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AS 2022 474

Ordinanza sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi dell’Unione europea nel settore della ricerca e dell’innovazione (OMPRI)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 20 gennaio 20211 sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi dell’Unione europea nel settore della ricerca e dell’innovazione è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 1, frase introduttiva

1 Se le attività di cui all’articolo 1 capoverso 1 presuppongono la concessione di sussidi nazionali ai partecipanti, la SEFRI e l’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione (Innosuisse) possono versare sussidi per la partecipazione a tali attività o per la loro preparazione a:

Art. 8 cpv. 1

1 Se per un’attività di cui all’articolo 1 capoverso 1 a livello europeo è prevista una gestione centralizzata di tutti i contributi finanziari, la SEFRI e Innosuisse possono versare i sussidi nazionali di cui all’articolo 6 capoverso 1 al canale di promozione comune impiegato per il finanziamento dell’attività.

Art. 10 Sussidi per la partecipazione a singoli progetti

Se la Svizzera è ammessa a partecipare alle attività di cui all’articolo 1 capoverso 1 in qualità di Stato terzo o di Stato parzialmente associato, la SEFRI e Innosuisse possono concedere sussidi per la partecipazione a singoli progetti concernenti le attività di cui all’articolo 1 capoverso 1. Questa norma si applica sia ai progetti con un solo partecipante sia a quelli con più partecipanti (progetti individuali e progetti collaborativi).

Art. 11 Requisiti per l’ottenimento dei sussidi

1 Per i progetti che la Commissione europea, l’ente di promozione incaricato dalla Commissione europea, l’ente responsabile dell’attività o un altro organo responsabile della valutazione dei progetti considera finanziabili, su richiesta la SEFRI e Innosuisse possono concedere sussidi per la partecipazione a singoli progetti.

2 I partecipanti devono essere:

  • a. centri di ricerca universitari, centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo e altre istituzioni a scopo non lucrativo;

  • b. imprese nell’ambito dell’articolo 29 capoverso 1 lettera e LPRI.

3 I sussidi per la partecipazione a singoli progetti possono essere composti dalle quote che sarebbero concesse in caso di associazione della Svizzera ai programmi dell’UE per la ricerca e l’innovazione:

  • a. dall’UE;

  • b. dalla SEFRI o da Innosuisse secondo gli articoli 6 e 8.

4 I sussidi per la partecipazione a progetti collaborativi possono essere concessi:

  • a. se il richiedente è designato come partner associato o partner di progetto nel contratto tra il coordinatore di progetto e la Commissione europea, l’ente di promozione incaricato dalla Commissione europea o l’ente responsabile dell’attività; oppure

  • b. in assenza di un contratto ai sensi della lettera a se, in casi eccezionali, la partecipazione alle attività non richiede tale contratto.

5 I sussidi per i progetti individuali possono essere concessi se:

  • a. dopo la presentazione del progetto lo status della Svizzera passa da Stato associato o parzialmente associato a Stato terzo e a causa di questo cambiamento non è stipulato un contratto; oppure

  • b. durante la partecipazione della Svizzera come Stato terzo, un progetto di uno Stato membro dell’UE o di uno Stato associato è trasferito in Svizzera.

6 I sussidi per la partecipazione a singoli progetti possono essere concessi soltanto se i costi di progetto effettivi sono sostenuti in Svizzera. I costi che non sono sostenuti in Svizzera sono assunti soltanto se si tratta di costi:

  • a. nell’ambito di subcontratti per lavori che non possono essere eseguiti in Svizzera; oppure

  • b. derivanti dall’utilizzo necessario di infrastrutture di ricerca al di fuori della Svizzera.

7 I sussidi per la partecipazione a singoli progetti possono essere concessi soltanto se il progetto individuale o la partecipazione a un progetto collaborativo non sono finanziati in via eccezionale dall’UE mediante i suoi programmi per la ricerca e l’innovazione.

Art. 12 cpv. 3–7

3 La quota di sussidio che sarebbe concessa dalla SEFRI o da Innosuisse secondo l’articolo 6 in caso di associazione della Svizzera ai programmi dell’UE per la ricerca e l’innovazione è disciplinata dagli articoli 6–8. Il sussidio può essere versato anche a un canale di promozione comune secondo l’articolo 8.

