AS 2022 472
Ordinanza
sugli emolumenti per le decisioni e le prestazioni dell’Ufficio federale di polizia
(Ordinanza sugli emolumenti di fedpol, OEm-fedpol)
(Ordinanza sugli emolumenti di fedpol, OEm-fedpol)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 4 maggio 20161 sugli emolumenti di fedpol è modificata come segue:
Art. 3a Emolumenti per l’utilizzo di programmi informatici speciali
1 Per l’utilizzo di un programma informatico speciale di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni è riscosso un emolumento forfettario alla settimana e per ciascun apparecchio target.
2 L’emolumento è calcolato dividendo i costi delle licenze per il numero di licenze nonché per il numero di settimane dell’anno.
3 Il periodo di calcolo inizia non appena il programma informatico speciale è stato installato con successo su un apparecchio target.
4 Se la trasmissione dei dati da un’applicazione esplicitamente richiesta non funziona subito dopo l’installazione, nonostante i test abbiano avuto esito positivo, l’impiego è interrotto e non sono riscossi emolumenti.
5 Ritardi o perdite di dati sopraggiunti, per motivi tecnici, durante l’esecuzione di sorveglianze nonché problemi tecnici sopraggiunti durante la sorveglianza non comportano una riduzione degli emolumenti.
6 Gli emolumenti sono dovuti anche nel caso in cui una sorveglianza sia stata ordinata ed eseguita, ma non approvata.
7 Per ogni proroga dell’utilizzo di un programma informatico speciale, fedpol riscuote un nuovo emolumento ai sensi del capoverso 1.
8 Gli emolumenti sono riscossi una volta terminato l’utilizzo.
9 Fedpol valuta periodicamente l’utilizzo dei programmi informatici speciali e il calcolo degli emolumenti.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2022.
17 agosto 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |