio. Le licenze di circolazione e le targhe sequestrate devono essere inviate entro tre giorni lavorativi all’autorità di revoca del Cantone di stanza. In entrambi i casi devono essere allegati una conferma scritta e brevemente motivata del sequestro e il rapporto di polizia. Se quest’ultimo non è ancora disponibile, deve essere trasmesso appena possibile.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2023.
22 giugno 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |