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AS 2022 485

Ordinanza sulla navigazione aerea (ONA)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 14 novembre 19731 sulla navigazione aerea è modificata come segue:

Art. 100 cpv. 1bis e 3

1bis Se il vettore è un’associazione, i suoi membri sono considerati appartenenti a una cerchia determinata di persone a condizione di essere membri da oltre 30 giorni.

3 Nel caso di voli non commerciali rimunerati, i passeggeri devono essere informati in anticipo del carattere privato del volo e delle conseguenze che ne derivano per quanto concerne la protezione assicurativa. Se è impiegato un aeromobile appartenente alla categoria speciale per quanto riguarda la navigabilità, i passeggeri devono essere informati anche delle particolarità della sua ammissione alla circolazione.

Art. 101 Restrizioni per gli aeromobili impiegati nell’esercizio commerciale

I seguenti aeromobili non possono essere impiegati nel trasporto commerciale di persone:

  • a. aeromobili della categoria speciale, sottocategoria «Storici»; e

  • b. aeromobili della categoria standard che non sono regolamentati a livello europeo e che non dispongono di alcun titolare del certificato di tipo.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2022.

17 agosto 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr