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AS 2022 479

Ordinanza sulle strade nazionali (OSN)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 7 novembre 20071 sulle strade nazionali è modificata come segue:

Art. 2 lett. g

Parti costitutive delle strade nazionali sono, secondo la forma della sistemazione e i requisiti determinati dalla loro funzione tecnica:

  • g. le costruzioni e gli impianti di drenaggio, di sfruttamento di energie rinnovabili, di illuminazione e di ventilazione nonché le installazioni di sicurezza e le condotte;

Art. 29 cpv. 2 e 2bis

2 L’utilizzazione è soggetta al versamento di un’indennità e deve essere limitata nel tempo secondo le specificità di ciascun caso. L’indennità deve di regola corrispondere al valore di mercato.

2bis Sono esenti da indennità:

  • a. l’utilizzazione da parte di Cantoni e Comuni per esigenze proprie, a condizione che venga concessa la reciprocità;

  • b. l’utilizzazione da parte di terzi per la realizzazione e l’esercizio di costruzioni e impianti per lo sfruttamento di energie rinnovabili.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2022.

17 agosto 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr