Ai fini del presente Accordo si applicano le seguenti definizioni:
1. «Risultato di mitigazione trasferito a livello internazionale»:
a. un «risultato di mitigazione» che corrisponde alla riduzione o all’assorbimento di emissioni pari a una tonnellata metrica di CO2 equivalente (CO2eq) applicando metodi e orientamenti conformemente all’Accordo di Parigi;
b. un «risultato di mitigazione trasferito a livello internazionale», di seguito denominato «ITMO» (Internationally Transferred Mitigation Outcome), è un risultato di mitigazione autorizzato, trasferito e riconosciuto conformemente all’articolo 8.
2. «Ente ricevente» è un ente che riceve gli ITMO riconosciuti in virtù del presente Accordo.
3. «Autorizzazione» designa la dichiarazione formale con la quale ogni Parte, conformemente all’articolo 5 del presente Accordo, si impegna pubblicamente, in attesa che siano soddisfatti tutti i requisiti necessari al trasferimento di cui all’articolo 7, a riconoscere il trasferimento internazionale di risultati di mitigazione e il relativo utilizzo.
4. «Rettifica corrispondente» è un elemento dei rapporti previsti dall’Accordo di Parigi volto a garantire che si evitino doppie contabilizzazioni degli ITMO in applicazione dell’articolo 4 paragrafo 13, dell’articolo 6 paragrafo 2 e dell’articolo 13 paragrafo 7 lettera b dell’Accordo di Parigi.
5. «Banca dati» è una piattaforma online che fornisce informazioni pubblicamente accessibili sull’attuazione del presente Accordo.
6. «Ente autorizzato a effettuare trasferimenti» è l’ente autorizzato dalla Parte trasferente, in conformità alle procedure nazionali, a trasferire risultati di mitigazione riconosciuti in virtù del presente Accordo.
7. «Certificazione» corrisponde all’iscrizione in un registro di un risultato di mitigazione trasferibile.
8. «Attività di mitigazione» è un progetto o un programma di mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra.
9. «Descrittivo dell’attività di mitigazione» o «MADD» (Mitigation Activity Design Document) è un documento che descrive l’attività di mitigazione.
10. «Rapporto di monitoraggio» è un rapporto sugli indicatori che consentono di verificare i risultati di un’attività di mitigazione. La responsabilità della preparazione di tale rapporto compete all’Ente autorizzato a effettuare trasferimenti.
11. «Contributo determinato a livello nazionale» o NDC (Nationally Determined Contribution) corrisponde al contributo di una Parte dell’Accordo di Parigi conformemente all’articolo 3.
12. «Periodo di attuazione del NDC» corrisponde al periodo a disposizione di una Parte dell’Accordo di Parigi per raggiungere il NDC.
13. «Riconoscimento di trasferimento» corrisponde all’iscrizione di un’informazione in una banca dati per confermare un trasferimento.
14. «Registro» è un sistema digitale che traccia il trasferimento, l’acquisizione, la detenzione, la cancellazione e l’utilizzo di risultati di mitigazione.
15. «Parte ricevente» è la Parte del presente Accordo che riconosce nella propria banca dati in quanto ITMO i risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale.
16. «Parte trasferente» è la Parte del presente Accordo che riconosce nella propria banca dati in quanto aggiunte al livello di emissioni coperto dal proprio NDC i risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale.
17. «Organismo di verifica» è l’organismo indipendente di terza parte che verifica i rapporti di monitoraggio.
18. «Rapporto di verifica» è il rapporto allestito dall’organismo di verifica per confermare l’esattezza di un rapporto di monitoraggio;
19. «Anno» corrisponde all’anno in cui è stato ottenuto un risultato di mitigazione.