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AS 2022 437

Ordinanza dell’UFCOM sugli impianti di telecomunicazione (OOIT)

Preambolo

L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM)

ordina:

I

L’ordinanza dell’UFCOM del 26 maggio 20161 sugli impianti di telecomunicazione è modificata come segue:

Art. 10b Disposizione transitoria relativa alla modifica del 21 luglio 2022

Gli impianti di radiocomunicazione che sono sottoposti ai requisiti essenziali supplementari di cui all’articolo 7 capoverso 3 lettere d–f OIT in combinato disposto con l’allegato 1 n. 7–9 e che non rispettano tali requisiti possono essere immessi in commercio fino al 31 luglio 2024.

II

1 L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

2 L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2022.

21 luglio 2022

Ufficio federale delle comunicazioni:

Bernard Maissen

(art. 1)

Requisiti essenziali supplementari applicabili di cui all’articolo 7 capoverso 3 OIT e impianti di radiocomunicazione ai quali essi si riferiscono

Impianti di radiocomunicazione

Requisiti essenziali supplementari applicabili

Riferimento/fonte

1

Impianti di radiocomunicazione sottoposti all’Accordo regionale del 18 aprile 2012 concernente il servizio di radiotelefono nelle vie di navigazione interna2

art. 7 cpv. 3 lett. g OIT

Decisione 2000/637/CE3

2

Impianti di radiocomunicazione marittimi che devono essere installati su navi marittime non sottoposte alla Convenzione internazionale del 1° novembre 19744 per la salvaguardia della vita umana in mare (convenzione SOLAS) per partecipare al sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM)

art. 7 cpv. 3 lett. g OIT

Decisione 2013/638/UE5

3

Impianti di ricerca in valanga che
operano sulla frequenza 457 kHz

art. 7 cpv. 3 lett. g OIT

Decisione 2001/148/CE6

4

Impianti di radiocomunicazione del sistema d’identificazione automatico (AIS) installati su imbarcazioni che non sottostanno alla convenzione SOLAS

art. 7 cpv. 3 lett. g OIT

Decisione 2005/53/CE7

5

Luci di localizzazione Cospas-Sarsat (406 MHz)

art. 7 cpv. 3 lett. g OIT

Decisione 2005/631/CE8

6

Telefoni cellulari con funzionalità informatiche avanzate

art. 7 cpv. 3 lett. g OIT

Regolamento delegato (UE) 2019/3209

7

Impianti di radiocomunicazione collegati direttamente o indirettamente a Internet.

Fanno eccezione:

  • – i dispositivi medici ai sensi dell’articolo 2 comma 1) del regolamento (UE) 2017/74510 comprendenti un impianto di radiocomunicazione;

  • – i dispositivi medico-diagnostici in vitro ai sensi dell’articolo 2 comma 2) del regolamento (UE) 2017/74611 comprendenti un impianto di radio­comunicazione.

art. 7 cpv. 3 lett. d OIT

Regolamento delegato (UE) 2022/3012

8

Gli impianti di radiocomunicazione seguenti se in grado di procedere al trattamento di dati personali:

art. 7 cpv. 3 lett. e OIT

Regolamento delegato (UE) 2022/3013

  • – impianti di radiocomunicazione collegati a Internet;

  • – impianti di radiocomunicazione ideati per il monitoraggio dei bambini o destinati esclusivamente a tale scopo;

  • – giocattoli secondo l’ordinanza del DFI del 15 agosto 201214 concernente la sicurezza dei giocattoli comprendenti un impianto di radiocomunicazione;

  • – impianti di radiocomunicazione ideati per o destinati, esclusivamente o meno, a essere indossati, allacciati o sospesi su:

    • – qualsiasi parte del corpo, compresi la testa, il collo, il torso, le braccia, le mani, le gambe e i piedi,

    • – qualsiasi abito indossato da esseri umani, compresi capi che coprono la testa, le mani e i piedi.

Fanno eccezione:

  • – i dispositivi medici secondo l’articolo 2 comma 1) del regolamento (UE) 2017/74515 comprendenti un impianto di radiocomunicazione;

  • – i dispositivi medico-diagnostici in vitro secondo l’articolo 2 comma 2) del regolamento (UE) 2017/74616 comprendenti un impianto di radiocomunicazione;

  • – gli impianti di radiocomunicazione per la sicurezza aerea secondo il regolamento (UE) 2018/113917;

  • – gli impianti di radiocomunicazione nei veicoli secondo l’ordinanza del 19 giugno 199518 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali;

  • – i sistemi di telepedaggio stradale secondo l’articolo 2 comma 10) della direttiva (UE) 2019/52019 comprendenti un impianto di radiocomunicazione.

9

Impianti di radiocomunicazione collegati a Internet che consentono di trasferire denaro, valore monetario o una valuta virtuale come definita all’articolo 2 lettera d) della direttiva (UE) 2019/71320

Fanno eccezione:

  • – i dispositivi medici secondo l’articolo 2 comma 1) del regolamento (UE) 2017/74521 comprendenti un impianto di radiocomunicazione;

  • – i dispositivi medico-diagnostici in vitro secondo l’articolo 2 comma 2) del regolamento (UE) 2017/74622 comprendenti un impianto di radio­comunicazione;

  • – gli impianti di radiocomunicazione per la sicurezza aerea secondo il regolamento (UE) 2018/113923;

  • – gli impianti di radiocomunicazione nei veicoli secondo l’ordinanza del 19 giugno 199524 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali;

  • – sistemi di telepedaggio stradale secondo l’articolo 2 comma 10) della direttiva (UE) 2019/52025 comprendenti un impianto di radiocomunicazione.

art. 7 cpv. 3 lett. f OIT

Regolamento delegato (UE) 2022/3026

(art. 2 cpv. 1)

Prescrizioni tecniche applicabili alle interfacce di cui all’articolo 3 capoverso 1 OIT27

N.

Titolo del documento

Edizione

...

RIR0302

Ponti radio punto a punto

29

...

RIR1012

Telematica dei trasporti e del traffico (TTT)

16

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