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AS 2022 452

Codice civile

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici
del Consiglio degli Stati del 22 febbraio 20211;
visto il parere del Consiglio federale del 12 maggio 20212,

decreta:

I

Il Codice civile3 è modificato come segue:

Art. 84 cpv. 3

3 Se hanno un interesse ad accertare che la fondazione sia amministrata conformemente alla legge e all’atto di fondazione, i beneficiari e i creditori della fondazione, il fondatore, gli autori di conferimenti aggiuntivi, nonché i membri attuali e gli ex membri del consiglio di fondazione possono contestare gli atti e le omissioni degli organi della fondazione dinanzi all’autorità di vigilanza.

Art. 85, titolo marginale

D.
Modificazione

I. Dell’organizzazione su
proposta
dell’autorità
di vigilanza

Art. 86, titolo marginale

II. Del fine
su proposta dell’autorità
di vigilanza
o dell’organo
superiore
della fondazione

Art. 86a, titolo marginale, nonché cpv. 1, 3, primo periodo, 4 e 5

III. Del fine o dell’organizzazione in virtù
di una riserva
del fondatore

1 L’autorità federale o cantonale competente modifica il fine o l’organizzazione della fondazione su richiesta del fondatore o in virtù di una sua disposizione a causa di morte se tale possibilità è stata prevista nell’atto di fondazione e sono trascorsi almeno dieci anni dalla costituzione della fondazione o dall’ultima modifica del fine o dell’organizzazione chiesta dal fondatore. I termini decorrono in modo indipendente gli uni dagli altri.

3 Il diritto di esigere la modifica del fine o dell’organizzazione non si può cedere e non si trasmette per successione. ...

4 Se la fondazione è costituita da più persone, esse possono chiedere la modifica del fine o dell’organizzazione soltanto congiuntamente.

5 L’autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all’autorità di vigilanza competente la prevista modifica del fine o dell’organizzazione della fondazione.

Art. 86b

IV. Modifiche accessorie dell’atto
di fondazione

L’autorità di vigilanza può, sentito l’organo superiore della fondazione, apportare modifiche accessorie all’atto di fondazione, sempreché esse appaiano giustificate da motivi oggettivi e non pregiudichino i diritti di terzi.

Art. 86c

V. Forma
delle modifiche

Le modifiche dell’atto di fondazione di cui agli articoli 85–86b sono decise dalla competente autorità federale o cantonale o dall’autorità di vigilanza. Le modifiche non richiedono l’atto pubblico.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2021

Il presidente: Thomas Hefti
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 17 dicembre 2021

La presidente: Irène Kälin
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 7 aprile 2022.4

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 20245.

17 agosto 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr