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AS 2022 497

Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 24 novembre 20041 sulle indennità di perdita di guadagno è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 lett. e, g ed h

1 L’indennità per lavoratori salariati è calcolata sulla base dell’ultimo salario determinante percepito prima dell’entrata in servizio, convertito in salario giornaliero medio. Per la conversione non si tiene conto dei giorni in cui la persona non ha percepito o ha percepito solo parzialmente un salario a causa di:

  • e. maternità o paternità;

  • g. accoglimento di un bambino di età inferiore a quattro anni in vista dell’adozione (adottando);

  • h. altri motivi non imputabili a colpa propria.

Art. 27, rubrica e frase introduttiva

Riduzione del periodo d’assicurazione minimo in caso di parto prematuro

(art. 16b cpv. 2 e 16i cpv. 2 LIPG)

In caso di parto prematuro il periodo d’assicurazione stabilito all’articolo 16b capoverso 1 lettera a o all’articolo 16i capoverso 1 lettera b LIPG è ridotto:

Art. 28, rubrica

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 31 cpv. 1 lett. e–h

1 L’indennità è calcolata sulla base dell’ultimo salario determinante percepito prima della nascita del figlio, convertito in salario giornaliero medio. Per la conversione non si tiene conto dei giorni in cui la madre o il padre non ha percepito o ha percepito solo parzialmente un salario a causa di:

  • e. maternità o paternità;

  • f. assistenza a un figlio con gravi problemi di salute ai sensi dell’articolo 16o LIPG;

  • g. accoglimento di un adottando di età inferiore a quattro anni;

  • h. altri motivi non imputabili a colpa propria.

Art. 32 Indennità per lavoratrici e lavoratori indipendenti

(art. 16e e 16l LIPG)

Alle madri e ai padri che esercitano un’attività lucrativa indipendente si applica per analogia l’articolo 7 capoversi 1 e 1bis.

(art. 16e e 16l LIPG)

L’indennità per madri e padri che esercitano contemporaneamente un’attività lucrativa dipendente e una indipendente è calcolata sommando i redditi da attività lucrativa dipendente e quelli da attività lucrativa indipendente, accertati in base agli articoli 7 capoversi 1 e 1bis e 31.

Art. 35f cpv. 1 lett. e, g ed h

1 L’indennità è calcolata sulla base dell’ultimo salario determinante percepito prima della fruizione dei giorni di congedo corrispondenti, convertito in salario giornaliero medio. Per la conversione non si tiene conto dei giorni in cui l’avente diritto non ha percepito o ha percepito solo parzialmente un salario a causa di:

  • e. maternità o paternità;

  • g. accoglimento di un adottando di età inferiore a quattro anni;

  • h. altri motivi non imputabili a colpa propria.

Art. 35g Indennità per lavoratori indipendenti

(art. 16r LIPG)

Ai lavoratori indipendenti aventi diritto si applica per analogia l’articolo 7 capoversi 1 e 1bis.

Art. 35h Indennità per aventi diritto che esercitano contemporaneamente un’attività lucrativa dipendente e una indipendente

(art. 16r LIPG)

L’indennità per gli aventi diritto che esercitano contemporaneamente un’attività lucrativa dipendente e una indipendente è calcolata sommando i redditi da attività lucrativa dipendente e quelli da attività lucrativa indipendente, accertati in base agli articoli 7 capoversi 1 e 1bis e 35f.

Art. 35k Pagamento dell’indennità

(art. 17–19 LIPG)

1 L’indennità è versata mensilmente e posticipatamente. È fatta salva la compensazione di cui all’articolo 19 capoverso 2 LPGA oppure all’articolo 20 capoverso 2 LAVS2.

2 Le indennità sono versate su un conto bancario o postale.

3 Come ricevute valgono i giustificativi interni delle casse, le attestazioni di conteggio di Postfinance e le distinte del conto bancario.

4 Per la fissazione e il pagamento dell’indennità delle persone che abitano all’estero si applica per analogia l’articolo 22.

Capitolo 2b: Indennità in caso di adozione

Sezione 1:
Durata minima del periodo d’assicurazione e durata minima del periodo di attività lucrativa

Art. 35l Computo dei periodi d’assicurazione e dei periodi di attività lucrativa all’estero

(art. 16t cpv. 1 lett. b LIPG)

Per determinare la durata minima del periodo d’assicurazione e la durata minima del periodo di attività lucrativa secondo l’articolo 16t capoverso 1 lettera b LIPG si applicano per analogia gli articoli 26 e 28.

Art. 35m Computo dei periodi di riscossione di indennità giornaliere

(art. 16t cpv. 1 lett. b LIPG)

Per determinare la durata minima del periodo di attività lucrativa secondo l’articolo 16t capoverso 1 lettera b LIPG si tiene conto anche dei periodi durante i quali l’avente diritto:

  • a. ha prestato servizio ai sensi dell’articolo 1a LIPG; o

  • b. ha beneficiato di indennità giornaliere dovute a malattia o infortunio versate dall’assicurazione contro la disoccupazione, dall’assicurazione invalidità oppure da un’assicurazione sociale o da un’assicurazione privata.

