AS 2022 47
AS 2022 47
RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza dell’USAV che istituisce misure destinate a evitare lʼulteriore diffusione dell’influenza aviaria
Modifica del 27 gennaio 2022
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ordina:
I L’ordinanza dell’USAV del 3 dicembre 20211 che istituisce misure destinate a evitare lʼulteriore diffusione dell’influenza aviaria è modificata come segue:
Art. 10 cpv. 3 3 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 15 marzo 2022.
II L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 29 gennaio 20222.
27 gennaio 2022 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss
1 RS 916.443.116 2 Pubblicazione urgente del 28 gennaio 2022 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
2022-0227 RU 2022 47
Misure destinate a evitare lʼulteriore diffusione dell’influenza aviaria. RU 2022 47 O dell’USAV
Allegato 2 (art. 7)
N. 1
Zone di controllo e di osservazione
1. Acque le cui aree rivierasche sono zone di controllo e di osservazione
Aare, dal lago di Bienne a Klingnau Lago artificiale di Klingnau Lago artificiale di Niederried Lago di Baldegg Lago dei Quattro Cantoni Lago di Bienne, incluso Zihlkanal Lago di Ginevra Lago di Greifen Lago di Hallwil Lago di Morat Lago di Neuchâtel, incluso il Canale della Broye Lago di Pfäffikon Lago di Sempach Lago di Wohlen Lago di Zugo Lago di Zurigo Lago inferiore di Costanza Lago superiore di Costanza Limmat Reno, dal Comune di Seenwald (SG) fino alla confluenza del Vecchio Reno nel Lago di Costanza verso valle fino a Basilea, inclusa l’area rivierasca dell’enclave tedesca di Büsingen Reuss, dall’uscita dal lago dei Quattro Cantoni Rodano, dall’uscita dal lago di Ginevra