AS 2022 437
Ordinanza dell’UFCOM sugli impianti di telecomunicazione (OOIT)
Preambolo
L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM)
ordina:
I
L’ordinanza dell’UFCOM del 26 maggio 20161 sugli impianti di telecomunicazione è modificata come segue:
Art. 10b Disposizione transitoria relativa alla modifica del 21 luglio 2022
Gli impianti di radiocomunicazione che sono sottoposti ai requisiti essenziali supplementari di cui all’articolo 7 capoverso 3 lettere d–f OIT in combinato disposto con l’allegato 1 n. 7–9 e che non rispettano tali requisiti possono essere immessi in commercio fino al 31 luglio 2024.
II
1 L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.
2 L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2022.
21 luglio 2022 | Ufficio federale delle comunicazioni: Bernard Maissen |
(art. 1)
Requisiti essenziali supplementari applicabili di cui all’articolo 7 capoverso 3 OIT e impianti di radiocomunicazione ai quali essi si riferiscono
Impianti di radiocomunicazione | Requisiti essenziali supplementari applicabili | Riferimento/fonte | |
|---|---|---|---|
1 | Impianti di radiocomunicazione sottoposti all’Accordo regionale del 18 aprile 2012 concernente il servizio di radiotelefono nelle vie di navigazione interna2 | art. 7 cpv. 3 lett. g OIT | Decisione 2000/637/CE3 |
2 | Impianti di radiocomunicazione marittimi che devono essere installati su navi marittime non sottoposte alla Convenzione internazionale del 1° novembre 19744 per la salvaguardia della vita umana in mare (convenzione SOLAS) per partecipare al sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM) | art. 7 cpv. 3 lett. g OIT | Decisione 2013/638/UE5 |
3 | Impianti di ricerca in valanga che | art. 7 cpv. 3 lett. g OIT | Decisione 2001/148/CE6 |
4 | Impianti di radiocomunicazione del sistema d’identificazione automatico (AIS) installati su imbarcazioni che non sottostanno alla convenzione SOLAS | art. 7 cpv. 3 lett. g OIT | Decisione 2005/53/CE7 |
5 | Luci di localizzazione Cospas-Sarsat (406 MHz) | art. 7 cpv. 3 lett. g OIT | Decisione 2005/631/CE8 |
6 | Telefoni cellulari con funzionalità informatiche avanzate | art. 7 cpv. 3 lett. g OIT | Regolamento delegato (UE) 2019/3209 |
7 | Impianti di radiocomunicazione collegati direttamente o indirettamente a Internet. Fanno eccezione:
| art. 7 cpv. 3 lett. d OIT | Regolamento delegato (UE) 2022/3012 |
8 | Gli impianti di radiocomunicazione seguenti se in grado di procedere al trattamento di dati personali: | art. 7 cpv. 3 lett. e OIT | Regolamento delegato (UE) 2022/3013 |
Fanno eccezione:
| |||
9 | Impianti di radiocomunicazione collegati a Internet che consentono di trasferire denaro, valore monetario o una valuta virtuale come definita all’articolo 2 lettera d) della direttiva (UE) 2019/71320 Fanno eccezione:
| art. 7 cpv. 3 lett. f OIT | Regolamento delegato (UE) 2022/3026 |
(art. 2 cpv. 1)
Prescrizioni tecniche applicabili alle interfacce di cui all’articolo 3 capoverso 1 OIT27
N. | Titolo del documento | Edizione |
|---|---|---|
... | ||
RIR0302 | Ponti radio punto a punto | 29 |
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RIR1012 | Telematica dei trasporti e del traffico (TTT) | 16 |
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