Sezione 2: Calcolo dell’indennità

Art. 35n Indennità per lavoratori salariati

(art. 16w LIPG)

1 L’indennità è calcolata sulla base dell’ultimo salario determinante percepito prima dell’accoglimento dell’adottando, convertito in salario giornaliero medio. Per la conversione non si tiene conto dei giorni in cui l’avente diritto non ha percepito o ha percepito solo parzialmente un salario a causa di:

  • a. malattia;

  • b. infortunio;

  • c. disoccupazione;

  • d. servizio ai sensi dell’articolo 1a LIPG;

  • e. maternità o paternità;

  • f. assistenza a un figlio con gravi problemi di salute ai sensi dell’articolo 16o LIPG;

  • g. accoglimento di un adottando di età inferiore a quattro anni;

  • h. altri motivi non imputabili a colpa propria.

2 Gli articoli 5 e 6 si applicano per analogia.

Art. 35o Indennità per lavoratori indipendenti

(art. 16w LIPG)

Ai lavoratori indipendenti aventi diritto si applica per analogia l’articolo 7 capoversi 1 e 1bis.

Art. 35p Indennità per aventi diritto che esercitano contemporaneamente un’attività lucrativa dipendente e una indipendente

(art. 16w LIPG)

L’indennità per gli aventi diritto che esercitano contemporaneamente un’attività lucrativa dipendente e una indipendente è calcolata sommando i redditi da attività lucrativa dipendente accertati in base all’articolo 35n e quelli da attività lucrativa indipendente accertati in base all’articolo 7 capoversi 1 e 1bis.

Sezione 3: Esercizio del diritto, fissazione e pagamento dell’indennità

Art. 35q Cassa di compensazione competente

(art. 17–19 LIPG)

1 Competente per ricevere la domanda nonché fissare e pagare le indennità è la Cassa federale di compensazione (CFC).

  • 2 La domanda del lavoratore salariato deve pervenire per il tramite del suo datore di lavoro.

Art. 35r Attestati

(art. 17–19 LIPG)

1 Per gli aventi diritto che all’inizio del periodo di diritto all’indennità esercitano un’attività lucrativa dipendente, il datore di lavoro attesta, sul formulario per l’esercizio del diritto all’indennità, il salario determinante per il calcolo dell’indennità, il salario versato durante il periodo di diritto all’indennità nonché la durata dell’impiego.

2 Il datore di lavoro presso il quale l’avente diritto è impiegato durante il congedo di adozione attesta la fruizione dei giorni di congedo.

3 I lavoratori indipendenti inoltrano alla CFC la decisione di tassazione fiscale, non appena l’hanno ricevuta.

Art. 35s Pagamento dell’indennità

(art. 17–19 LIPG)

1 L’indennità è versata in una volta sola posticipatamente, dopo l’estinzione del diritto secondo l’articolo 16u capoverso 3 LIPG.

2 È fatta salva la compensazione di cui all’articolo 19 capoverso 2 LPGA oppure all’articolo 20 capoverso 2 LAVS3.

3 Le indennità sono versate su un conto bancario o postale.

4 Come ricevute valgono i giustificativi interni delle casse, le attestazioni di conteggio di Postfinance e le distinte del conto bancario.

5 Per la fissazione e il pagamento dell’indennità delle persone che abitano all’estero si applica per analogia l’articolo 22.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

24 agosto 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato

(cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità4

Art. 6ter cpv. 4 lett. a

4 L’assegno per il periodo d’introduzione non è dovuto se l’assicurato ha diritto:

  • a. a un’indennità secondo la legge del 25 settembre 19525 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG); o

Art. 21 cpv. 2, frase introduttiva e lett. e–h

2 Nel calcolo del reddito determinante ai sensi dell’articolo 23 capoverso 3 LAI non vengono considerati i giorni nei quali l’assicurato non ha conseguito alcun reddito da attività lucrativa o ne ha conseguito uno ridotto a causa:

  • e. di maternità o paternità;

  • f. dell’assistenza a un figlio con gravi problemi di salute ai sensi dell’articolo 16o LIPG;

  • g. dell’accoglimento di un adottando di età inferiore a quattro anni;

  • h. di altri motivi non imputabili a colpa propria.

2. Ordinanza del 31 ottobre 2007 sugli assegni familiari6

Art. 10 cpv. 2

2 Il diritto agli assegni familiari continua a sussistere anche senza diritto legale allo stipendio durante:

  • a. al massimo 16 settimane, in caso di congedo di maternità;

  • b. al massimo 22 settimane complessive, in caso di prolungamento del congedo di maternità in seguito a degenza ospedaliera del neonato;

  • c. al massimo 2 settimane, in caso di congedo di paternità;

  • d. al massimo 14 settimane, in caso di congedo per l’assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio;

  • e. al massimo 2 settimane, in caso di congedo di adozione;

  • f. il congedo, in caso di congedo giovanile secondo l’articolo 329e capoverso 1 CO.