AS 2022 416
Ordinanza del DFI sulla dichiarazione di osservazioni relative alle malattie trasmissibili dell’essere umano
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:
I
Gli allegati 1 e 3 dell’ordinanza del DFI del 1° dicembre 20151 sulla dichiarazione di osservazioni relative alle malattie trasmissibili dell’essere umano sono modificati secondo la versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 20 luglio 2022 alle ore 00.002.
8 luglio 2022 | Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset |
(art. 2 cpv. 1)
Dichiarazioni di referti clinici
N. 32a e 35a
Osservazione | Criteri di dichiarazione | Termine di dichiarazione, ev. strumento di dichiarazione specifico | Informazioni sull’osservazione soggetta all’obbligo di dichiarazione | Informazioni sulla persona interessata | Dichiarazione anche all’UFSP | Commenti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Referto positivo delle analisi di laboratorio* | 24 ore** |
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| sì | Su richiesta del medico cantonale, occorre inviare un campione per il sequenziamento a un servizio indicato dall’UFSP.
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| Referto positivo delle analisi di laboratorio | 24 ore |
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(art. 4 cpv. 1)
Dichiarazioni di referti delle analisi di laboratorio
N. 31a e 36a
Osservazione | Criteri di dichiarazione | Termine di dichiarazione | Informazioni sul referto delle analisi di laboratorio | Informazioni sulla persona interessata | Inoltro dei campioni | Commenti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Referto positivo* | 24 ore** |
|
| Una selezione di campioni va inoltrata al servizio indicato dall’UFSP. Su richiesta del medico cantonale, occorre inviare un campione per il sequenziamento a un servizio indicato dall’UFSP. |
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Referto negativo* | 24 ore** |
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| Referto positivo | 24 ore |
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