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AS 2022 430

Ordinanza concernente la restrizione d’uso di alteplase

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 31 capoversi 1 e 2 lettera a della legge del 17 giugno 20161 sull’approvvigionamento economico del Paese (LAP),

ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica al principio attivo seguente:

Codice ATC2

Designazione della merce

B01AD02

Alteplase con dose superiore a 2 mg

Art. 2 Restrizione d’uso

Il principio attivo di cui all’articolo 1 può essere utilizzato unicamente nel quadro delle indicazioni autorizzate da Swissmedic:

  • a. terapia trombolitica nell’infarto miocardico acuto;

  • b. trattamento trombolitico nei pazienti con embolia polmonare massiva acuta e instabilità emodinamica;

  • c. trattamento trombolitico nell’ictus ischemico acuto.

Le raccomandazioni delle società mediche specialistiche formulate nell’ambito delle indicazioni autorizzate rimangono applicabili.

La sostituzione di alteplase 2 mg mediante la diluizione di un dosaggio superiore del principio attivo è vietata.

Art. 3 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 29 luglio 2022.3

Ha effetto fino al 31 gennaio 2024.

27 luglio 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr