AS 2022 458
Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza dell’11 agosto 19991 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri è modificata come segue:
Art. 1 Disposizioni generali
(art. 71 LStrI)
1 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) fornisce ai Cantoni un aiuto all’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione ai sensi della LStrI (espulsione) e dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis del Codice penale2 oppure dell’articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 19273 (espulsione giudiziaria).
2 Nell’adempimento dei propri compiti secondo l’articolo 71 capoverso 1 LStrI, in particolare per quanto riguarda i compiti di cui all’articolo 71 capoverso 1 lettere a e b LStrI, la SEM può collaborare con l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Agenzia).
Art. 15b Competenze
1 Nel quadro di interventi internazionali di rimpatrio, la SEM è responsabile della cooperazione operativa con l’Agenzia. In questo contesto consulta e informa l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e adempie segnatamente i compiti seguenti:
a. è il servizio nazionale di coordinamento per la partecipazione della Svizzera agli interventi internazionali di rimpatrio;
b. è competente per l’attuazione delle decisioni del consiglio d’amministrazione o del direttore esecutivo dell’Agenzia riguardanti il rimpatrio.
2 La SEM può concludere con l’Agenzia convenzioni di sovvenzione di portata limitata o altre convenzioni di portata limitata in vista:
a. del distaccamento di personale svizzero, in particolare di specialisti in materia di rimpatrio, osservatori del rimpatrio forzato e agenti di scorta di polizia;
b. dello svolgimento di voli internazionali nei Paesi d’origine o provenienza.
Art. 15bbis Impieghi all’estero
1 In previsione dell’impiego di personale svizzero all’estero la SEM, d’intesa con i Cantoni e con le organizzazioni che mettono a disposizione gli osservatori del rimpatrio forzato, garantisce che sia disponibile il personale necessario.
2 Il personale necessario è composto segnatamente da specialisti in materia di rimpatrio della SEM, agenti di scorta di polizia dei Cantoni od osservatori del rimpatrio forzato.
3 Ad eccezione degli osservatori del rimpatrio forzato, il personale di cui al capoverso 2 è messo a disposizione per distaccamenti a lungo termine o impieghi di breve durata secondo gli articoli 56 e 57 del regolamento (UE) 2019/18964.
4 La SEM può respingere una domanda di distaccamento di specialisti in materia di rimpatrio, osservatori del rimpatrio forzato e agenti di scorta di polizia nei casi previsti dall’articolo 51 paragrafo 3 e dall’articolo 57 paragrafo 9 del regolamento (UE) 2019/1896.
Art. 15c cpv. 1
1 La SEM dispone di un gruppo di collaboratori composto da specialisti in materia di rimpatrio formati e perfezionati dall’Agenzia secondo l’articolo 62 del regolamento (UE) 2019/18965 per partecipare agli interventi internazionali di rimpatrio.
Art. 15d Agenti di scorta di polizia dei Cantoni
1 I Cantoni, previa intesa con la SEM, mettono a disposizione agenti di scorta di polizia per gli interventi internazionali di rimpatrio.
2 Le modalità del distaccamento degli agenti di scorta di polizia sono disciplinate nel quadro di accordi individuali tra gli agenti di scorta e i Cantoni che ne hanno la responsabilità.
3 Ai fini degli interventi internazionali di rimpatrio, il personale distaccato è formato e perfezionato dall’Agenzia secondo l’articolo 62 del regolamento (UE) 2019/18966.
4 Per ogni agente di scorta di polizia messo a disposizione dai Cantoni per impieghi di breve durata, la Confederazione versa un’indennità forfettaria giornaliera di 600 franchi per l’intera durata dell’impiego.
5 Per ogni agente di scorta di polizia messo a disposizione dai Cantoni per distaccamenti a lungo termine, la Confederazione versa un’indennità forfettaria giornaliera di 600 franchi per ogni giorno di lavoro effettivamente prestato.
6 Con gli importi forfettari di cui ai capoversi 3 e 4 si considerano compensati tutti i costi indennizzabili secondo l’articolo 71a capoverso 1 LStrI per gli interventi internazionali di rimpatrio dei Cantoni.
7 Oltre agli importi forfettari di cui ai capoversi 3 e 4, per distaccamenti a lungo termine e impieghi di breve durata l’Agenzia rimborsa i costi per il personale distaccato in virtù dell’articolo 45 e all’articolo 56 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/1896.
Art. 15e cpv. 1 e 2
1 La SEM incarica organizzazioni che mettono a disposizione osservatori del rimpatrio forzato. Queste organizzazioni distaccano persone per sorvegliare gli interventi internazionali di rimpatrio.
2 L’Agenzia stabilisce i compiti degli osservatori del rimpatrio forzato ed è responsabile per la loro formazione e il loro perfezionamento ai sensi dell’articolo 62 del regolamento (UE) 2019/18967.
Art. 15ebis cpv. 2
2 La SEM comunica all’Agenzia le informazioni riguardanti gli interventi internazionali di rimpatrio conformemente all’articolo 7 capoverso 3 dell’ordinanza del 29 giugno 20228 sulla cooperazione internazionale per la sicurezza dei confini (OCISC).
Art. 15eter cpv. 1, 5, 5bis, 6 e 7
1 In vista dell’intervento di personale estero in Svizzera la SEM presenta all’Agenzia una domanda di distaccamento di squadre d’intervento oppure approva una corrispondente domanda dell’Agenzia. La SEM partecipa all’elaborazione del piano operativo
5 Per quanto attiene al rapporto di lavoro e alle norme disciplinari, il personale estero soggiace alle disposizioni dello Stato d’origine e il personale dell’Agenzia alle disposizioni di quest’ultima.
5bis In caso di violazioni del piano operativo da parte del personale estero nel quadro dell’impiego, la SEM può riferire all’Agenzia. Ciò vale anche in caso di violazioni del piano operativo connesse ai diritti fondamentali.
6 La Confederazione risponde per i danni causati dal personale estero in Svizzera, conformemente alla legge del 14 marzo 19589 sulla responsabilità. Se i danni sono stati causati intenzionalmente o per negligenza grave, la Confederazione può esigere dallo Stato d’origine o dall’Agenzia il risarcimento degli importi versati.
7 Il personale estero che commette un reato durante un impiego in Svizzera soggiace al Codice penale10.
Art. 15equater Sistema d’informazione e protezione dei dati per il personale estero in Svizzera
Il personale estero ha gli stessi diritti d’accesso al sistema d’informazione per l’attuazione del ritorno come i collaboratori della SEM impiegati per i compiti corrispondenti conformemente all’articolo 109h lettera a LStrI, sempreché ciò sia richiesto dai suoi compiti. L’accesso al sistema d’informazione può avvenire soltanto sotto la direzione del personale svizzero. La SEM provvede affinché il personale estero osservi le prescrizioni svizzere in materia di protezione dei dati e sicurezza informatica.
Art. 15equinquies Modalità di impiego del personale svizzero all’estero
Al personale svizzero della SEM all’estero si applicano per analogia le disposizioni della sezione 3 dell’OCISC11.
Art. 26b cpv. 1 lett. a e b
1 La decisione d’allontanamento contiene:
a. fatto salvo l’articolo 2 capoversi 2 e 3 LStrI, l’obbligo dello straniero:
di lasciare la Svizzera e lo spazio Schengen, nonché
di recarsi nello Stato d’origine o in un altro Stato non appartenente allo spazio Schengen disposto ad ammettere l’interessato;
b. la data entro la quale egli deve avere lasciato la Svizzera nonché lo spazio Schengen;
II
La presente ordinanza entra in vigore simultaneamente alle modifiche del 1° ottobre 202112 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione, della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane e del decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino.
29 giugno 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |