AS 2022 436
Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 4 marzo 20221 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina è modificata come segue:
Inserire prima del titolo della sezione 3
Art. 14d Oro e prodotti in oro
1 Sono vietati l’acquisto di oro di cui all’allegato 26 originario della Federazione Russa che è stato importato dalla Federazione Russa dopo il 4 agosto 2022 nonché l’importazione, il transito e il trasporto di tale oro in e attraverso la Svizzera.
2 Sono vietati l’acquisto di oro di cui all’allegato 26 che è stato lavorato in un Paese terzo utilizzando oro di cui al capoverso 1 nonché l’importazione, il transito e il trasporto dell’oro così lavorato in e attraverso la Svizzera.
3 Sono vietati l’acquisto di prodotti in oro di cui all’allegato 27 originari della Federazione Russa che sono stati importati in Svizzera dalla Federazione Russa dopo il 4 agosto 2022 nonché l’importazione, il transito e il trasporto di tali prodotti in oro in e attraverso la Svizzera.
4 Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera nonché con la messa a disposizione, la fabbricazione, la riparazione o l’impiego di oro o dei prodotti in oro di cui ai capoversi 1–3.
5 I divieti di cui ai capoversi 1–3 non si applicano ai beni necessari a garantire l’esercizio delle funzioni delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera o dei suoi partner nella Federazione Russa oppure delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.
6 Il divieto di cui al capoverso 3 non si applica ai beni destinati a uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Svizzera o in uno Stato membro del SEE, a condizione che siano appartenenti a tali persone e non siano destinati alla vendita.
7 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 per l’importazione o il trasporto dalla Federazione Russa di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Federazione Russa.
Art. 15 cpv. 5 lett. g, 5bis, frase introduttiva, nonché 8–10
5 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per:
g. la prevenzione o la mitigazione di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente.
5bis La SECO può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati o la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche a una persona fisica o giuridica, un’impresa o un’organizzazione di cui all’allegato 8 per consentire la vendita e il trasferimento di diritti di proprietà a persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE fino al 31 dicembre 2022 o, se posteriore, entro sei mesi dalla data di inserimento della persona, dell’impresa o dell’organizzazione nell’allegato 8 , laddove:
8 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà dell’organizzazione menzionata nell’allegato 8 al numero SSID 175-56580, oppure mettere a sua disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per:
a. porre fine, al più tardi entro il 22 agosto 2023, alle operazioni, contratti o altri accordi, comprese le corrispondenti relazioni bancarie concluse con tale organizzazione prima del 4 agosto 2022; oppure
b. la vendita o il trasferimento fino al 13 novembre 2022 di diritti di proprietà direttamente o indirettamente detenuti da tale organizzazione a persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE.
9 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà delle organizzazioni menzionate nell’allegato 8 ai numeri SSID 175-48057, 175-48067, 175-48076, 175-54306, 175-54319, 175-54329, 175-54340 e 175-56580, oppure mettere a loro disposizione averi e risorse economiche dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i concimi.
10 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 4‒9.
Art. 24a cpv. 2 lett. a ed e–g
2 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:
a. alle transazioni necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di gas, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Federazione Russa, o attraverso la Federazione Russa, in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o in Albania, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, Kosovo o Serbia;
e. alle transazioni necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Federazione Russa o attraverso la Federazione Russa, a condizione che l’acquisto, l’importazione o il trasporto non sia vietato secondo gli articoli 12a o 12b;
f. alle transazioni necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, dispositivi medici e prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i concimi, a condizione che l’acquisto, l’importazione o il trasporto non sia vietato secondo la presente ordinanza;
g. alle transazioni necessarie per garantire l’accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali in Svizzera o in uno Stato membro del SEE o per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in Svizzera o in uno Stato membro del SEE.
Art. 33 Pubblicazione
I contenuti degli allegati 1, 2, 8‒15, 23 e 25 non sono pubblicati né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali né nella Raccolta sistematica del diritto federale.
Art. 35 cpv. 17 lett. b
17 L’articolo 24a capoverso 1 non si applica:
b. alle transazioni, compresa la vendita, necessarie per la liquidazione, entro il 31 dicembre 2022, di una joint venture o di un istituto giuridico affine costituiti prima del 26 marzo 2022 e a cui partecipa una banca, un’impresa o un’organizzazione di cui all’articolo 24a capoverso 1.
II
1 L’allegato 82 è modificato.
2 Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 26 e 27 conformemente alla versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 3 agosto 2022 alle ore 18.003.
3 agosto 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |
(art. 14d cpv. 1 e 2)
Oro
Voce di tariffa | Designazione |
7108 | Oro (compreso l’oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere |
7112 91 | Cascami e rottami di oro, anche di placcati o doppiati di oro, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi |
ex 7118 90 | Monete di oro |
(art. 14d cpv. 3)
Prodotti in oro
Voce di tariffa | Designazione |
ex 7113 | Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi |
ex 7114 | Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi |