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AS 2022 406

Ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 28 marzo 20071 sul controllo della circolazione stradale è modificata come segue:

Art. 33 cpv. 2

2 Le licenze per allievo conducente e le licenze di condurre sequestrate devono essere inviate entro tre giorni lavorativi all’autorità di revoca del Cantone di domicilio. Le licenze di circolazione e le targhe sequestrate devono essere inviate entro tre giorni lavorativi all’autorità di revoca del Cantone di stanza. In entrambi i casi devono essere allegati una conferma scritta e brevemente motivata del sequestro e il rapporto di polizia. Se quest’ultimo non è ancora disponibile, deve essere trasmesso appena possibile.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2023.

22 giugno 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr