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AS 2022 436

Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 4 marzo 20221 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina è modificata come segue:

Inserire prima del titolo della sezione 3

Art. 14d Oro e prodotti in oro

1 Sono vietati l’acquisto di oro di cui all’allegato 26 originario della Federazione Russa che è stato importato dalla Federazione Russa dopo il 4 agosto 2022 nonché l’importazione, il transito e il trasporto di tale oro in e attraverso la Svizzera.

2 Sono vietati l’acquisto di oro di cui all’allegato 26 che è stato lavorato in un Paese terzo utilizzando oro di cui al capoverso 1 nonché l’importazione, il transito e il trasporto dell’oro così lavorato in e attraverso la Svizzera.

3 Sono vietati l’acquisto di prodotti in oro di cui all’allegato 27 originari della Federazione Russa che sono stati importati in Svizzera dalla Federazione Russa dopo il 4 agosto 2022 nonché l’importazione, il transito e il trasporto di tali prodotti in oro in e attraverso la Svizzera.

4 Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera nonché con la messa a disposizione, la fabbricazione, la riparazione o l’impiego di oro o dei prodotti in oro di cui ai capoversi 1–3.

5 I divieti di cui ai capoversi 1–3 non si applicano ai beni necessari a garantire l’esercizio delle funzioni delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera o dei suoi partner nella Federazione Russa oppure delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.

6 Il divieto di cui al capoverso 3 non si applica ai beni destinati a uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Svizzera o in uno Stato membro del SEE, a condizione che siano appartenenti a tali persone e non siano destinati alla vendita.

7 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 per l’importazione o il trasporto dalla Federazione Russa di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Federazione Russa.

Art. 15 cpv. 5 lett. g, 5bis, frase introduttiva, nonché 8–10

5 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per:

  • g. la prevenzione o la mitigazione di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente.

5bis La SECO può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati o la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche a una persona fisica o giuridica, un’impresa o un’organizzazione di cui all’allegato 8 per consentire la vendita e il trasferimento di diritti di proprietà a persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE fino al 31 dicembre 2022 o, se posteriore, entro sei mesi dalla data di inserimento della persona, dell’impresa o dell’organizzazione nell’allegato 8 , laddove:

8 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà dell’organizzazione menzionata nell’allegato 8 al numero SSID 175-56580, oppure mettere a sua disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per:

  • a. porre fine, al più tardi entro il 22 agosto 2023, alle operazioni, contratti o altri accordi, comprese le corrispondenti relazioni bancarie concluse con tale organizzazione prima del 4 agosto 2022; oppure

  • b. la vendita o il trasferimento fino al 13 novembre 2022 di diritti di proprietà direttamente o indirettamente detenuti da tale organizzazione a persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE.

9 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà delle organizzazioni menzionate nell’allegato 8 ai numeri SSID 175-48057, 175-48067, 175-48076, 175-54306, 175-54319, 175-54329, 175-54340 e 175-56580, oppure mettere a loro disposizione averi e risorse economiche dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i concimi.

10 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 4‒9.

Art. 24a cpv. 2 lett. a ed e–g

2 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:

  • a. alle transazioni necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di gas, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Federazione Russa, o attraverso la Federazione Russa, in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o in Albania, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, Kosovo o Serbia;

  • e. alle transazioni necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Federazione Russa o attraverso la Federazione Russa, a condizione che l’acquisto, l’importazione o il trasporto non sia vietato secondo gli articoli 12a o 12b;

  • f. alle transazioni necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, dispositivi medici e prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i concimi, a condizione che l’acquisto, l’importazione o il trasporto non sia vietato secondo la presente ordinanza;

  • g. alle transazioni necessarie per garantire l’accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali in Svizzera o in uno Stato membro del SEE o per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in Svizzera o in uno Stato membro del SEE.

Art. 33 Pubblicazione

I contenuti degli allegati 1, 2, 8‒15, 23 e 25 non sono pubblicati né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali né nella Raccolta sistematica del diritto federale.

Art. 35 cpv. 17 lett. b

17 L’articolo 24a capoverso 1 non si applica:

  • b. alle transazioni, compresa la vendita, necessarie per la liquidazione, entro il 31 dicembre 2022, di una joint venture o di un istituto giuridico affine costituiti prima del 26 marzo 2022 e a cui partecipa una banca, un’impresa o un’organizzazione di cui all’articolo 24a capoverso 1.

II

1 L’allegato 82 è modificato.

2 Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 26 e 27 conformemente alla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 3 agosto 2022 alle ore 18.003.

3 agosto 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

(art. 14d cpv. 1 e 2)

Oro

Voce di tariffa
doganale

Designazione

7108

Oro (compreso l’oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere

7112 91

Cascami e rottami di oro, anche di placcati o doppiati di oro, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi

ex 7118 90

Monete di oro

(art. 14d cpv. 3)

Prodotti in oro

Voce di tariffa
doganale

Designazione

ex 7113

Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi

ex 7114

Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi