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AS 2022 45

Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare, emendate dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, dal Protocollo del 16 novembre 1982 e dal Protocollo del 12 febbraio 2004

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare, emendate dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, dal Protocollo del 16 novembre 1982 e dal Protocollo del 12 febbraio 20041

Conclusa a Bruxelles il 31 gennaio 1963 Approvata dall’Assemblea federale il 13 giugno 20082 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera l’11 marzo 2009 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2022

Testo originale

I governi della Repubblica Federale di Germania, del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, del Regno di Spagna, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica Francese, della Repubblica Italiana, del Regno di Norvegia, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Svezia e della Confederazione Svizzera,3 parti contraenti alla Convenzione del 29 luglio 19604 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare, conclusa nell’ambito dell’Organizzazione europea di cooperazione economica divenuta Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, emendata dal Protocollo addizionale concluso a Parigi il 28 gennaio 1964, dal Protocollo concluso a Parigi il 16 novembre 1982 e dal Protocollo concluso a Parigi il 12 febbraio 2004 (in seguito denominata «Convenzione di Parigi»);

RS 0.732.440 1. Testo consolidato ufficioso della Convenzione complementare di Bruxelles che incorpora le disposizioni dei tre Protocolli emendativi summenzionati. 2 RU 2022 42 3 La designazione degli Stati firmatari è quella figurante nel Protocollo del 12 febbraio 2004. Notare che la Repubblica austriaca e il Granducato del Lussemburgo hanno firmato la Convenzione di Parigi e il suo Protocollo addizionale del 1964 nonché il Protocollo del 1982 ma non hanno ratificato tali strumenti. Essi non hanno inoltre firmato il Protocollo del 12 febbraio 2004. La Repubblica di Slovenia ha aderito alla Convenzione di Bruxelles, emendata dal Protocollo addizionale del 1964 e dal Protocollo del 1982 con effetto dal 5 giugno 2003; essa ha firmato il Protocollo del 12 febbraio 2004. 4 RS 0.732.44

2021-1313 RU 2022 45

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desiderosi di completare le misure previste nella presente Convenzione, al fine di aumentare i mezzi per il risarcimento dei danni risultanti dall’impiego dell’energia nucleare a scopi pacifici, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Il regime complementare a quello della Convenzione di Parigi, istituito dalla presente Convenzione, è soggetto alle disposizioni della Convenzione di Parigi, nonché alle norme seguenti.

Art. 2 a) Il regime della presente Convenzione si applica ai danni nucleari la cui responsabilità incombe, in forza della Convenzione di Parigi, all’esercente di un impianto nucleare per usi pacifici, situato sul territorio di una Parte con- traente della presente Convenzione (nel seguito denominata «Parte con- traente») e che sono subiti: i) sul territorio di una Parte contraente; o ii) nelle zone marittime situate al di là del mare territoriale di una Parte con- traente o al di sopra di tali zone:

1. a bordo di una nave, o da una nave che inalbera la bandiera di una

Parte contraente o a bordo di un’aeronave, o da un’aeronave im- matricolata sul territorio di una Parte contraente, oppure in o da un’isola artificiale, impianto o costruzione sotto la giurisdizione di una Parte contraente, oppure

2. da un cittadino di una Parte contraente,

escluso il danno subito nel mare territoriale di uno Stato non Contraente o sovrastante lo stesso; oppure iii) nella zona economica esclusiva di una Parte contraente o sovrastante alla zona stessa o sulla piattaforma continentale di una Parte contraente, in connessione con lo sfruttamento o l’esplorazione delle risorse natu- rali di quella zona economica esclusiva o piattaforma continentale, a condizione che i tribunali della Parte contraente siano competenti in base alla Convenzione di Parigi. b) Ogni Firmatario o Governo aderente può, al momento della firma della presente Convenzione o dell’adesione a quest’ultima, o al momento del de- posito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, dichiarare che, ai fini dell’applicazione del paragrafo (a)(ii) 2 di cui sopra, le persone fisiche o alcune categorie fra queste persone, che in base alla legisla- zione nazionale sono considerate come residenti abituali sul suo territorio, sono assimilate ai propri cittadini.

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c) Ai sensi del presente articolo, «cittadino di una Parte contraente» include una Parte contraente o qualsiasi sua suddivisione politica, o qualsiasi persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, nonché qualsiasi ente pubblico o privato avente o meno una personalità giuridica, che siano stabiliti sul terri- torio di una Parte contraente.

Art. 3 a) Alle condizioni stabilite dalla presente Convenzione, le Parti contraenti s’impegnano affinché il risarcimento dei danni nucleari di cui all’articolo 2 sia effettuato a concorrenza dell’ammontare di 1 500 milioni di euro per inci- dente nucleare, fatta salva l’applicazione dell’articolo 12bis. b) Tale risarcimento è effettuato come segue: i) fino a concorrenza di un ammontare almeno pari a 700 milioni di euro stabilito a tal fine dalla legislazione della Parte contraente sul cui ter- ritorio è ubicato l’impianto nucleare dell’esercente responsabile, per mezzo di fondi provenienti da un’assicurazione o da altra garanzia fi- nanziaria o da fondi pubblici stanziati in conformità all’articolo 10(c) della Convenzione di Parigi, tali fondi essendo ripartiti fino a concorrenza di 700 milioni di euro in conformità alla Convenzione di Parigi; ii) a partire dall’ammontare di cui al paragrafo (b)(i) precedente e sino a

1 200 milioni di euro, per mezzo di fondi pubblici da stanziare ad opera

della Parte contraente sul cui territorio è situato l’impianto nucleare dell’esercente responsabile; iii) a partire da 1 200 milioni di euro e sino a 1 500 milioni di euro, per mezzo di fondi pubblici che dovranno essere stanziati dalle Parti contraenti se- condo la chiave di ripartizione prevista all’articolo 12, tale ammontare essendo suscettibile di aumento in conformità al meccanismo previsto all’articolo 12bis. c) A tal fine, ciascuna Parte contraente deve: i) prevedere nella sua legislazione che la responsabilità dell’esercente non è inferiore all’ammontare indicato al paragrafo (a) precedente e di- sporre che questa responsabilità sia coperta dall’insieme dei fondi di cui al paragrafo (b) precedente; ovvero ii) prevedere nella sua legislazione che la responsabilità dell’esercente è stabilita ad un livello almeno uguale a quello fissato in conformità al pre- cedente paragrafo (b)(i) o all’articolo 7(b) della Convenzione di Parigi, e disporre che al di là di questo ammontare, e fino all’ammontare indicato al precedente paragrafo (a), i fondi pubblici di cui ai paragrafi (b)(i), (ii), e (iii) precedenti siano resi disponibili a titolo diverso da copertura della responsabilità dell’esercente; tuttavia non devono essere pregiudicate le norme sostanziali e procedurali stabilite dalla presente Convenzione. d) I crediti che derivano dall’obbligo per l’esercente di risarcire il danno o di pagare interessi e spese per mezzo dei fondi stanziati in conformità ai para- grafi b(ii) e (iii) e (g) del presente articolo, sono esigibili nei confronti di

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quest’ultimo solo nella misura in cui tali fondi sono effettivamente resi dispo- nibili. e) Se uno Stato si avvale della facoltà prevista dall’articolo 21(c) della Convenzione di Parigi, esso può divenire Parte contraente della presente Convenzione solo se garantisce la disponibilità di fondi per coprire la differenza tra l’ammontare di cui l’esercente è responsabile e 700 milioni di euro. f) Le Parti contraenti s’impegnano a non avvalersi, nell’attuazione della presente Convenzione, della facoltà prevista all’articolo 15(b) della Convenzione di Parigi di applicare condizioni particolari, diverse da quelle previste dalla pre- sente Convenzione, per il risarcimento di danni nucleari con i fondi di cui al paragrafo (a) del presente articolo. g) Gli interessi e le spese di cui all’articolo 7(h) della Convenzione di Parigi pos- sono essere pagati in aggiunta agli importi indicati al paragrafo (b) di cui sopra. Qualora essi siano concessi a titolo di un risarcimento pagabile av- valendosi dei fondi menzionati: i) al paragrafo (b)(i) di cui sopra, essi sono a carico dell’esercente respon- sabile; ii) al paragrafo (b)(ii) di cui sopra, essi sono a carico della Parte contraente sul cui territorio l’impianto nucleare di tale esercente è ubicato, nei limiti dei fondi resi disponibili da tale Parte contraente; iii) al paragrafo (b)(iii) di cui sopra, essi sono a carico dell’insieme delle Parti contraenti. h) Gli importi menzionati nella presente Convenzione sono convertiti nella mo- neta nazionale della Parte contraente i cui tribunali sono competenti, secondo il valore di tale moneta alla data dell’incidente, a meno che un’altra data sia stabilita di comune accordo, per un determinato incidente, dalle Parti con- traenti.

Art. 4 (soppresso)5

Art. 5 Qualora l’esercente responsabile abbia un diritto di rivalsa in conformità all’arti- colo 6(f) della Convenzione di Parigi, le Parti contraenti della presente Convenzione hanno lo stesso diritto nella misura in cui sono stati resi disponibili fondi pubblici ai sensi dell’articolo 3(b) e (g).

Art. 6 Per il calcolo dei fondi pubblici da rendere disponibili in virtù della presente Conven- zione, si considerano solo i diritti a risarcimento esercitati in ragione di un decesso o di danni causati alle persone entro un termine di trent’anni a decorrere dall’incidente

5 L’articolo 4 è stato soppresso dal Protocollo del 12 febbraio 2004.

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nucleare, e in ragione di ogni altro danno nucleare, entro un termine di dieci anni a decorrere dall’incidente nucleare. Peraltro, tali termini sono prorogati nei casi ed alle condizioni stabilite all’articolo 8(e) della Convenzione di Parigi. Saranno prese in considerazione anche le richieste presentate dopo la scadenza di questi termini, alle condizioni previste all’articolo 8 (f) della Convenzione di Parigi.

Art. 7 Quando una Parte contraente si avvale della facoltà prevista all’articolo 8(d) della Convenzione di Parigi, il termine ivi fissato rappresenta un termine di prescrizione di almeno tre anni a decorrere o dal momento in cui la persona lesa ha avuto conoscenza del danno e dell’esercente responsabile, o dal momento in cui detta persona sarebbe ragionevolmente dovuta venirne a conoscenza.

Art. 8 Ogni persona avente diritto a beneficiare delle disposizioni della presente Conven- zione ha diritto al risarcimento integrale del danno nucleare subito, in conformità alle disposizioni previste dal diritto nazionale, a condizione che ove l’entità del danno superi o sia suscettibile di superare 1500 milioni di euro, una Parte contraente possa stabilire criteri equitativi per distribuire l’ammontare del risarcimento reso disponibile ai sensi della presente Convenzione. Tali criteri saranno applicati a prescindere dall’origine dei fondi e, fatte salve le disposizioni dell’articolo 2, senza alcuna discri- minazione dovuta a nazionalità, domicilio o residenza della persona che ha subito il danno.

Art. 9 a) Il regime di erogazione dei fondi pubblici resi disponibili in virtù della pre- sente Convenzione è quello della Parte contraente i cui tribunali hanno com- petenza. b) Ciascuna Parte contraente prende i provvedimenti necessari affinché le per- sone che abbiano subito un danno nucleare possano far valere i loro diritti al risarcimento, senza dover avviare procedure separate a seconda dell’origine dei fondi destinati a tale risarcimento. c) Una Parte contraente è tenuta a stanziare i fondi di cui all’articolo 3(b)(iii), a decorrere dal momento in cui l’ammontare del risarcimento ai sensi della pre- sente Convenzione raggiunge il totale dei limiti finanziari di cui all’articolo 3(b)(i) e (ii), a prescindere dal fatto che i fondi a carico dell’esercente riman- gano disponibili o che la responsabilità dell’esercente non sia limitata nel suo ammontare.

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Art. 10 a) La Parte contraente i cui tribunali sono competenti, deve informare le altre Parti contraenti circa la sopravvenienza e le circostanze di un incidente nu- cleare nel momento in cui risulta che i danni nucleari causati da tale incidente superano o sono suscettibili di superare il totale dei limiti finanziari di cui all’articolo 3(b)(i) e (ii). Le Parti contraenti adottano immediatamente tutte le disposizioni necessarie per regolare le modalità delle loro relazioni a tale ri- guardo. b) Solo la Parte contraente i cui tribunali sono competenti può chiedere alle altre Parti contraenti di rendere disponibili i fondi pubblici di cui all’artico- lo 3(b)(iii) e (g), ed ha esclusiva competenza all’erogazione di tali fondi. c) Questa Parte contraente esercita, se del caso, il diritto di ricorso di cui all’ar- ticolo 5 per conto delle altre Parti contraenti che hanno reso disponibili fondi pubblici a titolo dell’articolo 3(b)(iii) e (g). d) Le transazioni intervenute in conformità alle condizioni stabilite dalla legisla- zione nazionale per quanto riguarda il risarcimento di danni nucleari effettuato con i fondi pubblici di cui all’articolo 3(b)(ii) e (iii), saranno riconosciute dalle altre Parti contraenti, e le sentenze pronunciate dai tribunali competenti ri- guardo a detto risarcimento diverranno esecutive sul territorio delle altre Parti contraenti in conformità alle disposizioni dell’articolo 13(i) della Conven- zione di Parigi.

Art. 11 a) Se i tribunali competenti dipendono da una Parte contraente diversa da quella sul cui territorio è situato l’impianto nucleare dell’esercente responsabile, i fondi pubblici di cui all’articolo 3(b)(ii) e (g) sono resi disponibili dalla prima di queste Parti. La Parte contraente sul cui territorio si trova l’impianto nu- cleare dell’esercente responsabile rimborsa all’altra Parte le somme versate. Queste due Parti contraenti determinano di comune accordo le modalità del rimborso. b) Laddove più Parti contraenti siano tenute a rendere disponibili fondi pubblici in conformità all’articolo 3(b)(ii) e (g), si applicano mutatis mutandis le di- sposizioni del paragrafo (a). Nell’effettuare il rimborso, si tiene conto della misura in cui ciascun esercente ha contribuito all’incidente nucleare. c) Nell’adottare qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministra- tiva posteriormente all’incidente nucleare e relativa alla natura, alla forma ed alla portata del risarcimento, nonché alle modalità di stanziamento dei fondi pubblici di cui all’articolo 3(b)(ii) e (g), e, se del caso, ai criteri di ripartizione di tali fondi, la Parte contraente i cui tribunali sono competenti consulta la Parte contraente sul cui territorio è situato l’impianto nucleare dell’esercente responsabile. Essa inoltre adotta tutti i provvedimenti necessari per consentire a quest’ultima di intervenire nei procedimenti e di partecipare alle transazioni concernenti il risarcimento.

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Art. 12 a) La chiave di ripartizione in base alla quale le Parti contraenti rendono dispo- nibili i fondi pubblici di cui all’articolo 3(b)(iii) è calcolata: i) fino a concorrenza del 35 per cento, sulla base del rapporto esistente tra, da un lato, il prodotto interno lordo ai prezzi correnti di ciascuna Parte contraente e, d’altro lato, il totale dei prodotti interni lordi ai prezzi cor- renti di tutte le Parti contraenti, come risultano dalle statistiche ufficiali pubblicate dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Eco- nomico per l’anno che precede quello in cui l’incidente nucleare è avve- nuto; ii) fino a concorrenza del 65 per cento, sulla base del rapporto esistente tra, da un lato, la potenza termica dei reattori situati sul territorio di ciascuna Parte contraente e, d’altro lato, la potenza termica totale dei reattori si- tuati sull’insieme dei territori delle Parti contraenti. Questo calcolo sarà effettuato sulla base della potenza termica dei reattori che, alla data dell’incidente, figurano nelle liste previste dall’articolo 13. Tuttavia, ai fini del calcolo, si terrà conto di un reattore solo a decorrere dalla data in cui esso avrà per la prima volta raggiunto la criticità; mentre non sarà più tenuto conto di un reattore ai fini del calcolo quando tutto il combustibile nucleare è stato definitivamente ritirato dal nucleo del reattore ed è stato immagazzinato in modo sicuro in conformità a procedure approvate. b) Ai sensi della presente Convenzione, per «potenza termica» s’intende: i) prima del rilascio della definitiva licenza di esercizio, la potenza termica prevista; ii) dopo questo rilascio, la potenza termica autorizzata dalle autorità nazio- nali competenti.

a) Nel caso di adesione alla presente Convenzione, l’ammontare di cui all’arti- colo 3(b)(iii) è incrementato in ragione del: i) 35 per cento di un importo calcolato applicando al suddetto ammontare il rapporto tra, da un lato, il prodotto interno lordo ai prezzi correnti della Parte che aderisce e, d’altro lato, il totale dei prodotti interni lordi ai prezzi correnti di tutte le Parti contraenti, ad eccezione di quello della Parte che aderisce; ii) 65 per cento di un importo calcolato applicando al suddetto ammontare il rapporto tra, da un lato, la potenza termica dei reattori situati sul terri- torio della Parte che aderisce, e d’altro lato, la potenza termica totale dei reattori situati sull’insieme dei territori delle Parti contraenti, ad ecce- zione di quella della Parte che aderisce. b) L’ammontare in tal modo incrementato di cui al paragrafo (a) sarà arrotondato all’importo superiore più vicino espresso in migliaia di euro.

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c) Il prodotto interno lordo della Parte che aderisce sarà determinato in base alle statistiche ufficiali pubblicate dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico per l’anno che precede quello in cui l’adesione è entrata in vigore. d) La potenza termica della Parte che aderisce sarà determinata sulla base della lista degli impianti nucleari che quest’ultima ha trasmesso al Governo belga in conformità all’articolo 13(b). Tuttavia, ai fini del calcolo dei contributi ai sensi del paragrafo (a)(ii) di cui sopra, si terrà conto di un reattore solo a decorrere dalla data in cui esso avrà per la prima volta raggiunta la criticità, mentre non sarà tenuto più conto di un reattore quando tutto il combustibile nucleare è stato definitivamente ritirato dal nucleo del reattore ed è stato im- magazzinato in modo sicuro in conformità a procedure approvate.

Art. 13 a) Ciascuna Parte contraente deve provvedere a che siano inclusi in una lista tutti gli impianti nucleari per usi pacifici situati sul suo territorio, che corrispon- dono alle definizioni dell’articolo 1 della Convenzione di Parigi. b) A tal fine, ciascun Firmatario o Governo che aderisce alla presente Conven- zione, comunica al Governo belga, al momento del deposito dei suoi strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, una rilevazione par- ticolareggiata di tali impianti. c) Detta distinta contiene: i) per gli impianti non ancora ultimati, l’indicazione della data in cui si pre- vede possa sorgere il rischio di un incidente nucleare; ii) inoltre, per i reattori, l’indicazione della data in cui si prevede che essi raggiungeranno per la prima volta la criticità e l’indicazione della loro potenza termica. d) Ciascuna Parte contraente comunica altresì al Governo belga la data esatta dell’esistenza del rischio di incidente nucleare e, per i reattori, quella in cui hanno raggiunto per la prima volta la criticità. e) Ciascuna Parte contraente comunica al Governo belga le modifiche da appor- tare all’elenco. Qualora la variazione consista nell’aggiunta di un impianto nucleare, la comunicazione deve essere fatta almeno tre mesi prima della data in cui si prevede possa sorgere il rischio di un incidente nucleare. f) Se una Parte contraente ritiene che la rilevazione o una modifica da apportare alla lista, comunicata da un’altra Parte contraente, non è conforme alle dispo- sizioni del presente articolo, essa potrà sollevare obiezioni al riguardo solo indirizzandole al Governo belga entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto una notifica in conformità al paragrafo (h) seguente. g) Se una Parte contraente ritiene che una delle comunicazioni prescritte dal pre- sente articolo non sia stata fatta entro il termine dovuto essa può sollevare obiezioni soltanto comunicandole al Governo belga entro un termine di tre

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mesi a decorrere dalla data in cui è venuta a conoscenza dei fatti che, a suo avviso, avrebbero dovuto formare oggetto di comunicazione. h) Il Governo belga notificherà, non appena possibile, ad ogni Parte contraente le comunicazioni e le obiezioni da esso ricevute in conformità del presente articolo. i) L’insieme delle rilevazioni e delle modifiche di cui ai paragrafi (b), (c), (d) ed (e) precedenti, costituisce la lista prevista dal presente articolo, rimanendo in- teso che le obiezioni presentate ai sensi dei paragrafi (f) e (g) precedenti hanno effetto retroattivo a decorrere dal giorno in cui sono state formulate, sempre che tali obiezioni siano circostanziate. j) Il Governo belga trasmette alle Parti contraenti, a loro richiesta, l’elenco ag- giornato comprendente gli impianti nucleari soggetti al regime della presente Convenzione e i dati ad essi relativi raccolti a norma del presente articolo.

Art. 14 a) Purché la presente Convenzione non disponga diversamente, ciascuna Parte contraente può esercitare le competenze che le sono attribuite dalla Conven- zione di Parigi, e tutte le disposizioni in tal modo adottate sono opponibili nei confronti delle altre Parti contraenti per quanto riguarda lo stanziamento dei fondi pubblici di cui all’articolo 3(b)(ii) e (iii). b) Le disposizioni adottate da una Parte contraente in conformità all’articolo 2(b) della Convenzione di Parigi per lo stanziamento dei fondi pubblici di cui all’articolo 3(b)(ii) e (iii) sono opponibili ad un’altra Parte contraente solo se questa vi ha dato il suo consenso. c) La presente Convenzione non vieta ad un’altra Parte contraente di adottare disposizioni fuori dell’ambito della Convenzione di Parigi e della presente Convenzione, fermo restando tuttavia che tali disposizioni non dovranno com- portare obblighi supplementari per le altre Parti contraenti, qualora siano in causa i fondi pubblici di tali Parti. d) Se tutte le Parti contraenti della presente Convenzione ratificano, accettano, approvano o aderiscono ad un altro accordo internazionale relativo al risarci- mento complementare di danni nucleari, una Parte contraente della presente Convenzione potrà utilizzare i fondi da stanziare in conformità all’artico- lo 3(b)(iii) della presente Convenzione per soddisfare all’obbligo che po- trebbe incomberle, ai sensi di tale altro accordo internazionale, al fine di for- nire un risarcimento complementare dei danni nucleari per mezzo di fondi pubblici.

Art. 15 a) Ogni Parte contraente può concludere con uno Stato che non è Parte della presente Convenzione un accordo per il risarcimento con fondi pubblici dei danni causati da un incidente nucleare. Ogni Parte contraente che si propone

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di concludere tale accordo deve comunicare il suo intento alle altre Parti con- traenti. Gli accordi conclusi devono essere notificati al Governo belga. b) Se le condizioni di risarcimento risultanti da tale accordo non sono più favo- revoli di quelle risultanti dalle disposizioni adottate per l’applicazione della Convenzione di Parigi e della presente Convenzione ad opera della Parte con- traente in questione, l’ammontare dei danni indennizzabili in forza di un tale accordo e causati da un incidente nucleare coperto dalla presente Conven- zione, potrà essere considerato, ai fini della clausola di cui all’articolo 8, seconda frase, per il calcolo dell’ammontare totale dei danni causati da questo incidente. c) In nessun caso, le disposizioni dei paragrafi (a) e (b) di cui sopra possono pregiudicare gli obblighi che incombono, ai sensi dell’articolo 3(b)(ii) e (iii), alle Parti contraenti che non abbiano dato il loro consenso all’accordo.

Art. 16 a) Le Parti contraenti si consulteranno su tutti i problemi di comune interesse sollevati dall’applicazione della presente Convenzione, della Convenzione di Parigi e, in particolare, degli articoli 2 e 22(c) di quest’ultima. b) Esse si consulteranno sull’opportunità di procedere alla revisione della pre- sente Convenzione al termine di un periodo di cinque anni dopo la data della sua entrata in vigore e, a richiesta di una Parte contraente, in qualsiasi altro momento.

Art. 17 a) Nel caso di una controversia fra due o più Parti contraenti, relativa all’inter- pretazione o all’applicazione della presente Convenzione, le parti interessate si consulteranno in vista di dirimere tale controversia per via negoziale o per mezzo di altre transazioni. b) Se una controversia di cui al paragrafo (a) non è risolta nei sei mesi successivi alla data in cui tale controversia è stata constatata da una delle parti interessate, le Parti contraenti si riuniranno per assistere le parti interessate nel raggiungi- mento di una conciliazione amichevole. c) Se la controversia non si risolve nei tre mesi successivi alla data in cui le Parti contraenti si sono riunite in conformità al paragrafo (b), tale controversia, su richiesta di una o dell’altra fra le parti interessate, sarà sottoposta al Tribunale Europeo per l’Energia Nucleare istituito dalla Convenzione del 20 dicembre

19576 per l’istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell’energia nu-

cleare.

6 RS 0.732.021

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d) Quando un incidente nucleare dà luogo ad una controversia fra due o più Parti contraenti per quanto riguarda l’interpretazione o l’applicazione della Con- venzione di Parigi e della presente Convenzione, per risolvere tale controver- sia si adotta la procedura prevista all’articolo 17 della Convenzione di Parigi.

Art. 18 a) Riserve vertenti su una o più disposizioni della presente Convenzione possono essere formulate in qualsiasi momento prima della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione della presente Convenzione, se i termini delle riserve sono stati espressamente accettati da tutti i Firmatari, oppure al momento sia dell’adesione, sia dell’applicazione delle disposizioni degli articoli 21 e 24, se i termini di dette riserve sono stati espressamente accettati dai Firmatari e dai Governi aderenti alla presente Convenzione. b) L’accettazione di un Firmatario non è richiesta se quest’ultimo non ha esso stesso ratificato, accettato o approvato la presente Convenzione entro un ter- mine di dodici mesi a decorrere dalla data in cui la notifica della riserva gli è stata comunicata dal Governo belga in conformità all’articolo 25. c) Ogni riserva accettata in conformità alle disposizioni del precedente paragrafo (a) può essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al Governo belga.

Art. 19 Uno Stato può divenire o rimanere Parte contraente della presente Convenzione sol- tanto se sia Parte contraente della Convenzione di Parigi.

Art. 20 a) L’Allegato alla presente Convenzione ne costituisce parte integrante. b) La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approva- zione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Governo belga. c) La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito del sesto strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione. d) Per ogni Firmatario il quale ratifichi, accetti o approvi la presente Conven- zione dopo il deposito del sesto strumento di ratifica, di accettazione o di ap- provazione, quest’ultima entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Art. 21 Le modifiche alla presente Convenzione sono adottate di comune accordo fra le Parti contraenti. Esse entrano in vigore alla data in cui tutte le Parti contraenti le avranno ratificate, accettate o approvate.

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Art. 22 a) Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione ogni Parte contraente della Convenzione di Parigi che non abbia firmato la presente Convenzione può chiedere di aderirvi, mediante notifica indirizzata al Governo belga. b) L’adesione è subordinata all’assenso unanime delle Parti contraenti. c) In seguito a tale assenso, la Parte contraente della Convenzione di Parigi che intende aderire deposita il suo strumento di adesione presso il Governo belga. d) L’adesione avrà effetto al termine di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione.

Art. 23 a) La presente Convenzione rimane in vigore fino alla scadenza della Conven- zione di Parigi. b) Ogni Parte contraente potrà porre fine, per quanto la riguarda, all’applicazione della presente Convenzione al termine del periodo di dieci anni stabilito dall’articolo 22(a) della Convenzione di Parigi, dando a tal fine un preavviso di un anno mediante notifica al Governo belga. Entro sei mesi successivi alla notifica di tale preavviso, ciascuna Parte contraente potrà porre termine, per quanto la riguarda, alla presente Convenzione, alla data in cui questa cesserà di avere effetto per la Parte contraente che abbia effettuato la prima notifica. c) La scadenza della presente Convenzione o il recesso di una delle Parti con- traenti non pone termine agli obblighi assunti in virtù della presente Conven- zione per il risarcimento dei danni causati da un incidente nucleare avvenuto prima della data di detta scadenza o recesso. d) Le Parti contraenti si consulteranno al momento opportuno sui provvedimenti da adottare, dopo la scadenza della presente Convenzione o dopo il recesso di una o più Parti contraenti, affinché siano risarciti in misura analoga a quella stabilita dalla presente Convenzione i danni causati da incidenti avvenuti dopo detta scadenza o recesso e la responsabilità dei quali gravi sull’esercente di un impianto nucleare entrato in funzione prima di tale data sui territori delle Parti contraenti.

Art. 24 a) La presente Convenzione si applica ai territori metropolitani delle Parti con- traenti. b) Qualsiasi Parte contraente che desideri estendere l’applicazione della presente Convenzione ad uno o più dei territori ai quali, conformemente all’articolo 23 della Convenzione di Parigi, essa abbia dichiarato di voler estendere quest’ul- tima, ne trasmette domanda al Governo belga.

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c) L’estensione della presente Convenzione a tali territori è subordinata all’ac- cordo unanime delle Parti contraenti. d) In seguito a tale accordo, la Parte contraente interessata trasmette al Governo belga una dichiarazione che avrà effetto dal giorno dell’avvenuta ricezione. e) Tale dichiarazione può, per quanto riguarda i territori in essa designati, essere revocata dalla Parte contraente interessata mediante preavviso di un anno da notificarsi al Governo belga. f) Qualora la Convenzione di Parigi cessi di essere applicabile ad uno dei terri- tori di cui al precedente paragrafo, cesserà per esso anche l’applicazione della presente Convenzione.

Art. 25 Il Governo belga notifica a tutti i Firmatari ed ai Governi che hanno aderito alla Con- venzione, la ricezione degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di adesione o di recesso e di tutte le altre notifiche che avrà ricevuto. Esso notifica altresì la data di entrata in vigore della presente Convenzione, il testo di ogni modifica adot- tata, la data di entrata in vigore di tali modifiche, le riserve formulate in conformità all’articolo 18, nonché ogni aumento del risarcimento disponibile ai sensi dell’articolo 3(a) in applicazione dell’articolo 12bis.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto le loro firme in calce alla presente Convenzione.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1963, in italiano, francese, inglese, olandese, spagnolo e tedesco, i sei testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso il Governo belga che ne comunicherà copia certificata conforme a tutti gli altri Stati firmatari ed aderenti alla presente Convenzione.

(Seguono le firme)

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Allegato

alla Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, dal Protocollo del 16 novembre 1982 e dal Protocollo del 12 febbraio 2004

I Governi delle Parti contraenti dichiarano che il risarcimento dei danni nucleari causati da un incidente nucleare che non sono coperti dalla Convenzione Complementare per il solo fatto che l’impianto nucleare in oggetto, in ragione della sua utilizzazione, non è incluso nella lista di cui all’articolo 13 della Convenzione Complementare (ivi compreso il caso in cui tale impianto, non incluso nella lista, sia considerato da uno o più Governi, ma non da tutti, come non coperto dalla Convenzione di Parigi): – è effettuato senza alcuna discriminazione fra i cittadini delle Parti contraenti della Convenzione Complementare; – non è limitato ad un importo inferiore a 1 500 milioni di euro. Inoltre questi Governi si adopereranno affinché le regole per il risarcimento delle vit- time di tali incidenti siano, ove già non lo fossero, le più simili possibili a quelle pre- viste per gli incidenti nucleari accaduti in relazione ad impianti nucleari coperti dalla Convenzione Complementare.

II a) Fra le Parti del presente Protocollo, le disposizioni di detto Protocollo sono parte integrante della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare, come emendata dal Protocollo addizionale del 28 gen- naio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982 (di seguito denominata «la Convenzione»), che sarà denominata «Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla convenzione di Parigi del 29 luglio 1960, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, dal Protocollo del 16 novembre

1982 e dal Protocollo del 12 febbraio 2004».

b) Il presente Protocollo sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente Proto- collo saranno depositati presso il Governo belga. c) I Firmatari del presente Protocollo che hanno già ratificato la Convenzione o che vi hanno aderito esprimono la loro intenzione di ratificare, accettare o approvare al più presto il presente Protocollo. Gli altri Firmatari del presente Protocollo s’impegnano a ratificarlo, accettarlo o approvarlo contestualmente alla loro ratifica della Convenzione.

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d) Il presente Protocollo sarà aperto all’adesione in conformità alle disposizioni dell’articolo 22 della Convenzione. Nessuna adesione alla Convenzione sarà ricevuta se non è accompagnata da un’adesione al presente Protocollo. e) Il Protocollo entrerà in vigore in conformità alle disposizioni dell’articolo 21 della Convenzione. f) Il Governo belga comunicherà a tutti i Firmatari nonché ai Governi aderenti, la ricezione degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

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Campi di applicazione dell’11 gennaio 2022: Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare e Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Belgio 20 agosto 1985 20 novembre 1985 Danimarca a 4 settembre 1974 4 dicembre 1974 Groenlandia 4 settembre 1974 4 dicembre 1974 Finlandia* 14 gennaio 1977 A 14 aprile 1977 Francia 30 marzo 1966 4 dicembre 1974 Germania* 1° ottobre 1975 1° gennaio 1976 Italia 3 febbraio 1976 3 maggio 1976 Norvegia* 9 luglio 1973 4 dicembre 1974 Paesi Bassi* 28 settembre 1979 28 dicembre 1979 Regno Unito 24 marzo 1966 4 dicembre 1974 Guernsey 8 aprile 1982 8 aprile 1982 Isola di Man 24 novembre 1978 24 novembre 1978 Jersey 9 maggio 1983 9 maggio 1983 Slovenia 5 marzo 2003 A 5 giugno 2003 Spagna 27 luglio 1966 4 dicembre 1974 Svezia 3 aprile 1968 4 dicembre 1974 Svizzera 11 marzo 2009 1° gennaio 2022 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi in francese ed in inglese si possono consultare sul sito internet del Governo belga: http://diplomatie.belgium.be/fr/traites o richiedere alla Direzione del diritto interna- zionale pubblico (DDIP), Sezione dei trattati internazionali, 3003 Berna. a La Convenzione complementare e il Protocollo addizionale non si applicano alle Isole Faeröer.

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Protocollo di modifica del 16 novembre 1982 della Convenzione complementare del 31 gennaio 1963 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Belgio 20 agosto 1985 1° agosto 1991 Danimarca a 10 maggio 1989 1° agosto 1991 Finlandia 15 gennaio 1990 1° agosto 1991 Francia 11 luglio 1990 1° agosto 1991 Germania 25 settembre 1985 1° agosto 1991 Italia 14 giugno 1985 1° agosto 1991 Norvegia 13 maggio 1986 1° agosto 1991 Paesi Bassi 1° agosto 1991 1° agosto 1991 Regno Unito 8 agosto 1985 1° agosto 1991 Guernsey 25 marzo 1986 1° agosto 1991 Isola di Man 18 novembre 1987 1° agosto 1991 Jersey 26 febbraio 1988 1° agosto 1991 Slovenia 5 marzo 2003 A 5 giugno 2003 Spagna 29 settembre 1988 1° agosto 1991 Svezia 22 marzo 1983 1° agosto 1991 Svizzera 11 marzo 2009 1° gennaio 2022 a Il Protocollo non si applica alle Isole Faeröer.

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Protocollo di modifica del 12 febbraio 2004 della Convenzione complementare del 31 gennaio 1963 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore

Belgio a 1° gennaio 2022 1° gennaio 2022 Danimarca a b 1° gennaio 2022 1° gennaio 2022 Finlandia a 1° gennaio 2022 1° gennaio 2022 Francia a 1° gennaio 2022 1° gennaio 2022 Germania* a 1° gennaio 2022 1° gennaio 2022 Italia a 1° gennaio 2022 1° gennaio 2022 Norvegia 24 novembre 2010 1° gennaio 2022 Paesi Bassi* a 1° gennaio 2022 1° gennaio 2022 Regno Unito a 1° gennaio 2022 1° gennaio 2022 Slovenia a 1° gennaio 2022 1° gennaio 2022 Spagna 12 gennaio 2006 1° gennaio 2022 Svezia a 1° gennaio 2022 1° gennaio 2022 Svizzera 11 marzo 2009 1° gennaio 2022 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi in francese ed in inglese si possono consultare sul sito internet del Governo belga: http://diplomatie.belgium.be/fr/traites o richiedere alla Direzione del diritto interna- zionale pubblico (DDIP), Sezione dei trattati internazionali, 3003 Berna. a Il deposito dello strumento di ratifica ha avuto luogo il 17 dicembre 2021. Gli Stati parteci- panti hanno chiesto di registrazione del deposito il 1° gennaio 2022. b Il Protocollo non si applica alla Groenlandia e alle Isole Faeröer.

Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare, emendate dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, dal Protocollo del 16 novembre 1982 e dal Protocollo del 12 febbraio 2004 | Lexipedia | Lexipedia