AS 2022 460
Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza 1 dell’11 agosto 19991 sull’asilo è modificata come segue:
Art. 32 cpv. 1, frase introduttiva
1 L’allontanamento non è deciso se il richiedente l’asilo:
Inserire dopo il titolo della sezione 2
Art. 52abis Informazione sul meccanismo di denuncia all’Agenzia dell’Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen
(art. 102g cpv. 3 LAsi)
1 Durante il soggiorno nei centri della Confederazione o all’aeroporto, i richiedenti l’asilo vengono informati, nel quadro della consulenza secondo l’articolo 102g LAsi, in merito alle possibilità di presentare una denuncia all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Agenzia) rispetto a violazioni dei diritti fondamentali nel quadro degli interventi di quest’ultima.
2 L’informazione comprende in particolare il meccanismo di denuncia all’Agenzia secondo l’articolo 111 del regolamento (UE) 2019/18962 e l’accertamento di possibili violazioni dei diritti fondamentali secondo la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea3.
3 I fornitori di prestazioni incaricati provvedono affinché l’informazione sia adeguata alle esigenze delle persone interessate e avvenga il prima possibile dopo la presentazione della domanda d’asilo.
Art. 52b cpv. 6, frase introduttiva
6 Oltre ai compiti di cui all’articolo 102k capoverso 1 lettere a–g LAsi, la rappresentanza legale all’aeroporto svolge segnatamente i compiti seguenti:
Art. 52bbis Consulenza e sostegno nel quadro della presentazione di una denuncia all’Agenzia
(art. 102k cpv. 1 lett. g LAsi)
1 Il richiedente l’asilo che fa valere una violazione dei propri diritti fondamentali dovuta ad azioni od omissioni del personale che partecipa a un intervento dell’Agenzia riceve consulenza e sostegno da parte della rappresentanza legale assegnata presso i centri della Confederazione e l’aeroporto per la presentazione di una denuncia scritta secondo l’articolo 111 del regolamento (UE) 2019/18964.
2 La consulenza e il sostegno di cui al capoverso 1 durano fino al momento della definitiva trasmissione della denuncia all’Agenzia.
Art. 52f, rubrica e cpv. 2bis
Consulenza e rappresentanza legale nella procedura ampliata
(art. 102l cpv 1, 1bis e 3 LAsi)
2bis Dopo l’attribuzione al Cantone, il richiedente l’asilo può rivolgersi al consultorio giuridico autorizzato del Cantone d’attribuzione per la consulenza e il sostegno di cui all’articolo 52bbis.
II
La presente ordinanza entra in vigore simultaneamente alle modifiche del 1° ottobre 20215 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, della legge sulle dogane e del decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino.
29 giugno 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |