La presente ordinanza disciplina:
a. le modalità della cooperazione operativa tra l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Agenzia) nonché gli altri Stati Schengen ai sensi del regolamento (UE) 2019/18964;
b. l’impiego di collaboratori dell’UDSC all’estero nel quadro della cooperazione con l’Agenzia;
c. l’impiego di personale estero in Svizzera nel quadro della cooperazione con l’Agenzia;
d. l’impiego di consulenti in materia di documenti.
Per quanto attiene ai collaboratori dell’UDSC di cui al capoverso 1 lettera b, essa disciplina le modalità dell’impiego all’estero nella misura in cui la competenza in materia non spetti allo Stato ospitante o all’Agenzia, nonché le particolarità del rapporto di lavoro in deroga all’ordinanza del 3 luglio 20015 sul personale federale (OPers).
Per quanto attiene al personale estero di cui al capoverso 1 lettera c, la presente ordinanza disciplina gli impieghi in Svizzera.
La collaborazione nel quadro di interventi internazionali di rimpatrio è retta dagli articoli 15b–15equinquies dell’ordinanza dell’11 agosto 19996 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri.