AS 2022 468
Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 5 luglio 20191;
visto il parere del Consiglio federale del 30 ottobre 20192,
decreta:
I
La legge del 25 settembre 19523 sulle indennità di perdita di guadagno è modificata come segue:
Art. 16h Rapporto con il diritto cantonale
A complemento del capo IIIa i Cantoni possono prevedere un’indennità di maternità più elevata o di durata maggiore e prelevare contributi specifici per il suo finanziamento.
Titolo prima dell’art. 16t
IIId. Indennità in caso di adozione
Art. 16t Aventi diritto
1 Hanno diritto all’indennità le persone che:
a. accolgono un adottando d’età inferiore ai quattro anni;
b. durante i nove mesi immediatamente precedenti l’accoglimento dell’adottando erano assicurate obbligatoriamente ai sensi della LAVS4 e hanno esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi; e
c. al momento dell’accoglimento dell’adottando:
sono salariati ai sensi dell’articolo 10 LPGA5,
sono indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA, o
collaborano nell’azienda del coniuge percependo un salario in contanti.
2 In caso di adozione congiunta:
a. entrambi i genitori devono adempiere le condizioni di cui al capoverso 1;
b. sussiste il diritto a una sola indennità.
3 Se i genitori si dividono il congedo di adozione, ciascun genitore ha diritto all’indennità durante il proprio congedo.
4 In caso di accoglimento contemporaneo di più adottandi, sussiste il diritto a una sola indennità.
5 Non sussiste alcun diritto a un’indennità in caso di adozione del figliastro secondo l’articolo 264c capoverso 1 del Codice civile6.
Art. 16u Termine quadro, inizio ed estinzione del diritto
1 L’indennità di adozione può essere riscossa entro un termine quadro di un anno.
2 Il termine quadro decorre dal giorno dell’accoglimento dell’adottando; il diritto all’indennità inizia tale giorno.
3 Il diritto all’indennità si estingue:
a. alla scadenza del termine quadro;
b. dopo la riscossione del numero massimo di indennità giornaliere;
c. se l’avente diritto muore; o
d. se l’adottando muore.
Art. 16v Forma dell’indennità e numero di indennità giornaliere
1 L’indennità di adozione è versata sotto forma di indennità giornaliere per i giorni di congedo presi.
2 Sussiste un diritto a 14 indennità giornaliere al massimo.
3 Se il congedo è preso in settimane, sono versate sette indennità giornaliere per settimana.
4 Se il congedo è preso in giorni, sono versate due indennità giornaliere supplementari ogni cinque giorni indennizzati.
Art. 16w Importo e calcolo dell’indennità
1 L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità di adozione.
2 All’accertamento del reddito di cui al capoverso 1 è applicabile per analogia l’arti-colo 11 capoverso 1.
3 All’importo massimo è applicabile per analogia l’articolo 16f.
4 Se i genitori si dividono il congedo di adozione, l’indennità è calcolata separatamente per ciascun genitore.
Art. 16x Rapporto con il diritto cantonale
A complemento del capo IIId i Cantoni possono prevedere un’indennità di adozione più elevata o di durata maggiore e prelevare contributi specifici per il suo finanziamento.
Art. 20 cpv. 1 lett. e
1 In deroga all’articolo 24 LPGA7, il diritto alle indennità non ricevute si estingue:
e. in caso di adozione, cinque anni dopo la scadenza del diritto di cui all’articolo 16u capoverso 3.
II
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 1° ottobre 2021 Il presidente: Andreas Aebi | Consiglio degli Stati, 1° ottobre 2021 Il presidente: Alex Kuprecht |
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 20 gennaio 2022.8
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2023.
24 agosto 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |
Allegato
(cifra II)
Modifica di altri atti normativi
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Codice delle obbligazioni9
Art. 329b cpv. 3 lett. c ed e | |
3 Il datore di lavoro non può neppure ridurre le vacanze:
| |
Art. 329j | |
8. Congedo di adozione | 1 In caso di adozione, il lavoratore ha diritto a un congedo di adozione di due settimane se adempie le condizioni di cui all’articolo 16t LIPG10. 2 Il congedo di adozione deve essere preso entro un anno dall’accoglimento dell’adottando. 3 Il congedo di adozione può essere preso da uno dei genitori o diviso tra di essi. I genitori non possono prenderlo contemporaneamente. 4 Può essere preso in settimane o in giorni. |
Art. 362 cpv. 1, nuovo elemento dell’enumerazione | |
1 Alle disposizioni seguenti non può essere derogato a svantaggio del lavoratore mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro: | |
... | |
articolo 329j (congedo di adozione); | |
... |
2. Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità11
Art. 8 cpv. 3, primo periodo
3 Quando il salario annuo diminuisce temporaneamente per malattia, infortunio, disoccupazione, maternità, paternità, adozione o motivi analoghi, il salario coordinato vigente permane valido almeno fintanto che sussista l’obbligo del datore di lavoro di pagare il salario giusta l’articolo 324a del Codice delle obbligazioni (CO)12 oppure almeno per la durata del congedo di maternità giusta l’articolo 329f CO, del congedo di paternità giusta l’articolo 329g CO, del congedo di assistenza giusta l’articolo 329i CO o del congedo di adozione giusta l’articolo 329j CO. ...
3. Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni13
Art. 16 cpv. 3
3 L’indennità giornaliera dell’assicurazione contro gli infortuni non è concessa finché sussiste il diritto all’indennità giornaliera dell’assicurazione per l’invalidità oppure all’indennità di maternità, di paternità, di assistenza o di adozione ai sensi della legge del 25 settembre 195214 sulle indennità di perdita di guadagno.
4. Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell’agricoltura15
Art. 10 cpv. 4
4 Il diritto agli assegni familiari sussiste anche durante il congedo di maternità secondo l’articolo 329f del Codice delle obbligazioni (CO)16, il congedo di paternità secondo l’articolo 329g CO, il congedo di assistenza secondo l’articolo 329i CO e il congedo di adozione secondo l’articolo 329j CO.