4 La SEFRI e Innosuisse possono ridurre la durata dei sussidi e l’importo dei sussidi richiesti.

5–7 Abrogati

Art. 12a Calcolo dei sussidi per i progetti collaborativi

1 Per i progetti collaborativi i sussidi di cui all’articolo 12 non possono eccedere i costi di progetto previsti per il partecipante svizzero che sono riportati:

  • a. nel contratto tra il coordinatore di progetto e la Commissione europea, l’ente di promozione incaricato dalla Commissione europea o l’ente responsabile dell’attività; oppure

  • b. nella presentazione del progetto che è stata valutata dalla Commissione europea, dall’ente di promozione incaricato dalla Commissione europea, dall’ente responsabile dell’attività o da un altro organo responsabile della valutazione dei progetti.

2 Per determinare l’importo massimo del sussidio si considerano segnatamente:

  • a. il tasso di rimborso stabilito nel contratto tra il coordinatore di progetto e la Commissione europea, l’ente di promozione incaricato dalla Commissione europea o l’ente responsabile dell’attività;

  • b. un’eventuale riduzione, da parte della Commissione europea, dell’ente di promozione incaricato dalla Commissione europea o dell’ente responsabile dell’attività, del sussidio richiesto da tutti i partner di progetto al momento della presentazione del progetto.

3 Per i progetti i cui costi a carico del partecipante svizzero non sono, eccezionalmente, riportati nei documenti di cui al capoverso 1 lettera a o b, i sussidi sono disciplinati dall’articolo 12.

Art. 12b Calcolo dei sussidi per i progetti individuali

Per i progetti individuali i sussidi di cui all’articolo 12 non possono eccedere i costi di progetto previsti nella presentazione del progetto che è stata valutata dalla Commissione europea, dall’ente di promozione incaricato dalla Commissione europea, dall’ente responsabile dell’attività o da un altro organo responsabile della valutazione dei progetti. Occorre tenere conto di eventuali riduzioni richieste nel rapporto di valutazione.

Art. 12c Ordine di priorità

Se i sussidi richiesti nelle domande presentate o previste superano i fondi disponibili, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca definisce un ordine di priorità. Tale ordine si basa sui criteri seguenti:

  • a. rinuncia al finanziamento di singole attività o singole parti di programma;

  • b. rinuncia alla concessione della quota di sussidio che sarebbe versata dalla SEFRI o da Innosuisse secondo gli articoli 6 e 8 in caso di associazione della Svizzera ai programmi dell’UE per la ricerca e l’innovazione;

  • c. riduzione percentuale dei costi di cui all’articolo 12 capoverso 1, segnatamente dei costi overhead;

  • d. preferenza per le domande dei centri di ricerca universitari, dei centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo e di altre istituzioni a scopo non lucrativo;

  • e. preferenza per le domande delle PMI rispetto a quelle di altre imprese.

Art. 14 Sussidi agli enti responsabili di attività

La SEFRI e Innosuisse possono concedere sussidi agli enti responsabili di attività ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 per la copertura della partecipazione della Svizzera ai costi amministrativi e di coordinamento rimborsati dall’UE in caso di associazione della Svizzera ai programmi dell’UE per la ricerca e l’innovazione.

Art. 16

1 Le domande di sussidi sono valutate secondo il diritto conforme allo status di partecipazione della Svizzera al momento della firma dei contratti relativi al bando pertinente da parte della Commissione europea, dell’ente di promozione incaricato dalla Commissione europea, dell’ente responsabile dell’attività o di un altro ente responsabile della firma dei contratti. È fatto salvo il capoverso 2.

2 Se, dopo la presentazione della domanda, lo status della Svizzera passa da Stato non associato a Stato associato e, nonostante tale cambiamento, l’UE non concede alcun sussidio ai partecipanti svizzeri, si applica la sezione 3.

Art. 19a Disposizione transitoria della modifica del 17 agosto 2022

Per il calcolo dei sussidi relativi alle promozioni avviate dalla SEFRI o da Innosuisse prima dell’entrata in vigore della presente modifica si applica il diritto in vigore al momento della stipula del contratto.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 15 settembre 2022.

17 agosto 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr