AS 2022 479
Ordinanza sulle strade nazionali (OSN)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 novembre 20071 sulle strade nazionali è modificata come segue:
Art. 2 lett. g
Parti costitutive delle strade nazionali sono, secondo la forma della sistemazione e i requisiti determinati dalla loro funzione tecnica:
g. le costruzioni e gli impianti di drenaggio, di sfruttamento di energie rinnovabili, di illuminazione e di ventilazione nonché le installazioni di sicurezza e le condotte;
Art. 29 cpv. 2 e 2bis
2 L’utilizzazione è soggetta al versamento di un’indennità e deve essere limitata nel tempo secondo le specificità di ciascun caso. L’indennità deve di regola corrispondere al valore di mercato.
2bis Sono esenti da indennità:
a. l’utilizzazione da parte di Cantoni e Comuni per esigenze proprie, a condizione che venga concessa la reciprocità;
b. l’utilizzazione da parte di terzi per la realizzazione e l’esercizio di costruzioni e impianti per lo sfruttamento di energie rinnovabili.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2022.
17 agosto 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |